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Ordinanza — n. 6341/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses revocation appeal against Cassation ruling due to lack of clear factual error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6341/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible for failing to meet statutory requirements for clarity and specificity. The applicant's arguments were deemed obscure and confused, violating the strict rules governing revocation petitions against final rulings. Consequently, the court refused to re-examine the contested documents or procedural acts, upholding the previous decision's dismissal.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 366 c.p.c.: A revocation appeal against a Court of Cassation decision is inadmissible if it lacks clear factual errors or attempts to re-evaluate acts already assessed by the Court itself.

Parole chiave

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revocation appeal Court of Cassation factual error clarity requirement procedural inadmissibility motivi di revisione revoca dell'annullamento azione revocatoria fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
Avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione SalvatoraGiunta ricorre in cassazione con sei motivi, per revocazione ex art. 391 bis c .
Art. 365 c.p.c.
Art. 366 c.p.c.
3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., determina l’inammissibilità del ricorso (Cass.
Art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r.
art. 226 c.p
Il sesto motivo riguarda la questione della pena pecuniaria ex art. 226 c.p.c.
art. 366 c.p
3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., determina l’inammissibilità del ricorso (Cass.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

onsigliere ORDINANZA sul ricorso 11063/2022 proposto da: GIUNTA SALVATORA, elett ivamen te domic iliato presso l’avv. Piero Luigi Fiumara, dalla quale è rappres entato e di fesa , per proc ura specialein atti; -ricorrente- -contro- COMUNE DI MESSINA, in persona del sindaco p.t.; -intimato- avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione,n. 36091/21, pubblicata indata 23.11.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.12.2023dal Cons. rel., dott. Rosario Caiazzo . RILEVATO CHE Con ordinanza n. 36091 del 2021, la Corte di Cassazione dichiarava inammissibile il ricorso di Salvatora G iunta avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina del 21.8.19, che aveva rigettato l’appello proposto nei confronti della sentenza del Tribunale di Messina, che aveva dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dall’attrice riguardoalla delibera del consiglio comunale n. 9/91 e l’atto del 4.6.92 , con cui il Comune aveva relazionato in merito al ricorso straordinario proposto dalla Giunta.

Al riguardo, il Tribunale aveva affermato che la querela non era strumento esperibile per contrastare i contenuti ideologici di un documento, con motivazione confermata in appello. La Cassazione ha esposto che i vari motivi di ricorso erano caratterizzati dalla sovrapposizione di argomenti non pienamente intellegibili, anche per una carente rappresentazione dei fatti oggetto delle censure. In particolare, la Corte ha rilevato che i motivi non erano pertinenti, nel senso della loro non inerenza all’oggetto della querela di falso e della loro non chiarezza espositiva.

Avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione SalvatoraGiunta ricorre in cassazione con sei motivi, per revocazione ex art. 391 bis c . p . c . . , illustrati damemoria. RITENUTO CHE Il primo motivo censura la parte della motivazione, che conferma la motivazione della Corte d’appello, secondo la quale la querela di falso non era proponibile perché relativa al contenuto ideologico del documento impugnato. Il secondo motivo investe la pronuncia della Cassazione che ha ritenuto inammissibile la doglianza afferente al contenuto ideologico dei documenti impugnati.

Il terzo motivo attiene alla motivazione relativa all’inammissibilità delle doglianze sull’acquisizione di documenti ritenuti dalla Corte d’appello non oggetto della querela di falso.Il quarto motivo riguarda la questione dell’eccepita nullità della procura del Comune. Il quinto motivo riguarda la questione della regolare costituzione del Comune. Il sesto motivo riguarda la questione della pena pecuniaria ex art. 226 c.p.c. Ilricorso è inammissibile per una duplice ragione. Il ricorso per revocazione ‒ in forza del richiamo che l’art. 391 bisc.p.c. effettua al disposto degli artt. 365 e ss. c.p.c.

‒ deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte . U na esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa, tale da pregiudicarel'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., determina l’inammissibilità del ricorso (Cass. , S.U. 37552/2021; Cass.4300/2023). Nel caso concreto, il ricorso consiste ‒ per contro ‒ in una lunga esposizione di fatti, circostanze, elementi istruttori, allegazioni difensive, del tutto confusa e scarsamente intellegibile.

In secondo luogo, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di Cassazione, presuppone l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali; il detto errore deve:

a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;

c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass. 16439/2021; Cass. 3190/2006). Ed inoltre, non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa ‒ atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza ‒ poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (Cass.5326/2023;

Cass. 4859/1998). Nella medesima prospettiva, si è affermato che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bisc.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 10040/2022).

Nella specie, per contro, i vari motivi del ric orso ‒ lungi dall’essere fondatisu chiari e specifici errori di fatto, agevolmente desumibili dagli atti ‒ si traducono in una richiesta di riesame di atti, difese e provvedimenti, già valutati da questa Corte nella sentenza impugnata, il cui riesame è inammissibile in questa sede. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione dell’ente intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso princip