Italian Supreme Court corrects a lower court order to pay litigation costs to the State instead of a private party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court ordered a correction to a previous judgment that incorrectly assigned litigation costs to a private party. The General Prosecutor argued that under specific regulations, costs must be paid to the State when a party is admitted to public funding. The court agreed, ruling that the omission constituted a material error subject to correction under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 d.P.R. n. 115/2002; Art. 391-bis c.p.c.: When a party admitted to public funding is ordered to pay costs, the payment must be made to the State; such an omission constitutes a material error correctable under the Civil Procedure Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
2023, con riferimento all’ordinanza n. 26347 del 26.04.2022, depositata in data 7.09.2022nel giudizio proposto da: Pometti Antonino, rappresentato e difeso dall’avv. Rosaria Anna Borzì; -ricorrente - contro Sinagra Margherita Lidia, rappresentata e difesa dall’avv. Timpanaro Lidia; -resistente- Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del29 novembre 2023 dal Consigliere Daniela Valentino FATTI DI CAUSA 1. il sig. Pometti con memoria del 4.9.2023 premetteva che; - con provvedimento del 10.08.2023, la Corte Suprema di Cassazione aveva comunicatola fissazione per l’adunanza in camera Oggetto:
Correzione errore materiale di consiglio del giorno 29.11.2023, invitando i difensori delle parti a depositare in via telematica delle sintetiche memorie illustrative non oltre 10 giorni prima dell’adunanza; - che, invero, nessun ricorso avverso l’ordinanza n. 26347 del 26.04.2022, depositata in data 7.09.2022, è stato iscritto a ruolo al n. 5343/2023 R.G. dal procuratore del dott. Pometti Antonino; -che, dunque, probabilmente per un mero errore, la cancelleria ha iscritto a ruolo il ricorso presentato dal dott. Pometti Antonino e già definito con la citata ordinanza; -chiedeva, pertanto di voler procedere alla cancellazione dal ruolo del predetto ricorso iscritto al n. 5343/2023 R.G. 2.La procura generale di Catania il 4.2.2023 ha segnalato, invece, che: -con ordinanza n. 26347, depositata il 7 settembre 2022, la prima sezione civile di questa Corte ha respinto il ricorso proposto da Pometti Antonino nei confronti di Sinagra Margherita Lucia avverso il decreto della Corte di Appello di Catania n. 2150 /2019 , condannando, tra l'altro, il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità; - la controricorrente era stata ammessa al patrocini o a spese dello Stato in vista del giudizio di legittimità con delibera del Consiglio dell'ordine degli Avvocati diCatania del 28 gennaio 2020; - l a Corte di Appello di Catania, con decreto trasmess o a questo Ufficio per il visto in data 2 febbraio 2023, ha liquidato le spese in favore del procuratore dellacontroricorrente; - l 'ordinanza della Suprema Corte avrebbe dovuto prevedere, ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002, che il pagamento delle spese poste a carico del soccombente sia eseguito a favore dello Stato, e la relativa omissione integraun'ipotesi di errore materiale suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. (Cass. 9 marzo 2018, n. 5824).RAGIONI DELLA DECISIONE 3.Considerato che il ricorso dell a procura generale di Catania per correzione deve essere accolto, in quanto ilprovvedimento che pone a carico del soccombente le spese processuali a favore della parte ammessa al patrocinio pubblicopostula per legge (art. 133 d.P.R. n. 115/2012) che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, e in tali casil'omissione integra un mero errore materiale suscettibile di essere corretto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c . (v.
Cass. , n. 11416/2012, Cass., n. 1639 /20 11 ; Cass., n.5824/2018 ; Cass. , n. 15817/2019; Cass., n.14688/2023). Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391 bis c.p.c. non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio (Cass., n. 26566/2023; Cass. , n. 12184/2020)).
P.Q.M.
La Corte dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 26347/2022 sia corretto con l'aggiunta, dopo la locuzione" di cui € 200 per spese", delle seguenti parole: "Dispone che il pagamento delle spese processuali sia effettuato a favoredello Stato". Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di Cassa