Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; court declares case extinguished without costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the client's formal withdrawal of the lawsuit. The underlying dispute involved a claim against a mayor for commissioning unauthorized cemetery loculi, which the lower courts had initially dismissed due to lack of standing. The court ruled that the procedural outcome was finalized by the client's voluntary renunciation, accepted by all opposing parties, rendering further judicial intervention unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When a party voluntarily withdraws a cassation appeal and the opposing parties accept the withdrawal, the court must declare the proceedings extinguished without ordering any costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10702/2019 R.G. proposto da Di Noia Savino, rappresentatoe difeso da ll’avv. Francesco Nanula , con domicilio eletto presso lo studio Placidi , sito in Roma, via Barnaba Tortolini, 30 -ricorrente - contro Mazzone Diego,rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Metta, con domicilio eletto presso il dott. Marco Gardin, sito in Roma, via Laura Mantegazza, 24 -controricorrente - Comune di Zapponeta , in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Diego Gatta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.
Pierpaolo Ristori , sito in Roma, via Valerio Publicola, 41 Oggetto: estinzione -controricorrente - D’Aluisio Francesco -intimato - Scommegna Matteo -intimato - avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 163 /20 19 , depositata il 24 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21febbraio 2024 dalConsigliere Paolo Catallozzi RILEVATO CHE: - Savino Di Noia propon e ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, depositata il 24 gennaio 2019 , che, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, sez. dist. di Manfredonia, lo ha condannato al pagamento in favore di Diego Mazzoni della somma di euro 10.176,72, oltre interessi legali, per aver commissionato, quale sindaco del comune di Zapponetae per conto di questo, ma in violazione delle norme in tema di assunzione di impegni ed effettuazione di spese, la realizzazione di diciotto loculi all’interno del locale cimitero, in aggiunta rispetto a quelli commissionati dall’ente locale con due distinti contratti; - la Corte di appello ha riferito che la domanda giudiziale era stata proposta anche nei confronti di Francesco D’Aluisio e Matteo Scommegna, rispettivamente Sindaco succeduto a Di Noia e assessore ai lavori pubblici in carica, che avevano provveduto a commissionare ulteriori lavori , e , per indebito arricchimento, del comune di Zapponeta; - ha dato atto che il giudice di primo grad o aveva dichiarato l’estromissione delDi Noia dal giudizio accogliendo la sua eccezione di difetto di legittimazione passiva e aveva respinto nel merito le domande dell’attore; - ha, quindi, accolto il gravame evidenziando che in una situazione, quale quella in esame, di acquisizione di beni e servizi compiuta in nome e per conto di un ente locale in violazione delle norme sull’assunzione di impegni e l’effettuazione d i spese il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l’amministratore, funzionario o dipendente che aveva consentito la fornitura; -il ricorso è affidato a tre motivi; -resistono, con distinti controricors i, sia Diego Mazzoni, sia il comune di Zapponeta; -Francesco D’Aluisio e Matteo Scommegna non spiegano alcuna difesa; - in data 24 gennaio 2024 i l ricorrent e deposita atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese di giudizio; - la rinuncia al ricorso è accettata sia dal comune di Zapponeta (con nota depositata il 26gennaio 2024), sia da Diego Mazzone (con nota depositata il 29 gennaio 2024) CONSIDERATO CHE: - attesa la ritualità della rinuncia al ricorso per cassazione effettuata dalricorrente, il presente giudizio va dichiarato estinto; - nulla va disposto in tema di spese del presente giudizio, attesa la accettazione della rinuncia da parte deicontroricorrenti;
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto. Così d