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Ordinanza — n. 6463/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify grounds and lack of new arguments under Art. 366 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6463/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellants to pay costs. The appellants merely repeated arguments already rejected by the Court of Appeal of Bologna without addressing its specific reasoning. The court ruled that such a repetition constitutes a mere opposition to the first-instance judgment, which is legally inadmissible under Article 366 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 342 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the grounds for the appeal or if it merely repeats arguments already rejected by the court of first instance without presenting new elements.

Parole chiave

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inadmissibility appeal repetition arguments Article 366 c.p.c. Article 342 c.p.c. financial services liability bond contracts nullity Morgan Stanley litigation emissione di titoli di credito

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
Art. 342 c.p.c.
2.-L’unico motivo di ricorso , col quale gli investitori lamentano la violazione dell’art. 342 c.p.c., perché, sostengono,diversamente da quanto stabilito dalla corte d’appello i motivi di appello erano specifici, ècomunque inammissibile.
art. 342 c.p
2.-L’unico motivo di ricorso , col quale gli investitori lamentano la violazione dell’art. 342 c.p.c., perché, sostengono,diversamente da quanto stabilito dalla corte d’appello i motivi di appello erano specifici, ècomunque inammissibile.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 22478/18
Cass., sez. un., n. 27199/17
Cass., sez. un., n. 13535/18
Cass., sez. un., n. 40560/21
Cass., sez. un., n. 7264/22
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Testo completo

seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l numer o 1 9312 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da Benvenuti Laura, Camilloni Doriana; Caimi Tiziana Rosa, PascuttoMauro Gaetano, quali eredi di Pascutto Mario; Pascutto Mauro Gaetano, quale erede di Gelosi Mario; Camon Giancarlo, Canazza Luigi, Galber Silvano, Girelli Gaetano, Jenner Lorenzoni, Lionetti Rocco, Mantovani Giorgio, Migone Michele, Paganini Wilma, Pizzamiglio Daniele, Pisani Ferdinando; Puccinelli Corrado, quale erede di Puccinelli Giacomo Salvatore;Rivarola Ernesto, Savoia Salvino, Scanavini Clauco, quali eredi di Torricelli Renata;

Severini Walter, Spigarella Elisa, Spigarella Aldo Attilio, Stefanini Giovanni, Stefanini Paolo, Storti Giuseppe, Valentini Giancarlo, Rossi Costantina Agostina, Locatelli Ulisse Giampietro, rappresentati e difes i, Oggetto: Banca- Intermediazione finanziaria- Risarcimento del danno- Inammissibilità dell’appello.RG n19312/20 Angelina - Maria Perrino estensore giusta procura speciale in calce al ricorso, dagli avvocati Giovanni Franchi e Angelo Colucci, elettivamente domiciliatisi presso lo studio del secondo in Roma, alla via Italo Carlo Falbo, n. 22 -ricorrenti- contro Morgan Stanley Bank International Limited, Morgan Stanley Co.

International PLC, Morgan Stanley(già Morgan Stanley Dean Witter), in persona dei procuratori speciali dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Marina Santarelli e Maurizio Viscimini, elettivamente domiciliatisi presso lo studio del secondo in Roma, alla via Bocca di Leone, n. 78 -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna , depositata il 25 maggio 2020, notificata il successivo 27 maggio; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2024 dal consigliere Angelina-MariaPerrino.

Fatti di causa Emerge dalla sentenza impugnata che i ricorrenti, insieme con altri consorti in lite, convennero in giudizio s.p.a. Banca Bipielle Network (poi s.p.a. Banca Network Investimenti), Morgan Stanley Dean Witter Bank Limited Milan Branch con sede in Milano, Morgan Stanley Dean Witter Limited Milan Branch con sede in New York e Morgan Stanley Co. International Limited con sede in Londra,per ottenere la dichiarazione di nullità dei contratti intercorsi con la prima banca, la restituzione dell’importo nominale delle obbligazioni che ne avevano costituito oggetto e, in subordine, per sentire accertare l’inadempimento di s.p.a.

