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Ordinanza — n. 6762/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to challenge the inadmissibility of the joinder intervention. The court ruled the appeal was untimely and irrelevant to the main issue. The decision emphasizes procedural strictness in joinder interventions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6762/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Poste Italiane S.p.A. inadmissible, ordering the payment of costs. The lower court had dismissed the joinder intervention by Poste Italiane as untimely, a point the appellant failed to address in its cassation petition. The court held that since the appeal did not specifically challenge the inadmissibility of the joinder, it could not be used to raise the substantive issue of passive standing regarding the Ministry of Economy and Finance.

Regesto Legislator

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Art. 704 quater, comma 1, c.p.c.; Art. 360, c.p.c.: An appeal against a judgment declaring a joinder intervention inadmissible is inadmissible if it does not specifically challenge the inadmissibility of that intervention, as the court must address the procedural defect directly.

Parole chiave

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joinder intervention passive standing inadmissibility timeliness cassation appeal carenza di legittimazione diritto acquisito contraffazione di merci

Disposizioni normative citate

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Art. 704 quater, comma 1, c.p.c.
era inammissibile;ai fini della decorrenza del termine breve l’ordinanza era stata notificata a Poste Italiane il 7.10.2004 ed ex art. 704 quater, comma 1, c.p.c. il gravame doveva essere proposto entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione o notificazione;
Art. 360, c.p.c.
attuativo del Ministero dell'Economia e Finanze del 5.12/.2003 in riferimento all'art. 360 c.p.c.La sentenza impugnata è viziata per violazione degli artt.
Art. 100, c.p.c.
Art. 101, c.p.c.
Art. 102, c.p.c.
Art. 5, comma 3, l. n. 269/2003
art. 360 c.p
attuativo del Ministero dell'Economia e Finanze del 5.12/.2003 in riferimento all'art. 360 c.p.c.La sentenza impugnata è viziata per violazione degli artt.
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da POSTE ITALIANE S.P.A., rappresentatae difes a da gli Avv. ti Luigi Giacomo Tommaso Zuccarino e Pasquale Di Ieso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo dell’Area Legale territoriale Centro Poste Italiane s.p.a., in Roma,Viale Europa, 190 -ricorrente- Contro FIGLIOLINI EUGENIA, SIMEONE GIUSEPPINA, SIMEONE RITA MARIA, SIMEONE GENNARO E SIMEONE OSCAR, quali eredi diSIMEONE ARMANDO rappresentati e difesi da ll’ Avv. Lucio Mario Epifanio, elettivamente domiciliati presso il suo studio, in Venafro, Viale vittorio Emanuele III, 27 –controricorrenti– Oggetto: buoni postali fruttiferi avverso la sentenza n. 202 /20 2 0 , del la Corte di Appello di Campobasso, pubblicata il18.6.2020, notificata il 19.6.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 . 3 . 2024 dal Consigliere Daniela Valentino. FATTI DI CAUSA 1. – Co n ricorso ex art. 702 c. p . c . è stata convenuta sia la Cassa depositi e Prestiti e sia la società Poste Italiane S.p.a. dinanzi al Tribunale di Isernia per il rimborso di € 28.404 oltre accessori e conseguenti,quali interessi non corrisposti sui titoli acquistati . Nella fattispecie trattasi di due buoni postali fruttiferi della serie "O" emessi 15.12.1982 dall'ufficio postale di Venafro (IS) di cuiil primo del valore nominale di £ 1.000.000 della serie "O" n.001025 e l'altro del valore nominale di £ 2.000.000 della serie "O" n.000030.

A titolo di differenza, p ertanto , è stato preteso il pagamento de lla ulteriore somma di € 28.404tenuto conto di quanto già riscosso. Si costituiva la società convenuta deducendo l'infondatezza delle domande in fatto e diritto in quanto tali suddetti titoli appartenenti al debito pubblico erano e sono disciplinati da norme di legge e non dalle parti in causa, quindi,da disposizioni imperative. 2. – C on ordinanza n. 473/2013 del 29.9. 2014 il Tribunale di Isernia accoglieva le domande svolte e condannava Poste Italiane S.p.a., in solido con Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. , alla somma di €28.404. 3.

–Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e con intervento incidentale adesivo Poste Italiane S.p.a. hanno proposto gravame dinanzi alla Corte di Appello di Campobassoche con la sentenza qui impugnata, ha accoltol’appello. 4.– Per quanto qui di interesse la Corte di merito statuiva che:a) in applicazione della ragione più liquida e, comunque per ordine logico, sussisteva difetto di legittimazione passiva della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., poiché la titolarità dei buoni Postali era stata attribuita al MEF con l’art. 5, comma 3, l. n. 269/2003 e successivo decreto attuativo del 5.12.2003, del medesimo Ministero;

b) le contestazioni da parte di Cassa Depositi e Prestiti sul punto avevano natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio ed, in ogni caso,il difetto di legittimazione passiva è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio;

c) l’ intervento incidentale adesivo di Poste Italiane S.p.a. era inammissibile;ai fini della decorrenza del termine breve l’ordinanza era stata notificata a Poste Italiane il 7.10.2004 ed ex art. 704 quater, comma 1, c.p.c. il gravame doveva essere proposto entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione o notificazione;

d) la domanda avanzata da Poste Italiane s.p.a. era stata adesivamente proposta a quella spiegata dall’appellante principale CDP con comparsa di costituzione depositata il 4.5.2015, ed era, quindi, fuori termine. 5. −Poste Italiane s.p.a. ha presentato ricorso per cassazione con un unico motivo. Figliolini Eugenia, Simeone Giuseppina, Simeone Rita Maria, Simeone Gennaro E Simeone Armando, quali eredi di Simeone Armandohanno presentato controricorso ed anche memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrentededuce: 6.− Con il primo motivo: Violazione degli art t. 100, 101 e 102 c . p . c . ed art. 5, comma 3, l.n. 269 /2003 e D.M. attuativo del Ministero dell'Economia e Finanze del 5.12/.2003 in riferimento all'art. 360 c.p.c.La sentenza impugnata è viziata per violazione degli artt. 100 e 101 e 102 c.p.c. in materia di difetto di legittimazione passiva e di principio del contraddittorio e di litisconsorzio necessario per aver qualificato i buoni postali fruttiferi quali titoli di Stato e, quindi , rilevato la legittimazione passiva del contenzioso in capo al Ministero dell'Economia e Finanze, che non ha mai partecipato al giudizio, e di conseguenza per aver rilevato il difetto di legittimazione passiva di Cassa depositi e Prestiti, ma di aver omesso di pronunciare conseguentemente analogo difetto di legittimazione passiva di Poste Italiane Spa; infatti, se legi ttimato passivamente è il Ministero dell'Economia e Finanze per i titoli di Stato il giudizio si sarebbe dovuto svolgere anche nei confronti di detto Ministero e se vi è difetto di legittimazione passiva di Cassa depositi e Prestiti per i titoli di Stato vi è, altresì, difetto di legittimazione passiva per gli stessi presupposti normativi ed i medesimi motivi anche di Poste Italiane s.p.a., trattandosi di buoni fruttiferi postali passati per legge al debito pubblico e la cui titolarità è attribuita al MEF. 6.1– La censura è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi della sentenza.

La Corte di merito ha accolto l’appello su un unico motivo di gravame della Cassa Depositi e Prestiti che era limitato alla declaratoria dell’assenza della legittimazione passiva del solo appellante. La contestazione sulla legittimazione passiva di Poste Italiane è oggetto del gravame dell’intervento incidentale adesivo ritenuto inammissibile per scadenza dei termini previsti dall’art.704 quater, comma 1, c.p.c.Su tale unica motivazione la ricorrente non svolge alcuna censura. 7.– Per quanto esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in € 6.000 per compensi e € 200 per esborsi oltre spese generali, nella misura del 15% dei compensi,ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso ar