Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6214/2024 — snciv Generato dall'IA

Court orders separation of proceedings between state immunity claim and default judgment opposition under CPC rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6214/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation granted a jurisdictional regulation request to transfer a default judgment opposition case from Naples to Benevento. While the Naples court correctly separated the state immunity claim, it erroneously retained the opposition proceedings. The court ruled that the opposition must be heard by the judge who issued the original default judgment, mandating its transfer to Benevento.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 645 c.p.c.; Art. 25 c.p.c.: When an improper guarantee claim against a state administration is joined to a default judgment opposition, the functional jurisdiction of the issuing judge prevails over territorial jurisdiction, requiring the separation of causes and transfer of the opposition to the competent court.

Parole chiave

Generato dall'IA
default judgment opposition state immunity claim separation of causes functional jurisdiction territorial jurisdiction CPC Art 645 CPC Art 25 disgiunzione dei procedimenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 645 c.p.c.
Ne consegue che ha errato il Tribunale di Benevento a non separare la causa di opposizione a decreto ingiuntivo da quella di garanzia impropria, proposta dagli ingiunti nei confronti del Ministero della Giustizia, ed a trattenere presso di sé la prima ex art. 645 c.p.c.
Art. 25 c.p.c.
Quest'ultima si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Benevento, a favore del Tribunale di Napoli, ex art. 25 c.p.c., per le domande svolte contro l'Amministrazione statale.
Art. 103 c.p.c.
Conseguentemente ai sensi dell'art. 103 c.p.c ha disposto la separazione dei giudizi, trattenendo presso il Tribunale di Napoli esclusivamente quello introdotto da Stella Silvio e Seawolf sas di Stella Alessia Thay nei confronti del Ministero di Giustizia, che andrà sospeso, ex art.
Art. 295 c.p.c.
(foro erariale), ha correttamente separato le cause, trattenendo quella di garanzia e sospendendola ex art. 295 c.p.c., e chiedendo il regolamento di competenza ex art.45 c.p.c.
Art. 45 c.p.c.
295 c.p.c., fino alla definizione del giudizio principale, e contestualmente, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., ed ha richiesto d'ufficio alla Corte di Cassazione regolamento di competenza in ordine alla domanda principale (opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Seawolf s.a.s.
art. 25 c.p
Quest'ultima si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Benevento, a favore del Tribunale di Napoli, ex art. 25 c.p.c., per le domande svolte contro l'Amministrazione statale.
art. 103 c.p
Conseguentemente ai sensi dell'art. 103 c.p.c ha disposto la separazione dei giudizi, trattenendo presso il Tribunale di Napoli esclusivamente quello introdotto da Stella Silvio e Seawolf sas di Stella Alessia Thay nei confronti del Ministero di Giustizia, che andrà sospeso, ex art.
art. 295 c.p
(foro erariale), ha correttamente separato le cause, trattenendo quella di garanzia e sospendendola ex art. 295 c.p.c., e chiedendo il regolamento di competenza ex art.45 c.p.c.
art. 45 c.p
295 c.p.c., fino alla definizione del giudizio principale, e contestualmente, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., ed ha richiesto d'ufficio alla Corte di Cassazione regolamento di competenza in ordine alla domanda principale (opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Seawolf s.a.s.
art. 645 c.p
Ne consegue che ha errato il Tribunale di Benevento a non separare la causa di opposizione a decreto ingiuntivo da quella di garanzia impropria, proposta dagli ingiunti nei confronti del Ministero della Giustizia, ed a trattenere presso di sé la prima ex art. 645 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 11796 del 18.06.2020
Cass. n. 15052 del 2011
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6253/2023 R.G. per regolamento di competenza di ufficio proposto dal Tribunale di Napoli: contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, REGIONE CAMPANIA, ARCOS COSTRUZIONI SRL -intimati- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE NAPOLI n. 22597/2022 depositata il27/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023dal Consigliere MARINA MELONI.

RITENUTO IN FATTO

Stella Silvio e Seawolf sas di Stella Alessia Thay instauravano un giudizio cautelare nei confronti della Regione Campania per l'esecuzione di lavori che compromettevano la stabilità delle proprie proprietà, ricorrendo al Tribunale di Benevento di "fare ordine alle parti resistenti in solido ovvero chi di ragione di effettuare tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza delle sponde del! 'alveo con ripristino dello stato originario dei luoghi ... ". Emessa l'invocata pronuncia, in considerazione del mancato adempimento da parte del debitore Regione Campania, chiedevano, ai sensi dell'mi. 669-duodecies c.p.c., l'attuazione del provvedimento cautelare, per cui veniva designato l'ufficiale giudiziario competente, con facoltà alla nomina di una ditta per la realizzazione delle opere.