Area Banca, poi Banca Bipielle Network,delle norma di diligenza professionale e, per l’effetto, per ottenerne il risarcimento del danno, per un importo pari a quello nominale delle obbligazioni acquistate da ciascuno; in ogni caso per sentir dichiarare Morgan Stanley Italy Holding, Morgan StanleyDean RG n19312/20 Angelina - Maria Perrino estensore Bitter tenuta a risarcire tutti i danni, pari all’importo corrisposto da ciascuno degli istanti al momento di acquisto dei titoli, oppure alle diverse somme, maggiori o minori, che sarebbero risultate dovute.

A fondamento della domanda gli attori riferirono di aver acquistato nell’anno 2000 tramite Area Banca, poi incorporata in Banca Bipielle Network, obbligazioni emesse da Viatel, società americana di telefonia, che avevano perduto ogni valore a seguito del default dell’emittente, verificatosi nei primi mesi del 2001. Ad avviso degli investitori il gruppo Morgan Stanley e in particolare tre soggetti ad esso riferibili avevano ideato e posto in essere, con l’ausilio fattivo di Area Banca, un programma di diffusione fra il pubblico dei risparmiatori, e in particolare fra i clienti di Area Banca, di obbligazioni Viatel al solo fine di liberare i rispettivi portafogli dal peso di quelle obbligazioni, ai primi segni dell’imminente collasso dell’emittente.

La capogruppo americana di Morgan Stanley, Morgan Stanley Italia e Morgan Stanley C. International Limited con sede a Londra avrebbero svolto un ruolo fondamentale nell’ambito della vicenda, ingenerando nei risparmiatori il convincimento di avere a che fare con un’unica entità, Morgan Stanley, posto che avevano presentato nella loro vetrina titoli i bonds Viatel che, in luogo di essere emessi, come prospettato, da società con ottimi margini di stabilità, erano invece altamente speculativi, e dunque soggetti ad alto rischio di mancato rimborso del capitale.

In esito a un complesso iter processuale, i l Tribunale di Bologna dichiarò la nullità degli atti introduttivi del giudizio per l’assoluta indeterminatezza dei fatti, neanche partitamente ascritti a una o ad altra società, ma genericamente a Morgan Stanley o al Gruppo Morgan Stanley, composto anche da società non convenute in giudizio.RG n19312/20 Angelina - Maria Perrino estensore Ad avviso del tribunale, quindi, la sovrapposizione dei soggetti, e l’omessa specificazione delle condotte a c iascuno specificamente imputate aveva no determinato un magma indistinguibile .

Questa insuperabile incertezza, ha aggiunto il giudice di primo grado, emergeva anche dalla comparsa conclusionale, con la quale ci si riferiva a società non convenute in giudizio. La Corte d’appello di Bologna ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello successivamente proposto. A fondamento della decisione la corte territoriale ha rilevato che gli appellanti, in luogo di censurare le ragioni poste dal tribunale a fondamento della valutazione d’inammissibilità, si erano limitati a far leva su una non altrimenti specificata condotta di Morgan Stanley volta ad agevolare e a rendere possibile l’operato di Area Banca e a richiamarvi a sostegno alcuni passi di sentenze di merito dei Tribunali di Milano e di Parma, concernenti fatti che, peraltro, ha aggiunto la corte d’appello, neanche erano st ati posti in primo grado a fondamento della domanda (ossia la partecipazione di un componente designato da Morgan Stanley Italy Holding Area, neanche citata in giudizio, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale di Area s.p.a., controllante AreaBanca).

Inoltre, ha proseguito il giudice d’appello, a parte il fatto che a partecipare in Area s.p.a. (e non già in Area Banca, poi s.p.a. Banca Bipielle Network) era Morgan Stanley Italy Holding, non citata in giudizio, gli attori avevano fatto leva sulla responsabilità extracontrattuale di Morgan Stanley per aver concorso all’inadempimento contrattuale di Banca Bipielle, senza, tuttavia, neanche offrirsi di provare che quest’ultima avesse effettivamente violato le regole di condotta all’osservanza delle quali era tenuta nei confronti dei propri clienti.

