Court dismisses jurisdictional appeal as creditor claims against a bankrupt debtor are procedural issues, not competence matters.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the jurisdictional appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly handled creditor claims against a bankrupt debtor. The Consorzio Urbanistico argued the ordinary court lacked competence to hear contractual resolution and technical assessment requests, while the bankruptcy trustee contested the procedural classification. The court determined these issues concern the proper litigation procedure (rito) rather than judicial competence, making them appealable via ordinary appeal rather than a jurisdictional regulation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 645 c.p.c.; Art. 92 l.f.: Claims against a bankrupt debtor regarding ordinary creditor rights constitute procedural issues (rito) rather than competence (competenza) when the ordinary and bankruptcy courts coincide, thus precluding a regulation of jurisdiction and requiring an ordinary appeal for improper procedural filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
igliere ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza 12564/2022proposto da: CONSORZIO URBANISTICO COMPARTO 6 RUVO DI PUGLIA, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. in Ro m a, elett.te domic. in Roma, via G.B.De Rossi 16, presso l’avv. Antonio Visicchio, rappres. e difeso dall’avv. Luigi Di Rella, per procura speciale in atti; -ricorrente- FALLIMENTO PISICCHIO COSTRUZIONI s.r.l., in liquidazione, elett.te domic. in Roma, via Casilina 561, presso l’avv. Antonio Corvasce, rappres. e difeso dall’avv. Antonio Lacerenza, per procura speciale in atti; -resistente- ALTOMARE ROCCO -intimato- avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Trani in data 2.5.2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Il Consorzio urbanistico comparto 6 Ruvo di Puglia propone regolamento di competenza-affidato a due motivi- avverso l’ordinanza del Tribunale di Trani del 2.5.22, emessa nel giudizio pendente tra lo stesso Consorzio nei confronti del fallimento della Pisicchio Costruzioni s.r.l. e del l’ing. Rocco Altomare, nella parte nella quale ha dichiarato improcedibili,ex art. 52, c.2, rd. n. 267/42, le domande riconvenzionali proposte dallostesso Consorzio nei confronti del fallimento, e avverso l’ordinanza resa dal Tribunale in pari data, nel procedimento per accertamento tecnico preventivoin corso di causa, nella parte in cui ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso proposto dal Consorzio nei confronti del fallimento.
Con l’ordinanza del 2.5.22, il Tribunale ha osservato che il consorzio non si è limitato a proporre un’eccezione riconvenzionale, ma ha proposto domande d’accertamento e di condanna volte a formare il giudicato, con conseguente competenza del giudice delegato a norma dell’art. 52, c.2, l.f., mentre l’istanza di accertamento t ecnico preventivo era funzionale all’accertamento dei diritti da insinuare al passivo. Il Consorzio deposita memoria. La curatela fallimentare replica con memoria difensiva. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 645 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 92 l.f., essendo competente il Tribunale di Trani a pronunciarsi sulle suddette domande riconvenzionali, riguardantinon solo domande di risoluzione contrattuale per grave inadempimento della società, poi fallita, e risarcitorie, ma anche l’eccezione d’inadempimento dell’attrice deducendo fatti estintivi o impeditivi del diritto azionato il cui accertamento rientrerebbe nella competenza del giudice adito.
Il secondo motivo denunzia falsa applicazione dell’art. 92 l.f. e violazione dell’art. 699 c.p.c.,essendo competente il Tribunale di Trani a pronunciarsi sulla domanda riconvenzionale afferente all’accertamento tecnico preventivo. Il ricorso è inammissibile. Va osservato che le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito; pertanto, qualora sia proposta una domanda diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria nei confronti del fallimento dell'obbligato e il giudice adito dichiari l'improcedibilità della domanda, perché non introdotta in sede concorsuale nelle forme dell'accertamento del passivo, la relativa pronuncia non è assoggettabile a regolamento di competenza ma è impugnabile con l'appello, in quanto, ancorché formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del giudice adito in favore di quello fallimentare, non è sostanzialmente una statuizione sulla competenza, ma sul rito che la parte deve seguire (Cass., n.21669/2013;
Cass., n. 9030/2014). Anche più di recente si è ribadito che le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito costituiscono questioni attinenti al rito, che non implicano questioni di competenza, quando il Tribunale fallimentare coincida con il Tribunale ordinario; pertanto, qualora una domanda sia diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria soggetta al regime del concorso, il giudice adìto è tenuto a dichiarare non la propria incompetenza bensì, secondo i casi, l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'improponibilità della domanda, siccome proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge e, quindi, inidonea a conseguire una pronuncia di merito, configurando detta questione una vicenda litis ingressum impediens, concettualmente distinta dalla incompetenza (Cass.9198/2017).
Quand’anche pertanto, volesse considerarsi ‒ in forza del principio di apparenza, per avere in qualche punto delle ordinanze il giudice parlato di competenza (Cass., n. 6179/2019) ‒ il regolamento sarebbe comunque infondato, non avendo ad oggetto una questione di competenza. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, c he liquida nelle somme di euro 4 .200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre la maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del com