L 'Ufficiale giudiziario nominava quale ausiliario l'ing. Paolo Verdino, nella veste direttore dei lavori e la ditta Arcos Costruzioni per la realizzazione delle opere. Eseguiti i lavori, la A.R.C.O.S. s.r.L chiedeva e otteneva dal Tribunale di Benevento ingiunzione di pagamento nei confronti della Seawolf s.a.s. di Stella Alessia Thay e Stella Silvio per il pagamento della somma di € 151.479,12, oltre interessi e spese, quale corrispettivo dei lavori realizzati. Si opponevano gli ingiunti, i quali contestavano la pretesa monitoria e chiedevano chiamarsi in causa la Regione Campania e il Ministero della Giustizia.

Quest'ultima si costituiva eccependo l'incompetenza territoriale dell'adito Tribunale di Benevento, a favore del Tribunale di Napoli, ex art. 25 c.p.c., per le domande svolte contro l'Amministrazione statale. Rigettata la richiesta di chiamata in causa del D.L., il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 1342/2022, così si pronunciava: "L 'eccezione di incompetenza sollevata dal Ministero della Giustizia è fondata. Il giudizio veniva riassunto davanti il Tribunale di Napoli dagli originari debitori, Stella Silvio e Seawolf sas di Stella Alessia Thay,i quali reiteravano le conclusioni già proposte dinanzi al Tribunale di Benevento nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo.

Ugualmente, le altre parti si riportavano di fatto alle contestazioni già sollevate dinanzi al Tribunale di Benevento. Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice monocratico riteneva che il Tribunale di Benevento avrebbe dovuto, diversamente da quanto espressamente indicato ("Non è necessario procedere né alla separazione delle cause, interconnesse, .. . stante l 'accertata incompetenza"), separare i giudizi, trattenere il giudizio di opposizione, e dichiararsi incompetente, ex art. 25 c.p.c., soltanto in ordine alla chiamata in manleva del Ministero di Giustizia.

Conseguentemente ai sensi dell'art. 103 c.p.c ha disposto la separazione dei giudizi, trattenendo presso il Tribunale di Napoli esclusivamente quello introdotto da Stella Silvio e Seawolf sas di Stella Alessia Thay nei confronti del Ministero di Giustizia, che andrà sospeso, ex art. 295 c.p.c., fino alla definizione del giudizio principale, e contestualmente, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., ed ha richiesto d'ufficio alla Corte di Cassazione regolamento di competenza in ordine alla domanda principale (opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Seawolf s.a.s. di Stella Alessia Thay e Stella Silvio contro Arcos s.r.l. con chiamata in causa della Regione Campania).

CONSIDERATOIN DIRITTO La quaestio iuris sollevata dal Tribunale di Napoli è fondata. La S.C., con orientamento condivisibile, si è espressa nel senso che “L'art. 645 c.p.c., disponendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione. Ne consegue che, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda di garanzia impropria nei confronti di un'amministrazione dello Stato, domanda appartenente, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice, il giudice dell'opposizione deve disporre la separazione delle cause, trattenendo il procedimento di opposizione e rimettendo l'altra al giudice territorialmente competente, salva la successiva applicazione, da parte di quest'ultimo, dei principi in materia di sospensione dei processi” (Cass. n. 11796 del 18.06.2020;

Massima precedente Conforme: n. 15052 del 2011). Ne consegue che ha errato il Tribunale di Benevento a non separare la causa di opposizione a decreto ingiuntivo da quella di garanzia impropria, proposta dagli ingiunti nei confronti del Ministero della Giustizia, ed a trattenere presso di sé la prima ex art. 645 c.p.c. Per contro, il Tribunale di Napoli, competente per la causa di garanzia impropria, ex art. 25 c.p.c. (foro erariale), ha correttamente separato le cause, trattenendo quella di garanzia e sospendendola ex art. 295 c.p.c., e chiedendo il regolamento di competenza ex art.45 c.p.c. per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Va, pertanto, dichiarata, per tale ultimo giudizio, la competenza del Tribunale di Benevento .

P.Q.M.

Accoglie il regolamento di competenza proposto dal Tribunale di Napoli e per l’effetto dichiara la competenza del Tribunale di Benevento in relazione al giudizio d