Contro questa sentenza i ricorrenti indicati in epigrafe propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano a un RG n19312/20 Angelina - Maria Perrino estensore unico motivo, cui le società pure indicate in epigrafe replicano con controricorso, checorredano di memoria. Motivi della decisione 1.- Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui è proposto nei confronti della Morgan Stanley Bank International Limited (MS Bank International) e di Morgan Stanley Co. International PLC, non evocate nel giudizio di appello, nei confronti delle quali si è quindi formato il giudicato. 2.-L’unico motivo di ricorso , col quale gli investitori lamentano la violazione dell’art. 342 c.p.c., perché, sostengono,diversamente da quanto stabilito dalla corte d’appello i motivi di appello erano specifici, ècomunque inammissibile.

La corte territoriale, nel richiamare il contenuto dell’appello proposto, espone che gli appellanti avevano riferito di aver redatto l’atto introduttivo del giudizio mediante la tecnica del copia-incolla di atti relativi ad altre cause promosse a tutela di acquirenti di titoli della New Economy americana alienati su richieste della capogruppo statunitense Morgan Stanley, tramite Area Banca, poi Bipielle, poi Banca Network investimenti, già ritenuti validi dalla Corte d’appello di Milano, che aveva confermat o sul punto una sentenza del Tribunale di Milano, nonché dal Tribunale di Parma.

La corte territoriale prosegue riferendo che gli appellanti avevano negato che nell’atto di citazione non erano state individuate le condotte imputabili a ciascuna delle società Morgan convenute, posto che, al contrario, lo avevano chiarito,«per una, vale a dire il fatto di aver provocato, agevolato e reso possibile l’operato di Area Banca nella vendita dei titoli Viatel». In particolare, gli appellanti avevano affermato, richiamando pag. 30 della citata sentenza del Tribunale di Milano e pag. 26 di quella del Tribunale di Parma, che la convenuta Morgan Stanley,in considerazione della partecipazione di Morgan Stanley Italy Holding RG n19312/20 Angelina - Maria Perrino estensore in Area e in forza di un patto parasociale tra i soci di Area, aveva designato un componente del c onsiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Area, la quale deteneva Area Banca, e aveva designato un componente del c onsiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Area Banca.

Dunque Morgan Stanley avrebbe partecipato, tramite il proprio consigliere di riferimento, all’amministrazione di Area Banca e quindi all’amministrazione della società che la controllava. In tale specifico contesto sussisteva il concorso di responsabilità di Morgan Stanleynell’illecito contrattuale di Area Banca. 2.1.-A fronte dell’appello così congegnato, la corte territoriale ha considerato che: a.-a l cospetto della decisione di primo grado, con la quale il tribunale aveva affermato che gli attori avevano rappresentato un “magma indistinguibile” di fatti, peraltro genericie neanche ascritti a soggetti specifici, gli appellanti hanno richiama to precedenti di merito (specificamente sentenze dei Tribunali di Milano e di Parma), senza chiarire con quale condotta Morgan Stanley avrebbe agevolato e reso possibile l’operato di Area Banca; anzi, hanno fatto leva su fatti, riferiti nelle suddette sentenze, come la partecipazione al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale di s.p.a.

Area (controllante di Area Banca) di un componente designato da Morgan Stanley Italy Holding Area, non citata in giudizio, mai allegati in primo grado, aiquali hanno ascritto rilievo determinante; b.- in realtà, a partecipare in s.p.a. Area, e non già in Area Banca, poi s.p.a. Banca Bipielle Network, non era la capogruppo Morgan Stanley, bensìMorgan Stanley Italy Holding, nei confronti della quale le domande proposte dovevano ritenersi inammissibil i , poiché non era stata citata in giudizio; c.- gli appellanti non hanno censurato le statuizioni di primo grado, concernenti rispettivamente il fatto che non erano state RG n19312/20 Angelina - Maria Perrino estensore proposte domande nei confronti di Morgan Stanley Bank International Limited e di Morgan Stanley co.

International Limited, nonché la circostanza che la domanda proposta nei confronti di Morgan Stanley era basata anche su condotte ascritte a Morgan Stanley Italy Holding, non citata in giudizio; d.-benché in primo grado avessero posto a fondamento delle domande proposte nei confronti di Morgan Stanley la sua responsabilità extracontrattuale, per aver concorso con dolo all’inadempimento contrattuale della banca italiana, gli investitori non hanno allegatola prova, neanche incidenter tantum, che Banca Bipielle Network non aveva osservato le regole di condotta alle quali era tenuta inducendo i propri clienti a svolgere operazioni finanziarie pregiudizievoli.

