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Ordinanza Interlocutoria — n. 6759/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing to clarify if professional privilege applies to association studies.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6759/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the immediate dismissal of the appeal filed by Politecnica Ingegneria against a lower court decision denying professional privilege. The appellant argued that oral mandates and the transfer of credits to the cooperative should grant privilege under Article 2751-bis of the Civil Code, while the lower court relied on established case law requiring personal performance. The Court decided to suspend the proceedings and schedule a public hearing to further examine the specific interpretation of the 'pertinence' requirement for association studies.

Regesto Legislator

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Art. 2751-bis, n. 2 c.c.; The Court of Cassation holds that the mere submission of professional activity by a registered professional member of an association does not automatically grant professional privilege, requiring proof of personal performance unless an internal agreement assigns the credit to the association.

Parole chiave

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professional privilege association studies personal performance Civil Code 2751-bis remand to public hearing fiduciary relationship insinuation in bankruptcy cooperativa di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 2751-bis, n. 2 c.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 1260 c.c.
Art. 1262 c.c.
Art. 1264 c.c.
Art. 1703 c.c.
Art. 2229 c.c.
Art. 2751 c.c.
Art. 33 Cost.
Art. 45, n. 1 Cost.
L. 183/2011, Art. 10, n. 3

Giurisprudenza citata

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Cass. 20746/2023
Cassation court dismisses appeal in bankruptcy proceedings for inadmissibility and procedural errors regarding privilege claims.
Cass. 14829/2022
Cassation court dismisses appeal against rejection of priority right for services by a general partnership under Italian Civil Code.
Cass. 10977/2021
Cass. 9927/2018
Cass. 14321/2019
Cass. 5656/2019
Cass. 5248/2019
Cass. 6285/2016
Cass. 7898/2020
20746/2023, 14829/2022, 10977/2021, 9927/2018, 14321/2019, 5656/2019, 5248/2019, 9927/2018, 6285/2016), in forza, ad esempio, «di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all'associazione del credito al compenso per la prestazione professionale» (Cass. 7898/2020; cfr.
Cass. 11502/2012
Cass. 11502/2012, 18455/2011, 448/2015, per cui sarebbe questa la «sola ipotesi in cui anche lo studio associato sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio»);
Cass. 18455/2011
Cass. 448/2015
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso nr 7538/2016 proposto da Politecnica Ingegneria ed Architettura soc. coop., elettivamente domiciliata in Roma Via dei Pontefici nr. 3, presso lo Studio dell’avv. Marco Giuliani che la rappresentata e difesa, giusta procura in atti, unitamente all’avv. Loredana Gazzetti ; - ricorrente - contro Cooperativa Edilstrade Imolese soc. coop. in liquidazione coatta amministrativa, elettivamente domiciliata in Roma Via Dante dè Blasi nr. 5 presso lo studio dell’avv. Marco Paolo Ferrari, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Sarti giusta procura in atti. controricorrente avverso il decreto nr. 819/2016 pronunciato in data 24/02/2016 dal Tribunale di Bologna; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024 dal cons. Cosmo Crolla. RILEVATO CHE:

1. Politecnica Ingegneria ed Architettura soc. coop. ha proposto ricorso, affidato a cinque motivi, per la cassazione del decreto del Tribunale di Bologna del 24/2/2016 che, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dalla società avverso lo stato passivo d i C.E.S.I - Cooperativa Edilstrade Imolese - in l iquidazione coatta amministrativa,ha ammesso il credito di € 63.440 da essa vantato per l’attività di progettazione svolta in favore di C.E.S.I. in bonis , ma ha escluso che fosse assistito dai privilegi di cui all’ art 2751 bis 1°comma nr. 2 e 5 c . c . , rilevando in particolare, quanto al primo di essi, che nel disciplinare di incarico non erano stati individuati i professionisti scelti dalla committente per l’esecuzione delle prestazioni e che mancava pertanto l’intuitus personae necessario per configurare il rapporto fiduciario che connota l’attività libero professionale;

2. che col secondo mezzo di censura, che denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c. , 1260, 1262 , 1264 , 1703 , 2229 e 2751 1° comma nr. 2 c.c., 33 e 45 1° comma Cost. e 10, 3° comma l. 183/2011 , la ricorrente, dopo aver affermato che il mandato era stato conferito non con la sottoscrizione dell’incarico del 10/5/2014, ma, oralmente, a soggetti che avrebbero dovuto svolgere ognuno una particolare attività, come documentato dai verbali di riunione, e che i professionisti avrebbero poi trasferito alla cooperativa i loro crediti professionali, sostiene che l’art. 2751 bis c.c. riconosce il privilegio per la mera somministrazione dell’attività professionale da parte di un iscritto all’albo, anche se socio di una società di professionisti, senza che rilevi l’ intuitus personae;

3. cherisponde a consolidato orientamento di questa Corte che «la domanda di insinuazione al passivo fallimentare proposta da uno studio associato fa presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale da cui quel credito è derivato e, dunque, l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n. 2, c.c., salvo che l'istante dimostri che il credito si riferisca ad una prestazione svolta personalmente dal professionista, in via esclusiva o prevalente, e sia di pertinenza dello stesso professionista, pur se formalmente richiesto dall'associazione professionale» (Cass. 20746/2023, 14829/2022, 10977/2021, 9927/2018, 14321/2019, 5656/2019, 5248/2019, 9927/2018, 6285/2016), in forza, ad esempio, «di un accordo tra gli associati che preveda la cessione all'associazione del credito al compenso per la prestazione professionale» (Cass. 7898/2020; cfr. Cass. 11502/2012, 18455/2011, 448/2015, per cui sarebbe questa la «sola ipotesi in cui anche lo studio associato sarà legittimato a far valere il diritto al privilegio»);

4. che, tenuto conto delle argomentazioni sulle quali si fonda il secondo motivo di ricorso, il Collegio ritiene che la questione circa il senso da dare alla tralatizia affermazione per cui il credito deve (anche) essere «di pertinenza dello stesso professionista» meriti un approfondimento in pubblica udienza,alla presenza delle parti e del P.G.;

5. che va inoltre acquisito, a cura delle parti, il provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna sulla richiesta avanzata dalla controricorrente, ex art 287 c.p.c., di correzione di errore materiale del decreto impugnato. PQM La Corte rinvia il ricorso a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza Invita le parti a produrre il provvedimento emesso dal Tribunale di Bologna sulla richiesta di correzione di errore materiale del decreto impug