Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6226/2024 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation rules that a claim for devaluation due to public works execution falls under ordinary tribunal jurisdiction, not appellate special competence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6226/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted the appeal court's request for a regulation of jurisdiction, declaring that the Tribunal of Torre Annunziata retains competence. The plaintiff sued ANAS for payment of an indemnity already fixed administratively and for devaluation of adjacent properties caused by the construction of a state road. The court distinguished this from a partial expropriation dispute, ruling that claims regarding the loss of usage rights due to public works execution fall outside the special appellate jurisdiction reserved for expropriation quantum disputes.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 19 of Law No. 865/1971; Art. 40 of Law No. 2359/1865: Claims concerning the devaluation of property resulting from the execution of public works, rather than the expropriation itself, do not fall within the special single-instance jurisdiction of the Court of Appeal and remain under the ordinary jurisdiction of the Tribunal.

Parole chiave

Generato dall'IA
expropriation partial public works execution devaluation claim jurisdiction regulation Court of Appeal competence domenic rights indemnity payment indennità d'espropriazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 19 of Law No. 865/1971
Come correttamente ricordato nell’ordinanza, la competenza speciale in unico grado della Corte d'appello, prevista dall'art. 19 l.
Art. 40 of Law No. 2359/1865
Risulta, quindi, evidente che non si tratta, come ritenuto dal tribunale, di una “controversia vertente sulla quantificazione dell'indennità di esproprio”, poiché non è dedotta in giudizio una espropriazione parziale, regolata dall'art. 40 della l.
Art. 46 of Law No. 2359/1865

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, Ordinanza n. 10440 del 03/06/2020
Sez. 1, Sentenza n. 17789 del 08/09/2015
865 del 1971 e rientra nella generale cognizione del tribunale.”( Sez. 1, Sentenza n. 17789 del 08/09/2015).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA iscritto al n. 10439/2023 R.G. su ORDINANZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1088/2022depositata il 17/05/2023 . proposto d’ufficio daCorte di Appello di Napoli: contro ANAS SPA -intimato- Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023dal Consigliere MARINA MELONI. lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale che chiede accogliersi l’istanza di regolamento di competenza

RITENUTO IN FATTO

La Corte di Appello di Napoli, V Sezione Civile, con ordinanza pronunciata fuori udienza, in data 17.5.2023, ha richiesto d’ufficio il regolamento di competenza a seguito della dichiarazione di incompetenza per materia, pronunciata con ordinanza del 22.12.22, dal Tribunale di Torre Annunziata, originariamente adito da Esposito Giuseppe, nei confronti di ANAS S.pa., nella qualità di ente proprietario della Strada Statale 268 del Vesuvio, al fine di ottenerne la condanna al pagamento dell’indennità di esproprio relativo alle particelle n. 58 di 70 centiare e n. 60 di 2 are del Foglio 1 site nel Comune di Sant’Antonio Abate, oltre al deprezzamento dell’impianto serricolo e del fabbricato ubicati sulle particelle confinati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il conflitto negativo va risolto, conformemente a quanto richiesto dalla Corte di Appello di Napoli, nel senso del riconoscimento della competenza del Tribunale di Torre Annunziata. Come correttamente ricordato nell’ordinanza, la competenza speciale in unico grado della Corte d'appello, prevista dall'art. 19 l. n. 865 del 1971, è limitata alle sole controversie attinenti al "quantum" dell'indennità di espropriazione, ossia alle richieste volte ad ottenere la liquidazione di un importo maggiore di quello stabilito in sede amministrativa o, in mancanza, la determinazione giudiziale del giusto indennizzo, nel mentre non possono ritenersi rientrare in tale ambito le domande che siano finalizzate a conseguire il pagamento dell'indennità definitivamente accertata e non contestata (Sez. 6 -3, Ordinanza n. 10440 del 03/06/2020).

Nella fattispecie in esame, risulta che la parte ha agito in giudizio, non per la determinazione giudiziale della diversa indennità pretesa, ma per il pagamento di quella già definitivamente determinata in sede amministrativa, relativa “alle particelle n. 58 di 70 centiare e n. 60 di 2 are del Foglio 1», oltre alla somma come determinata da una perizia di parte «relativa al deprezzamento di fabbricati (oltre impianto serricolo) che insistono sulle particelle confinanti». Siffatto deprezzamento delle diverse particelle, non costituenti unitaria identità economica con quelle espropriate, è stato prospettato dalla parte in riferimento alla vicinanza dell’opera pubblica, ossia della strada costruita, ed alle conseguenti minori volumetrie realizzabili a causa della necessità di rispettare le distanze dall’opera pubblica.

Risulta, quindi, evidente che non si tratta, come ritenuto dal tribunale, di una “controversia vertente sulla quantificazione dell'indennità di esproprio”, poiché non è dedotta in giudizio una espropriazione parziale, regolata dall'art. 40 della l. n. 2359 del 1865, in cui il pregiudizio subito dal proprietario è conseguenza della espropriazione stessa della porzione, la quale ha compromesso o alterato la possibilità di utilizzazione della restante porzione con connesso deprezzamento. L’azione proposta dall’attore riguarda, piuttosto, un caso in cui è prospettata una diminuzione o perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale, non conseguente all'espropriazione ma all'esecuzione dell'opera pubblica.

Ciò posto, è principio espresso da questa Corte quello secondo cui “In tema di espropriazione per pubblica utilità, è configurabile una espropriazione parziale, regolata dall'art. 40 della l. n. 2359 del 1865, quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare,caratterizzato da un'unitaria destinazione economica, e determini al proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata a causa della compromissione o dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento, mentre ricorre la diversa ipotesi, per cui è previsto uno speciale indennizzo, di cui al successivo art. 46 quando il privato abbia subito la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale a seguito non dell'espropriazione ma dell'esecuzione dell'opera pubblica, sicché la relativa controversia esula dalla competenza in unico grado della corte d'appello ex art. 19 della l. n. 865 del 1971 e rientra nella generale cognizione del tribunale.”( Sez. 1, Sentenza n. 17789 del 08/09/2015).

Non essendo, quindi, gli immobili asseritamente deprezzati coinvolti dall’espropriazione, la corte di merito ha coerentemente escluso che il pregiudizio vantato in riferimento ad essi potesse riconnettersi alla speciale competenza riservatale in materia di espropriazione. Il regolamento di competenza d’ufficio va quindi accolto nei sensi in cui è stato proposto dalla Corte di Appello di Napoli, dovendosi dichiarare la competenza del Tribunale di Torre Annunziata originariamente adito. PER QUESTI MOTIVI Dichiara la competenza del Tribunale di Torre Annunziata dinanzi al quale il processo dovrà essere ria