Diversamente, dunque, da quanto si assume in ricorso, secondo cui le considerazioni della corte d’appello sarebbero analoghe a quelle del tribunale (così a pag. 20), il giudice d’appello ha posto a fondamento della valutazione d’inammissibilità del gravame specifiche considerazioni riguardanti l’appello, anche concernenti la novità di alcuni profili di censura. 3.- Col ricorso i ricorrenti, per confutare la valutazione d’inammissibilità dell’appello: a.-alle pagine 18-20 riproducono il contenuto della sentenza di primo grado; b.-alle pagine 21-24 (fino al dodicesimo rigo di quest’ultima), danno conto di altre citazioni proposte dinanzi ad altri tribunali e di alcune decisioni favorevoli ottenute (specificamente dal Tribunale di Milano e dalla locale corte d’appello con la sentenza n. 1193 del 15 dicembre 2010); c.-a pag. 24 asseriscono di aver chiarito nell’atto di citazione che la condotta imputata alle società Morgan consisteva nell’aver provocato, agevolato e reso possibile l’operato di Area Banca nella RG n19312/20 Angelina - Maria Perrino estensore vendita dei titoli Viatel e che tale responsabilità era evidente, a nulla rilevando la sovrapposizione dei soggetti:

«Non è vero, in altre parole, quanto affermato dal Tribunale di Bologna e dalla Corte d’appello nell’impugnata sentenza, ossia che nell’atto di citazione non si sarebbe chiarito quali siano le condotte imputabile a ciascuna delle società Morgan convenute. Lo si si è chiarito, invece, per una, vale a dire il fatto di avere provocato, agevolato e reso possibile l’operato di Area banca nella vendita dei titoli Viatel» (enfasi aggiunta, a sottolineare la reiterazione dell’espressione usata in primo grado, senza tener conto del rilevo della corte d’appello in ordine alla mancata specificazione della condotta di agevolazione di Morgan Stanley); - alle pagine 25 e 26 tornano a citare il precedente loro favorevole reso dal Tribunale di Milano e aggiungono stralci di altra sentenza, resa dal Tribunale di Parma, a loro dire relativi a casi se non identici, analoghi; -alle pagine 27-30 descrivono i fatti, evidenziando che Morgan Stanley spingeva per la vendita dei bond, che non erano trattati su mercato regolamentato, pur sapendo che le società emittenti erano prossime al default e perciò incorrendo in un macroscopico illecito extracontrattuale, posto che i promotori di Area Banca sollecitavano gli investitori ad acquistarli su spinta di Morgan Stanley, che all’epoca era titolare del 15% delle azioni di Area Banca; - al fondo di pag. 30 tornano ad assumere che il caso in questione è identico a quello deciso dalla già richiamata sentenza del Tribunale di Milano, confermata dalla Corte d’appello di Milano; - a pag. 31, infine, concludono che « I motivi erano insomma specifici con l’indicazione del perché fosse ravvisabile la responsabilità extracontrattuale dell’unica MS ad essere citata in giudizio, unica, perché in diversi casi era stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle altre due».RG n19312/20 Angelina - Maria Perrino estensore 3.1.- C ol ricorso, quindi, i ricorrenti non si confrontano con gli argomenti addotti dalla Corte d’appello di Milano con la sentenza impugnata, ma ripropongonogli argomenti dell’appello; laddoveil motivo col quale i ricorrenti si limitano a riproporre la tesi difensiva già svolta e motivatamente disattesa dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, si risolve nella mera contrapposizione della valutazione offerta al giudizio espresso dalla sentenza impugnata, come taleinammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. n. 22478/18). 4.- La pronuncia della Corte d’appello di Milano è d’altronde conforme ai principi dettati in tema di formulazione dell’appello.

Benché non occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass., sez. un., n. 27199/17; n. 13535/18; n. 40560/21), comunque l’art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83/12, conv., con mod., con l.n. 134/12, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice(Cass., sez. un., n. 27199/17, cit.; n. 7264/22). 5.-Le spese seguono la soccombenza.

Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese, che liquida in euro18.000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e RG n19312/20 Angelina - Maria Perrino estensore