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Ordinanza — n. 6760/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding tax collection agent's claim for collection fees in bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6760/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Equitalia Sud's appeal against a bankruptcy court decision admitting tax collection fees to the bankruptcy estate. The lower court admitted these fees as chirographic claims rather than privileged ones, reasoning that collection fees are compensation for services rendered to the taxpayer rather than part of the tax debt itself. The Court upheld this view, citing recent precedents that collection fees do not inherit the tax debt's privileged status.

Regesto Legislator

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Art. 2749 c.c.; Art. 2697 c.c.: Collection fees paid by a tax collection agent to the tax authority constitute compensation for services rendered to the taxpayer and do not acquire the privileged status of the underlying tax debt in bankruptcy proceedings.

Parole chiave

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bankruptcy proceedings tax collection fees collection agent privilege chirographic claim tax authority notification credito nel fallimento attestato di carenza beni compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2749 c.c.
112/99 , nonché dell’art. 2749 c.c., per aver il tribunale ritenuto che i crediti ad essa spettanti per compensi per l’attività di recupero vadano ammessi al chirografo e non al privilegio.
Art. 2697 c.c.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale il Fallimento lamenta , sotto i tre concorrenti profili della violazione dell’art. 2697 c.c., dell’error in procedendo per violazione dell’art.
Art. 115 c.p.c.
2697 c.c., dell’error in procedendo per violazione dell’art. 115 c.p.c.
Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte rigetta il ricorso principale,dichiara inammissibile quello incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità .Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R.
art. 2749 c.c
112/99 , nonché dell’art. 2749 c.c., per aver il tribunale ritenuto che i crediti ad essa spettanti per compensi per l’attività di recupero vadano ammessi al chirografo e non al privilegio.
art. 2697 c.c
Con l’unico motivo di ricorso incidentale il Fallimento lamenta , sotto i tre concorrenti profili della violazione dell’art. 2697 c.c., dell’error in procedendo per violazione dell’art.
art. 115 c.p
2697 c.c., dell’error in procedendo per violazione dell’art. 115 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1, ord. n. 24588 del 02/10/2019
Cass. Sez. 1, sent. n. 25932 del 23/12/2015
Cass. Sez. U., sent. n. 33408 del 11/11/2021
Cass. Sez. 1, ord. n. 14693 del 13/06/2017
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 6639-2016 r.g. proposto da: EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma , alla v ia Claudio Monteverdi n. 16, presso lo studio dell’avv. Patrizia Amoretti; rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Paolo Mansi giusta procura in calce al ricorso. - - ricorrente - contro FALLIMENTO IN.E.CO. GAS S.R.L., in persona dei curatori p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Stefano Ambrosinied elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla piazza Mazzini n. 27, giusta procura in calce al controricorso. controricorrente e ricorrente incidentale nonché contro INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29; rappresentato e difeso dagli avv.ti Carla D’Al o is i o, Ant o nino Sgroi, Lelio Maritato e Emanuele De Rose giusta procura in calce al controricorso. - controricorrente - avverso ildecreto n. 207 del 5.2.2016, emesso dal Tribunale di Napoli; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/1/2024 dal Consigliere dott.

Roberto Amatore; RILEVATO CHE 1. I l giudice delegato al Fallimento della IN.E.CO. GAS s.r.l. accolse solo parzialmente le tre domande di ammissione al passivo avanzate daEquitalia Sud s.p.a.,escludendo i crediti indicati negli estratti di ruolo ma relativi a cartelle di pagamento di cui l’agente della riscossione non aveva provato la notifica nonché i crediti per aggi e diritti di notifica maturati dopo la dichiarazione di fallimento e ammettendo al chirografo, anziché col privilegio di cui all’art. 2749 c.c. richiesto, i crediti maturati per i medesimi titol i anteriormente all’apertura del concorso.

2. Il Tribunale di Napoli ha, a sua volta, accolto parzialmente l’opposizione ex art. 98 l.fall. proposta da Equitalia Sud contro il decreto di esecutività dello stato passivo. 2.1.Il giudice del merito, autorizzata l’opponente a chiamare in giudizio l’INPS e rilevato che l’enteimpositore, nel costituirsi in causa, aveva provato di aver notificato gli avvisi di addebito ad I.NE.CO in bonis , ha ritenuto superfluo pronunciare sulla questione – dibattuta fra le parti – “ della necessità (della prova) della notifica delle cartelle esattoriali ” e ha ammesso al passivo Equitalia per gli ulteriori importi “ portat i da gli avvisi ritualmente notificati, non impugnati dalla società poi fallita”, precisati poi nel solo dispositivo in € 558.239,00, al privilegio e in € 4.005,37al chirografo.

Ha invece rigettato il motivo di opposizione col quale Equitalia aveva lamentato il mancato riconoscimento del privilegio sui crediti pretesi a titolo di aggio.3.Il decreto, pubblicato il 5.02.2016, è stat o impugnat o da E quitalia Sud s.p.a. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui il F allimento di IN.E.CO. GAS s.r.l. e l’INPS hanno replicato con controricorso. Il Fallimento ha proposto anche ricorso incidentaleper un motivo, resistito da controricorso del solo INPS, e hadepositato memoria. CONSIDERATO CHE 1.Colprimo e col terzo motivo, declinati l’uno sotto il profilo della violazione di legge (in particolare, degli artt. 87,comma 2, e 88 del d .P.R. n. 602/73 e 19 d.lgs. 465/92), e l’altro sotto quello del vizio di motivazione, la ricorrente si duole della mancata ammissione dei crediti tributari richiesti con la terza domanda di insinuazione, che il G.D. aveva escluso per mancanza di prova della notifica delle relative cartelle.

Rileva per un verso che, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, ai fini del loro riconoscimento era sufficiente la produzione degli estratti del ruolo; lamenta, per l’altro, che il tribunale non abbia esaminato né pronunciato sulla questione, limitandosi a dare atto che era stata sollevata con l’opposizione.

2. I motivi sono inammissibili per un duplice ordine di ragioni. 2.1 In primo luogo va rilevato che il tribunale non si è espresso sulla questione perché l’ha ritenuta assorbita dall’avvenuta produzione da parte dell’INPS degli avvisi notificati: ha infatti affermato che “…la produzione esime il collegio da ogni valutazione circa la necessità o meno ai fini dell’ammissione al passivo della notifica delle cartelle esattoriali”. 2.1.1.Questo passo della decisione non è stato censurato dalla ricorrente, che avrebbe invece dovuto dedurre l’erroneità/illogicità della dichiarazione di assorbimento, stante l’evidente confusione operata dal giudice fra crediti erariali (il cui pagamento è, per l’appunto, intimato al contribuente mediante la notifica delle cartelle) e crediti contributivi e denunciare un vizio di omessa pronuncia sul motivo di opposizione (e non certo sulla mera questione di diritto)col quale sostiene di aver lamentato l a mancata ammissione dei primi (cfr.

Cass. 11459/019). 2.1.2. Peraltro, anche nel caso in cui si potesse interpretare il terzo mezzo come volto, in senso lato, a contestare la statuizione di assorbimento e a prospettareun error in procedendo, anziché un mero vizio di motivazione, la censura sarebbe inammissibile per difetto assoluto di specificità, posto che dal provvedimento impugnato non emerge quali crediti fossero stati esclusi dal G.D. né quali fossero i motivi di opposizione proposti da Equitalia Sud, e che la ricorrente si è limitata ad affermare di aver insistito nell’atto di opposizione per l’ammissione dei crediti tributari asseritamente esclusi dal G.D., ma non ha allegato tale atto al ricorso né ne ha richiamato le conclusioni, così precludendo a questa Corte, che non haaccesso diretto agli atti di causa, di verificare se davvero il tribunale abbia omesso di pronunciare su una delle doglianze con esso avanzate o se invece, come sostenuto dal Fallimento controricorrente (e come sembra potersi desumere anche in base a un mero calcolo matematico, operato sulla scorta delle cifre indicate dalla stessa ricorrente nelle premesse del ricorso), nel confondere tributi e contributi, abbia finito con l’ammettere tutti i crediti ancora in contestazione oggetto della terza domanda.

3. Col secondo m otivo Equitalia deduce v iolazione e /o falsa applicazione dell’art. 17 del d. lgs. n. 112/99 , nonché dell’art. 2749 c.c., per aver il tribunale ritenuto che i crediti ad essa spettanti per compensi per l’attività di recupero vadano ammessi al chirografo e non al privilegio. Secondo la ricorrente l’aggio, interamente a carico del debitore nel caso di mancato pagamento del tributoiscritto a ruolo entro il 60° giorno dalla notifica della cartella, inerisce sin dall’origine, con vincolo non disgiungibile, al credito tributario, ponendosi in rapporto di accessorietà con lo stesso e venendo così assistito dall’identico titolo preferenziale al soddisfacimento ad esso spettante. 3.1Il motivo è infondato.

La tesi perorata dalla ricorrente si scontra infatti con il più recente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte di legittimità, condiviso dal collegio, che intende d argli continuità, secondo cui l 'aggio costituisce il compenso spettante al concessionario esattore per l'attività svolta su incarico e mandato dell'ente impositore ed il relativo credito non muta la sua natura di corrispettivo per un servizio reso in base al soggetto (contribuente, ente impositore o entrambi "pro quota") a carico del quale, a seconda delle circostanze, è posto il pagamento: pertanto, in sede di accertamento al passivo dei crediti insinuati dal concessionario, il credito per aggio non può in alcun modo essere considerato inerente al tributo riscosso e non è quindi assistito dal relativo privilegio (Cass.

Sez. 1 , o rdinanza n. 24588 del 02/10/2019; Sez. 1, sentenza n. 25932del 23/12/2015).

4. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il Fallimento lamenta , sotto i tre concorrenti profili della violazione dell’art. 2697 c.c., dell’error in procedendo per violazione dell’art. 115 c.p.c. e del vizio di motivazione, che il tribunale abbia ammesso al passivo non solo il credito contributivo, a suo dire ammontante a soli 187.171,20 euro, ma anche il credito tributario richiesto da Equitalia Sud con la terza domanda di insinuazione, omettendo di considerare che in sede di opposizione era stata dataprova della notifica degli avvisi di addebito INPS, ma non anche delle cartelleesattoriali. 4.5 Il motivo è inammissibile perdifetto di interesse del Fallimento all’esame della doglianza: invero,non essendo contestato dal ricorrente incidentale che Equitalia abbia proposto opposizione anche per ottenere l’ammissione dei crediti tributari, il fatto che il tribunale abbia accolto anche per tale parte l’impugnazione, ma sulla scorta di un a (presumibilmente) errata motivazione, è del tutto irrilevante, essendo la decisione comunque conforme a diritto in quanto, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, per l’ammissione dei crediti tributarial passivo fallimentare, è sufficientela produzione dell’estratto del ruolo ( v .

Cass. Sez. U. , s entenza n. 33408del 11/11/2021; Sez. 1, ordinanza n. 14693 del 13/06/2017 ). Le spese del giudizio di legittimità fra ricorrente principale e ricorrente incidentale vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza. Non v’è luogo alla liquidazione delle spese fra le predette parti e l’INPS, che , all’evidenza, non è destinatario di alcuna domanda e si è inutilmente costituito in giudizio, ancorché ricorso e controricorso gli siano stati notificati ai soli fini della litis denuntiatio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale,dichiara inammissibile quello incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità .Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello di cui alco