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Ordinanza Interlocutoria — n. 6333/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to public hearing regarding prescription start date and compensation offset in financial dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 6333/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to a public hearing for further examination of the prescription period and compensation offset issues. The lower courts had established that the prescription term began when damages became perceptible upon contract closure and rejected the deduction of interest payments from the compensation award. The Court found the arguments regarding the start date of the prescription period and the application of the compensation principle required detailed oral debate.

Regesto Legislator

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Art. 2935 c.c.; Art. 132 c.p.c.: The Court remands the case to public hearing to examine the precise start date of the prescription term and the applicability of the compensation principle.

Parole chiave

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prescription period start date financial intermediary liability compensation offset principle public hearing remand damage assessment proof risoluzione delle banche diritto bancario istituzioni finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 2935 c.c.
Art. 132 c.p.c.
art. 2935 c.c
art. 132 c.p
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Testo completo

seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritt o a l numer o 1 2596 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da s.p.a. Intesa Sanpaolo, in persona d’una procuratrice speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a , giusta procura specialeredatta su foglio separato allegato al ricorso, dall’avv. Benedetto Gargani, presso lo studio del quale in Roma, al viale di Villa Grazioli, n. 15, elettivamente si domicilia -ricorrentee controricorrente al ricorso incidentale - contro Santolamazza Luigia, Testi Luca, Testi Alberta, in proprio e quali eredi di Testi Fulvio, Capobianchi Fabiola, rappresentati e difesi, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv.

Paolo Grassi, presso Oggetto: Banca- Intermediazione finanziaria- Risarcimento del danno- Prescrizione- Decorrenza - Compensatio lucri cum damno.RG n12596/20 Angelina - Maria Perrino estensore lo studio del quale in Roma, alla via Giuseppe Avezzana, n. 8, elettivamente si domiciliano -controricorrentie ricorrenti incidentali- per la cassazione della sentenza della C orte d’appello di Roma, depositata il 21 aprile 2020, e notificata il successivo 11 maggio; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2024 dal consigliere Angelina-MariaPerrino.

Rilevato che: -e merge dal la sentenza impugnata che Fulvio Testi, cui sono succeduti la coniuge e i figli, e Luigia Santolamazza convennero in giudizio Banca Intesa Sanpaolo per ottenere il risarcimento del danno scaturente da vari profili d’inadempimento degli obblighi inerenti a rapporti d’intermediazione finanziaria e il Tribunale di Tivoli accolse parzialmente le domande proposte, condannando la banca a risarcire loro il danno, quantificato in euro 769.727,00,e dichiarando la nullità di un deposito amministrato; - l a Corte d’appello di Roma ha in parte accolto sia l’appello principale della banca, ritenendo che il contratto quadro relativo al deposito amministrato non fosse nullo, sia quello incidentale proposto dagli investitori, in quanto, escludendo l’applicabilità nel caso in esame del criterio della compensatio lucri cum damno, ha stabilito che dall’ammontare del risarcimento non dovessero essere decurtati gli importi delle cedole; - a sostegno della decisione, per i profili d’interesse, la corte territoriale ha ritenuto che la prescrizione del diritto azionato decorresse non già dal conferimento degli ordini di acquisto, bensì dal momento della manifestazione all’esterno di danni percepibili dagli interessati, che, nel caso in esame, coincideva con quello della chiusura dei rapporti contrattuali.

Ha poi evidenziato che il contratto quadro relativo al deposito amministrato era sottoscritto sia dalla banca sia dagli investitori;RG n12596/20 Angelina - Maria Perrino estensore - q uanto all’appello incidentale, ha sottolineato che la mole e la frequenza del ricorso da parte degli investitori a negoziazione di titoli tramite home banking ne evidenziava l’abitualità, nonché il profilo di rischio medio-alto, con notevole tolleranza delle perdite, in considerazione della varietà dei titoli negoziati, dell’entità del portafoglio e della dimestichezza nell’operare, come reso evidente anche dalla circostanza che gli appellanti incidentali operavano frequentemente sul mercato azionario, tanto che le perdite su titoli e fondi azionari ammontavano a circa il decuplo di quelle su titoli e fondi obbligazionari.

Ha quindi sottolineato che gli investitori non avevano neanche allegato la perdita effettiva, corrispondente al risultato dato dal rapporto tra perdita, plusvalenze, imposte sulle plusvalenze e credito d’imposta da minusvalenze nei limiti dell’utilizzazione di esso. Ha poi rimarcato che il tribunale aveva esaurientemente spiegato le ragioni dell’adesione alle risultanze della consulenza tecnica e che, in particolare, gli appellanti non avevano provato la mancata corrispondenza delle commissioni applicate a quelle contrattualmente previste.

Infine, il giudice d’appello ha posto a fondamento dell’esclusione dell’applicabilità del principio della compensatio lucri cum damno la mancanza di prova dell’incasso delle cedole; - c ontro questa sentenza propone ricorso la banca per ottenerne la cassazione, che affida a quattro motivi, cui gli investitori replicano con controricorso e ricorso incidentale, pure articolato in quattro motivie corredato di memoria, contrastato dalla banca con controricorso. Considerato che: 1.-sulla questione oggetto del primo e del secondo motivo del ricorso principale, coi quali la banca lamenta, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., là dove la corte territoriale ha escluso che il termine di prescrizione dell’azione RG n12596/20 Angelina - Maria Perrino estensore risarcitoria intrapresa decorresse dalle operazioni d’investimento (primo motivo), nonché la violazione o falsa applicazione dell’art.2935 c.c., e la violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente in relazione all’identificazione del momento d’insorgenza del danno con la chiusura del conto (secondo motivo), e che concerne, dunque, la individuazione del dies a quo del termine di prescrizione dell'azione proposta, questa Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza (Cass. n. 35891/23); - è dunque opportuno che anche questo giudizio sia rimesso alla pubblica udienza.

Per questi motivi la Corte rinvia a nuovo ruolo per la trattazione