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Ordinanza — n. 6262/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to parties' mutual withdrawal and agreement on cost compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6262/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal entirely extinguished following the parties' mutual withdrawal of their respective requests. Although the appellants and respondents had previously filed appeals and counter-appeals regarding a lower court judgment, they subsequently deposited formal renunciations and accepted each other's constitutions. The court ruled that these acts satisfied the requirements of Article 390 of the Civil Procedure Code, rendering a decision on costs unnecessary due to the agreed compensation.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002: The mutual withdrawal of appeals and the agreement on cost compensation constitute sufficient grounds for the total extinction of the litigation without a ruling on expenses.

Parole chiave

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mutual withdrawal of appeal extinction of litigation agreement on cost compensation Article 390 Civil Procedure Code dismissal without merits indennizzo per rumore aeroportuale compensazione ed assistenza ai passeggeri procedura all'aeroporto

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionatiatti si rivelano idone i a determinare l' inte g rale estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la lorointegrale compensazione.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.
art. 390 cod. proc. civ
Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionatiatti si rivelano idone i a determinare l' inte g rale estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la lorointegrale compensazione.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023
Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass.
Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del 2022
Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021
32749, 27837 e 8015 del2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass.
Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020
36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020; Cass.
Cass. nn. 31580 e 5247 del 2019
23731 e 9152 del 2020; Cass. nn. 31580 e 5247 del 2019; Cass.
Cass. nn. 25485 e 19071 del 2018
Cass. n. 23175 del 2015
nn.25485 e 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
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Testo completo

ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27488/2021r.g. proposto da: SOCIETA’ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.P.A., con sede in Aeroporto di Milano Linate, Segrate, (MI), in persona del procuratore s peciale Avv. Pierluigi Zaccaria, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’Avvocato Alberto Fumagalli, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Mazzini n. 96, presso lo studio dell'AvvocatoMarina Rossi. - r icorrent e - contro ALICARGO S.R.L. S.r.l., con sede in Milano, alla via F. Casati n. 40, CARIONI SPED.NI INT.LI S.R.L., con sede in Milano, alla via Melchiorre Gioia n. 66, DE LORENZIS S.A.S. IN LIQUIDAZIONE, con sede in Besozzo (VA), alla via Beato Nicone n. 24, FA-BO ITALSERVICES S.R.L., con sede in Legnano (MI), alla via San Domenico n. 6, SEBI S.R.L., con sede in Vizzola Ticino (VA), alla via Locatelli n. 2, SIGMA TRANS INTERNATIONAL S.R.L., con sede in Milano, alla via Molino delle Armi n. 11, CEVA FREIGHT ITALY S.R.L., consede in Rodano (MI) , Frazione Millepini, via J.F.

Kennedy n. 3, FIRST INTERNATIONAL CO. S.R.L., con sede presso la Palazzina Sevizi 2° piano, Scalo Merci Internazionali, Cargo City Aeroporto di Fiumicino (Roma) edANTONELLI TRANSIT AIR MALPENSA S.R.L., con sede in Nuova Cargo City, ingresso C, Lonate Pozzolo (VA), ciascuna in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, tutte rappresentate e difese, giusta procure alle liti a marginedel ricorso incidentale autonomo, dall’Avv ocato Massimo Giordano , presso il cui studio elettivamente domicilianoin Roma, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 187. -controricorrenti e ricorrenti incidentali - e CAD ALICARGOS.R.L. in liquidazione, con sede in Milano, alla via F.

Casati n. 40, - intimata - avverso la sentenza, n. cronol. 1097/2021, del la CORTE DI APPELLO DI MILANOpubblicatail giorno 06/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 05/03/2024 dal Consigliere dott. Eduardo Campese. RILEVATO CHE. Società per Azioni Esercizi Aeroportuali -S.E.A s.p.a.ha promosso ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano del 6 aprile 2021, n. 1097, affidandosi a sette motivi. 1.1. Alicargo s .r.l., Ca rioni Sped.ni Int.li s .r.l., De Lorenzis s.a.s., Fa - Bo Italservices s.r.l., SEBI s.r.l., Sigma Trans International s.r.l., CEVA Freight Italy s.r.l., First International Co.s.r.l. ed Antonelli Transit Air Malpensa s.r.l. hanno resistito con controricorso ed hanno propo sto un ricorso incidentale autonomo , recante sette motivi. 1.2.

Non ha svolto difese in questa sede, Cad Alicargo s.r.l. in liquidazione.

2. La Prima Sezione civile di questa Corte, assegnataria del procedimento, con ordinanza interlocutoria del 13 giugno/3 luglio 2023, ha rinviato la causa a nuovo ruolo accogliendo la corrispondente istanza delle parti motivata dall’essere in corso trattative di definizione di tutte le cause tra esse pendenti. CONSIDERATO CHE 1. Successivamente alla menzionata ordinanza interlocutoria , sono state depositate le rinunce ai rispettivi ricorsi (principale ed incidental e ), debitamente sottoscritte, con le corrispondenti accettazioni delle controricorrenti e ricorrenti incidentali costituite, e le relative istanze di estinzione di questo giudizio RITENUTO CHE 1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., i menzionatiatti si rivelano idone i a determinare l' inte g rale estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti costituite concordato la lorointegrale compensazione.

2. È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr. Cass. nn. 33315 e 8770 del 2023; Cass. nn. 32749, 27837 e 8015 del2022; Cass. nn. 36339 e 25342 del 2021; Cass. nn. 23731 e 9152 del 2020; Cass. nn. 31580 e 5247 del 2019; Cass. nn.25485 e 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). PER QUESTI MOTIVI La Cortedichiara interamente estinto questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima se