Italian Court dismisses appeal against Cassation order revoking bankruptcy due to lack of decisive error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the request to revoke its previous order that had revoked a bankruptcy ruling. The appellant argued the Court failed to examine a specific defense regarding the validity of a power of attorney, but the Court found the defense was implicitly addressed and rendered irrelevant by the main decision. Consequently, the Court ruled that no decisive factual error existed under the law, as the omitted consideration did not lead to an unsolvable logical inconsistency in the final judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 391 bis c.p.c.: An omitted examination of a defense constitutes a revocable factual error only if the defense was decisive for a different ruling, creating an unsolvable logical inconsistency with the adopted decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
LENTINO Consigliere ORDINANZA sul ricorso n. 8241/2023proposto da: H23 s.p.a., in liquidazione, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv.to Paolo Pasetto, da quale è rappres. e difesa , unitamente all’avv. Raffaella Turini,per procura speciale in atti; -ricorrente- -contro- STAR BALL,in persona del legale rappres. p.t., elett.te domi c. presso l’avv. Franco Vinci,dal quale è rappres. e difes a , per procura speciale in atti; DELTA LIMITED S.A., COMPANIA FINANCIERA LONESTAR S.A., in persona dei rispettivi legali rappres. p.t., elett.te domic. in Roma, via della Giuliana 73, presso l’avv.
Luca Gratteri, dal quale sono rappres. e difese, per procura speciale in atti -controricorrenti- avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, n. 31960/2022, pubblicata in data 28.10.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023dal Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO . RILEVATO CHE Le società di diritto panamense, Delta Limited S.A. e Compania Financiera Lonestar S.A. proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza del 2020 con cui la Corte d’appello di Bologna aveva revocato il fallimento della H23 s.p.a. in liquidazione, dichiarato con sentenza emessa in data 8.6.20, osservando che dall’esame degli elementi attivi e passivi della società non emergevano i presupposti dell’insolvenza alla luce dei fatti sopravvenuti dopo il fallimento (acquisizione di denaro e diminuzione del passivo).
Con ordinanza del 2022, la Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, in quanto: premesso che la causa era stata decisa con il cd. rito cartolare, ex art. 83 dl n. 18/20, conv. dalla l. n. 27/20, mediante lo scambio di sole note scritte, senza comparizione successiva in udienza; rispetto ai documenti prodotti dalla reclamante con la nota scritta del 16.11.20, le parti reclamate non avevano avuto la possibilità di controdedurre in un’udienza successiva, o di chiedere in tale sede un termine per esame; si era dunque verificata una lesione del contraddittorio in ordine al contenuto dei documenti nuovi prodotti.
H23 s.p.a. in liquidazione ricorre per revocazione avver so la suddetta ordinanza della Cassazione, con due motivi, illustrati da memoria. Star Ball s.r.l., Delta Limited S.A. e la Compania Financiera Lonestar S.A. resistono con controricorso. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia l’errore di fatto consistente nell’omesso esame della memoria ex art. 380 bis, c.1, c . p . c . , contenente l’eccezione rilevabile d’ufficio sulla nullità della procura rilasciata all’estero, perché non era stata allegata la traduzione relativa all’attività certificata svolta dal notaio; inoltre, dalla traduzione, successivamente prodotta, ex art. 372 c . p . c . , emergeva che il notaio non aveva dichiarato che la firma era stata apposta in sua presenza da persona di cui egli avesse accertato l’identità.
La ricorrente lamenta altresì che la C assazione non aveva esaminato la suddetta memoria nella quale era stata formulata l’eccezione d’inammissibilità del reclamo per nullità della procura della Delta Limited S.A. rilasciata all’avv. Soggia. Il secondo motivo denunzia che la successiva produzione ex art. 372, c.2, c.p.c. della traduzione giurata in lingua italiana dell’autentica di firma e delle postille apposte in calce alla procura speciale alle liti rilasciata dalla Delta in favore dell’avv. Soggia, non aveva sanato la nullità della procura, posto che dalla traduzione emergeva che il notaio non aveva dichiarato che la procura era stata firmata in sua presenza, mancando il preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore, risultando che la certificazione notarile eraavvenuta il 4.12.22, mentre la procura recava la data di certificazione del 3 dicembre.
Il ricorso èinammissibile. La ricorrente si duole del fatto che la Corte non avrebbe esaminato la memoria ex art. 378 c.p.c., a suo tempo depositata dalla H23 (controricorrente), nella quale era stata sollevata la questione della nullità della procura straniera, sulla base della quale Delta aveva proposto ricorso per cassazione, avverso la sentenza di appello che aveva revocato la dichiarazione di fallimento della H23, emessa in primo grado. La sentenza della Corte d’appello è stata cassata con rinvio dalla ordinanza di questa Corte, impugnata in questa sede.
Orbene, la ricorrente èpriva di interesse ex art. 100 c.p.c., atteso che il ricorso per cassazione è stato proposto ‒ oltre che dallaDelta della validità della cui procura si discute ‒ anche dallaLonestar, la cui procura è stata considerata pienamente valida dallaH23. Ebbene, l’efficacia dichiarativa erga omnesdella sentenza di fallimento (Cass. 30107/2018), comporta che ‒ quand’anche venisse revocata la pronuncia di questa Corte, con riferimento allaDelta ‒ nel giudizio di rinvio resterebbe ferma la statuizione riguardante la Lonestar, e l’eventuale dichiarazione di fallimento, confermata in sede di rinvio, gioverebbe anche allaDelta, creditrice di H23, al pari della Lonestar.
Ne consegue che H23 non si avvantaggerebbe, in caso di revocazione della pronuncia in relazione allaDelta, neppure di una diminuzione del passivo, alla cui determinazione ‒ anche se il fallimento fosse confermato ad istanza della sola Lonestar ‒ concorrerebbe anche il credito della Delta, per il principio della concorsualità dei crediti prefallimentari. Il ricorso èparimenti inammissibile anche per l’insussistenza dell’errore revocatorio. Invero, in tema di revocazione delle pronunzie della Corte di Cassazione, l'omesso esame di una memoria depositata ex art.380 bisc.p.c. può costituire errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 391 bis c.p.c., soltanto quando la parte ricorrente dimostri, oltre alla mancata considerazione dello scritto difensivo, anche la decisività di quest'ultimo ai fini dell'adozione di una statuizione diversa, nel senso che occorre che nella decisione impugnata emerga un'insanabile illogicità o incongruenza con un elemento di fatto evidenziato nella memoria, in ipotesi per neutralizzare un rilievo imprevedibilmente sollevato dal giudice con la relazione preliminare ovvero dedotto in controricorso (Cass. 22561/2016).Nel caso di specie, le memorie sono state considerate dalla Corte, che ha dato atto del loro deposito.
Successivamente, è stata sottoposta alla Corte, mediante deposito ex art. 372 c.p.c., anche la procura della Delta tradotta in italiano, per sanare la precedente, la cui autentica era stata allegata solo in lingua straniera. L’eccezione dedotta in memoria (nullità della procura della Delta) è stata dunque sottoposta alla Corte, che l’ha implicitamente disattesa, avendo deciso il merito, accogliendo il ricorso di Delta e Lonestar e cassando con rinvio. Va, per vero, rilevato che è configurabile la decisione implicita di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio) quando queste risultino superate e travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga e comporti, come necessario antecedente logico- giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. 1213/2023).
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controricorrente, delle spese del giudizio c he liquida nelle somme di euro 6 .200,00 di cui 200,00 per esborsi, , oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello do