Italian Court dismisses office correction request for clerical error in costs allocation wording.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected an ex officio correction request regarding a clerical error in a previous order concerning costs allocation. The applicant argued the phrase 'in favor of the contrarecoursers' was ambiguous, yet the court found the text clear when read in context with the full judgment. Consequently, the court ruled that no material error existed warranting correction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 bis c.p.c.; The court holds that a clerical error request must demonstrate a genuine ambiguity or mistake, as the context of the full judgment clarifies the intended meaning of cost allocation formulas.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24092/2021 R.G. proposto da : SETTESOLDI CHIARA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVIO PELLICO 24, presso lo studio dell’avvocato VALVO GIUSEPPE (VLVGPP66E20F943V) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAGNI STEFANO (MGNSFN71L06G999A), GATTAI ALESSANDRO (GTTLSN61S17G999F) -ricorrente- CANNELLI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA,1/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVANELLI GIUSEPPE MARIA (GVNGPP71D28H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato BROZZETTI LUCIANO (BRZLCN57E10B609H) -resistente- SOCIETA' SAN POTENTE DEI FRATELLI CANNELLI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA,1/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVANELLI GIUSEPPE MARIA (GVNGPP71D28H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato BROZZETTI LUCIANO (BRZLCN57E10B609H) -resistente- CANNELLI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA,1/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVANELLI GIUSEPPE MARIA (GVNGPP71D28H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato BROZZETTI LUCIANO (BRZLCN57E10B609H) -resistente- CANNELLI SERENELLA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLA PIRAMIDE CESTIA,1/B, presso lo studio dell’avvocato GIOVANELLI GIUSEPPE MARIA (GVNGPP71D28H501Q) rappresentato e difeso dall'avvocato BROZZETTI LUCIANO (BRZLCN57E10B609H) -resistente- CANNELLI LEONELLO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TEGLIA FILIPPO (TGLFPP63S28D653Y) -resistente- avverso ORDINANZAdi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA n. 25066/2021depositata il 16/09/2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/07/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Il presidente titolare di questa prima sezione civile della Corte di cassazione propone, su sollecitazione dell’avvocato Giovannelli Giuseppe Maria, istanza di correzione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 391 bis c.p.c., di errore materiale che sarebbe contenuto nell’ordinanza numero 25066 del 2021 depositata il 16 settembre 2021. CONSIDERATO CHE 2. ― Il Giovannelli Giuseppe Maria, difensore di San Potente s.n.c. dei Fratelli Cannelli, Cannelli Francesca, Cannelli Giancarlo e Cannelli Serenella, nella detta missiva di sollecitazione, osserva:
«nella lettura del dispositivo ho rilevato la seguente dicitura “condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità… Detta dicitura (“In favore dei controricorrenti”) si presta ad una triplice interpretazione: liquidazione in favore di ciascuna delle parti controricorrenti; in favore dei controricorrenti complessivamente intesi o dei singoli contro ricorrenti. Ciò posto sono a chiedere se e come si può attivare la correzione d’ufficio dell’errore materiale».
RITENUTO CHE 3. ― L’istanza va respinta. Nell’ordinanza non vi è il denunciato errore, e neppure nulla da chiarire: letta per intero e non limitatamente al dispositivo, è agevole constatare che a pagina 6, § 9, è scritto quanto segue: «Cannelli Leonello, da un lato, e San Potente s.n.c. dei Fratelli Cannelli nonché i suoi soci Cannelli Giancarlo, Cannelli Francesca e Cannelli Serenella, dall'altro, resistono con separati controricorsi». È pertanto del tutto ovvio che la formula adottata nel dispositivo, la quale va come sempre letta in rapporto all’atto nel suo complesso, laddove liquida le spese «in favore dei controricorrenti», lo faccia in favore delle due parti controricorrenti, e che si sono difese con distinti controricorsi, in precedenza debitamente identificate. 4.
― Non vi è luogo a pro