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Sentenza — n. 6626/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court revokes cassation order due to a subsequent settlement ending the dispute.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6626/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Italy revoked its previous order dismissing a cassation appeal filed by COMAP against the City of Syracuse. The applicant argued that the court erred by ignoring a private settlement agreement signed in May 2015, which formally ended the litigation and extinguished the right to appeal. The court accepted this claim, ruling that the existence of the settlement created a lack of interest to continue the proceedings, thereby rendering the original cassation order inapplicable.

Regesto Legislator

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Art. 395, n. 4 c.p.c.; Art. 375, ultimo comma c.p.c.; Art. 380 bis 1 c.p.c.: A cassation appeal becomes inadmissible if a subsequent settlement agreement between the parties extinguishes the subject matter of the dispute and removes the interest in obtaining a judicial decision.

Parole chiave

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revocazione per carenza di interesse accordo transattivo sopravvenuto cessazione materia contendere inammissibilità ricorso errore revocatorio assenza d'obbligo comunale consorzio surrogazione delle Comunità

Disposizioni normative citate

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Art. 395, n. 4 c.p.c.
4 dell’art. 395 c.p.c., deduce che la controversia oggetto di ricorso per cassazione era stata transatta con scrittura privata del 22-5- 2015 stipulata con il Comune di Siracusa e che il Consorzio si era impegnato a formalizzare la rinuncia al ricorso per cassazione.
Art. 375, ultimo comma c.p.c.
Art. 380 bis 1 c.p.c.
art. 395 c.p
4 dell’art. 395 c.p.c., deduce che la controversia oggetto di ricorso per cassazione era stata transatta con scrittura privata del 22-5- 2015 stipulata con il Comune di Siracusa e che il Consorzio si era impegnato a formalizzare la rinuncia al ricorso per cassazione.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. I, 14250/2005
Il motivo è fondato, posta l’evidente decisività della intervenuta transazione, la quale determinava la cessazione della materia del contendere fra le parti e la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente ad una decisione da parte della Corte (Cass. Sez. I, 14250/2005.
Cass. Sez. I, 13565/2005
Cass. Sez. L, 130/1986
Cass. Sez. L, 3209/1983
Cass. Sez. L, 3092/1983
Cass. Sez. L, 636/1983
Cass. Sez. L, 3267/1982
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Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.16756/2019 R.G. proposto da : COMAP CONSORZIO OPERE MARITTIME E ATTIVITA' PORTUALI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE, N. 104, presso lo studio dell’avvocato TRINCA FABIO (-) rappresentato e difeso dagli avvocati DE LUCA DONATO (DLCDNT41B10C351N), BLANCO CINZIA (BLNCNZ68R54E532S) -ricorrente- contro COMUNE DI SIRACUSA -intimato- avverso ORDINANZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 29989/2018depositata il 20/11/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023dal Consigliere MARINA MELONI.

FATTI DI CAUSA FATTI DI CAUSA Il Consorzio Opere Marittime e Attività Portuali (COMAP) impugnava con ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti del Comune di Siracusa, la sentenza del 1° agosto 2013 della Corte d'appello di Catania con cui era stata rigettata la domanda di condanna del suddetto Comune al pagamento del residuo prezzo del canone di affitto della struttura mobile di collegamento provvisorio dell’isola di Ortigia con la terraferma, ritenendo insussistente la legittimazione passiva del Sindaco. Questa Corte,con ordinanza n. 29989/2018, pubblicata in data 20 novembre 2018, all’esito della decisione nella camera di consiglio dell’adunanza del 3-10-2018, ha rigettato il ricorso.

Con la suddetta ordinanza, il Collegio ha ravvisato infondato l’unico mezzo di gravame, sul rilievo che il Consorzio non avesse censurato, in sede di legittimità, l’interpretazione del contratto per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, ma si fosse limitato a sindacare la scelta interpretativa effettuata dai giudici di merito proponendo una diversa esegesi. Avverso detta ordinanza il Consorzio Opere Marittime e Attività Portuali (COMAP) propone ricorso per revocazione, affidato a un motivo. E’ rimasto intimato il Comune di Siracusa.

Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ. e successivamente rinviato ad oggi per la pubblica udienza. Il P. G. ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chesto l’accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con l’unico motivo di ricorso per revocazione, C.O.M.A.P. – CONSORZIO OPERE MARITTIMI E ATTIVITÀ PORTUALI denuncia l’errore revocatorio nel quale sarebbe incorsa la Corte di cassazione, nell’ordinanza 29989/2018, non avendo considerato l’accordo transattivo intervenuto, dopo la proposizione del ricorso, fra l’allora ricorrente CONSORZIO e il controricorrente COMUNE di SIRACUSA.

Accordo depositato nella cancelleria della Corte e che avrebbe dovuto condurre ad una decisione di cessazione della materia del contendere e di conseguente inammissibilità del ricorso per carenza di interesse a coltivarlo. Il ricorrente, nel denunciare il vizio di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c., deduce che la controversia oggetto di ricorso per cassazione era stata transatta con scrittura privata del 22-5- 2015 stipulata con il Comune di Siracusa e che il Consorzio si era impegnato a formalizzare la rinuncia al ricorso per cassazione. Deduce, altresì, di aver notificato al Comune la comunicazione di deposito degli atti.

La Corte avrebbe erroneamente supposto la permanenza della lite, giungendo così a decidere un ricorso che non avrebbe dovuto decidere, per l’anzidetto motivo. Il motivo è fondato, posta l’evidente decisività della intervenuta transazione, la quale determinava la cessazione della materia del contendere fra le parti e la sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente ad una decisione da parte della Corte (Cass. Sez. I, 14250/2005. 13565/2005; Sez. L, 130/1986; 3209/1983; 3092/1983; 636/1983; 3267/1982). Qualora la Corte non fosse incorsa nell’errore di ritenere ancora sussistente l’interesse delle parti alla decisione, avrebbe pronunciato sentenza in tal senso.

Si tratta di profilo che non fu un punto controverso sul quale la Corte ebbe pronunciarsi.

P.Q.M.

Revoca l’ordinanza n. 29989/2018 per sopravvenuta inammissibilità dell’originario ricorso per cessazione della materia del contendere. Così deciso in