Italian court dismisses revocation appeal claiming factual error regarding specific appeal petition sufficiency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the Supreme Court erred in finding the original cassation petition lacked specificity, claiming the necessary facts were present in a separate citation act. The court rejected this, ruling that revocation requires a clear factual error, not a disagreement over the interpretation of procedural rules or the sufficiency of documents already considered.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-bis, comma 1; Art. 395, n. 4 c.p.c.: A revocation appeal based on alleged factual error is inadmissible when it challenges the interpretation of procedural principles or the assessment of document sufficiency rather than a concrete fact excluded by the record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4824/2023 R.G. proposto da : ARTE AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L'EDILIZIA PROVINCIA IMPERIA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE RAFFAELLO SANZIO, 9, presso lo studio dell’avvocato LUCIANI MASSIMO (LCNMSM52L23H501G) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAMONTE ROBERTO (DMNRRT66B24A388T) -ricorrente- contro IMPRESA DOTT CARLO AGNESE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EMILIA 81, presso lo studio dell’avvocato PETROCCHI GABRIELE (PTRGRL78T13H501S) rappresentato e difeso dagli avvocati DE FERRARI GIULIA (DFRGLI80A66E463B), DE FERRARI STEFANO (DFRSFN51E26E463A), SIGNANI PAOLO (SGNPLA75M04E463C) -controricorrente- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 24405/2022depositata il 08/08/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI DI CAUSA La Corte di Appello di Genova con sentenza 597/2017 rigettò il ricorso in appello proposto da A.R.T.E.avverso il lodo arbitrale in data 4/12/2012 che, accertata la risoluzione del contratto di appalto tra la ricorrente e l’impresa edile dott. Carlo Agnese spa, aveva accolto solo in parte le pretese economiche di Arte. La Suprema Corte di Cassazione,con ordinanza 24405/2022 del 8/8/2022, rigettò il ricorso per cassazione di Arte avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova.
Avverso la ordinanza 24405/2022, pronunciata dalla Corte Suprema di Cassazione Sezione Prima Civile ha proposto ricorso per revocazione il ricorrente Arte, affidato ad un motivo e memoria. L’impresa edile dott. Carlo Agnese spa resiste con controricorso e memoria . Il P.G. ha depositato requisitoria scritta. RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivodi ricorso il ricorrente deduce, ex art. 391 bis e 395 n. 4 c.p.c., che l’ordinanza impugnata deve essere revocata nella parte in cui afferma l’inammissibilità del primo motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova proposto da ARTE per “difetto di specificità e di autosufficienza”, non avvedendosi del fatto che la ricorrente aveva depositato in giudizio l’atto di citazione del 12 aprile 2013 che illustrava compiutamente le ragioni della violazione delle regole di diritto attinenti al merito della controversia e l’esito dell’auspicata applicazione delle stesse al giudizio.
Il ricorso è inammissibile. Va premesso che per orientamento nomofilattico consolidato ex Cass. in. 20635 del 31/08/2017, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa erronea valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.
Non sono suscettibili di revocazione le sentenze della Corte di Cassazione per le quali si deduca come errore di fatto un errore che attiene alla valutazione di atti sottoposti al controllo della Corte stessa ‒ atti che, come tali, essa abbia dovuto necessariamente percepire nel loro significato e nella loro consistenza ‒ poiché un tale errore può risolversi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, in ogni caso qualificabile come errore di giudizio (Cass. 5326/2023; Cass.4859/1998). Nella medesima prospettiva, si è affermato che, in tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, la configurabilità dell'errore revocatorio di cui all'art. 391 bis c.p.c. presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (Cass. 10040/2022).
Con specifico riferimento alla declaratoria ‒ ricorrente nel caso di specie ‒ di violazione del principio di autosufficienza del ricorso, si è affermato che la configurabilità dell'errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull'affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale induce ad escludere o ad affermare, non anche quando la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall'area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione.
Ne consegue l'impossibilità di configurare errore revocatorio nel giudizio espresso dalla sentenza di legittimità impugnata sulla violazione del principio di autosufficienza in ordine a uno dei motivi di ricorso (Cass. 20635/2017; Cass. 17179/2020). Ed ancora, è inammissibile il ricorso per revocazione che, dietro la parvenza dell'allegazione di un errore di fatto rilevabile "ictu oculi" e in maniera incontrovertibile alla luce delle risultanze di causa, censuri, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 1, e 395, n. 4 c.p.c., l'interpretazione che il provvedimento impugnato, sulla scorta di un'esatta percezione dei fatti, abbia dato del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, corollario di quello di specificità sancito dall'art. 366, comma 1, n. 6 del codice di rito (Cass. 29750/2022).
Nel caso concreto, la ricorrente assume che sussisterebbe l’errore revocatorio, in relazione al primo motivo del ricorso originario per cassazione, per il fatto che la Corte avrebbe dichiarato non autosufficiente il motivo, senza valutare che gli elementi carenti nel ricorso erano contenuti nell’atto di citazione ‒ che la Corte non avrebbe ritenuto sussistente in atti ‒ per impugnativa del lodo dinanzi alla Corte d’appello. Il motivo di revocazione, avendo ad oggetto ‒ nella specie ‒ la valutazione degli atti del giudizio, è inammissibile.
Senza dire che, la Corte non ha espressamente affermato che detto atto di citazione non era stato allegato, essendosi limitata a constatare che il motivo di ricorso difettava di specificità, e che il difetto di specificità, essendo riferito al ricorso (art. 366, n. 6, c.p.c.) non può essere ovviato mediante l’esame di atti diversi del giudizio, dovendo ‒ anche nei casi in cui l’esame di tali atti è ammissibile (come nei vizi procedurali) ‒ essere comunque il ricorso ammissibile, ex art. 366cpp. Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo