Cassation court dismisses appeal due to cessation of controversy caused by bankruptcy agreement homologation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the subject matter of the appeal between the Municipality of Rovigo and the bankruptcy trustees of 'Veneto Nuoto' s.r.l. ceased. The parties had previously litigated over a swimming pool concession and land valuation, but the dispute ended when the Municipality proposed and obtained homologation of a bankruptcy concordat. The court ruled that this resolution rendered the contested judgment and arbitration award ineffective, necessitating dismissal without remittal and full compensation of litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 382, 3° co., 383, 384 c.p.c.: When parties resolve a dispute during a cassation proceeding, the subject matter is deemed ceased, rendering the appealed judgment ineffective and precluding a ruling on admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
20 1 9 R.G. proposto da: COMUNE di ROVIGO – c . f . /p.i.v.a. 0 0 192630291 – in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliatoin Roma, al viale Bruno Buozzi, n. 59, presso lo studio dell’avvocato Nicola Massafrache lo rappresenta e dife nde in virtù di procura special e su foglio allegato alla comparsa in data 27.9.2023 di costituzione di nuovo difensore. RICORRENTE contro CURATORI del fallimento “Veneto Nuoto” s. r . l . , in persona del dottor Marco Brizzolari e del dottor Stefano Ferro,elettivamente domiciliati, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Lendinara , alla via U .
Saba , n. 2 , presso lo studio dell’avvocato Pier Ermanno Pavanello che li rappresenta e dife nde in virtù di procuraspeciale in calce al contro ricorso . CONTRORICORRENTI– RICORRENTI INCIDENTALIavverso la sentenza n. 1852/2019della Corte d’Appello di Venezia; udita la relazione nella camera di consiglio del 15 novembre2023 del consigliere dott. Luigi Abete, RILEVATO CHE 1. Con convenzione del 9.6.2006 il Comune di Rovigo affidava all’A.T.I. costituita dal “ Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna”, dalla “Padovanuoto” s.r.l., dalla “Reale Mario” s.r.l. e dalla “Guerrato” s.p.a. la concessione per la progettazione, realizzazione e gestione nel territorio comunale di un “polo natatorio”(cfr. ricorso principale , pag. 3) .
Si concordava che l’intervento sarebbe stato remunerato mercé la gestione in esclusiva delle opere da parte del concessionario e mercé l’erogazione da parte del Comune di un contributo costituito dalla cessione in proprietà dell’area del valore stimato di euro 3.615.200,00(cfr. ricorso principale , pag. 3) . A seguito della sottoscrizione della convenzione le imprese associate costituivano la società di progetto “Veneto Nuoto” s.r.l., che subentrava nella concessione(cfr. ricorso principale , pag. 3) . 2.Ultimati i lavori, con nota del 13.4.2010 la “Veneto Nuoto” rilevava che l’area da acquisire in proprietà era risultata all’atto del frazionamento di superficie inferiore, per mq. 2.663,00, a quella inizialmente prevista, sicché sollecitava l’adozione dei provvedimenti necessari e rappresentava che, in mancanza, avrebbe trovato applicazione il decremento del valore pattuito in convenzione(cfr. ricorso principale , pag. 4 ) .
3. Con atto in data 17.10.2012 il Comune di Rovigo e la “Veneto Nuoto” addivenivano alla cessione dell’area e nondimeno il Comune dichiarava di ritenere completamente adempiutal’obbligazione di erogazione del contributo in favore della concessionaria e viceversa quest’ultima accettava la cessione, reputando assolta l’obbligazione di controparte nella misura di euro 1.400.000,00, sicché il Comune rimaneva obbligato alla corresponsione del residuo ammontare di euro 2.215.200,00(cfr. ricorso principale , pag. 6 ) .
4. Con atto notificato il 2.1.2013 la “Veneto Nuoto”, giusta la previsione dell’art. 26 dellaconvenzione del 9.6.2006, adiva il collegio arbitrale (cfr. ricorso principale, pag. 6). Resisteva il Comune di Rovigo. 5.Con lodo n. 28/2014 il collegio arbitrale, peraltro, condannava il Comune di Rovigo a pagare alla “Veneto Nuoto” la somma di euro 1.333.935,00 a titolo di penale per il decremento di valore dell’area oggetto della cessione, a pagare gli interessi su detta somma nella misura di euro 36.765,44 dalla domanda di arbitrato al deposito del lodo nonché a pagare gli ulteriori interessi al tasso legale dal 12.4.2014 al soddisfo(cfr. ricorso principale , pag. 9 ) .
6. C on atto ritualmente notificato il Comune di Rovigo impugnava il lodo arbitrale e citava la “Veneto Nuoto” s.r.l. a comparire dinanzi alla Corte d’Appello di Venezia(cfr. ricorso principale , pag. 10) . La “Veneto Nuoto” s.r.l. si costituiva. Instava per il rigetto dell’avversa impugnazione ed esperiva impugnazione incidentale(cfr. ricorso principale , pag. 14 ) . 7.Interrotto il giudizio a seguito del fallimento – dichiarato dal Tribunale di Rovigo con sentenza n. 46/2018 -della “Veneto Nuoto” s.r.l., si costituivano, in esito alla riassunzione, i curatoridel fallimento (cfr. ricorso principale , pag. 16) .8.Con sentenza n. 1852/2019 la Corte di Venezia dichiarava inammissibili le impugnazioni hinc et indeesperite e compensava integralmente le spese di lite.
Esplicitava la corteche la disciplina - o ssia gli artt. 829 cod. proc. civ. e l’art. 241 del d.lgs. n. 163/2006 - vigente al dì - 9.6.2006 – della stipula della convenzione di arbitratonon prevedeva l’impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, sicché risultava preclusa ai sensi del 3° co. dell’art. 829 cod. proc. civ. la possibilità di impugnazione del lodo per motivi di merito(cfr. sentenza impugnata, pag. 12).
9. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso i l Co mune di Rovigo ; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motiv o la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. I curatori del fallimento della “Veneto Nuoto” s.r.l. ha nno depositato controricorsorecante ricorso incidentale in adesione al ricorso principale. CONSIDERATO CHE 10. Con l’unico motivo i l ricorrente principale, Comune di Rov i go, ha denunciatoai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
11. Con l’unico motivo i ricorrenti incidentali, curatori del fallimento della “Veneto Nuoto” s.r.l., hanno denunciato ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione o falsa applicazione di norme di diritto. 12.Il Comune di Rovigo ed i curatori del fallimento della “Veneto Nuoto” s.r.l. hanno depositato istanza congiunta, datata 27.9.2023, con cui hanno chiesto dichiararsi l’inammissibilità degli esperiti ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse senza far luogo alla pronuncia in ordine alle spese di lite.Hanno addotto che il Tribunale di Rovigo con decreto in data 9/16.12.2020 ha omologato la proposta di concordato fallimentare formulata, in veste di assuntore, dal Comune di Rovigo nell’ambito del fallimento della “Veneto Nuoto”; altresì,che avverso il decreto di omologazione non è stata interposta impugnazione. 13.Alla stregua dei surriferiti rilievi va in ordine a l ricorso principale ed a l ricorso incidentale dichiarata lacessazione della materia del contendere.
14. Èsufficiente il rinvio all’insegnamento delle sezioni unite di questa Corte . Ovvero all’insegnamento a tenor del quale, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, 3° co., 383 e 384 cod. proc. civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (cfr.
Cass. sez. un. 11.4.2018, n. 8980; Cass. sez. lav. 2.10.2019, n. 24632; Cass. 19.4.2023, n. 10483). Nel medesimo solco questa Corte ha puntualizzato che la cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell’interesse al ricorso; la composizione in tal modo della controversia giustifica non già l’inammissibilità del ricorso in cassazione bensì, da un lato, la rimozione, con cassazione senza rinvio, delle sentenze già emesse, prive di attualità e, dall’altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale(cfr.
Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26299). 15.Si giustifica, viepiù , giacché le parti hanno chiesto non farsi luogo alla pronuncia in ordine alle spese di lite,l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 16.Non sussistono i presupposti processuali per il pagamento da parte e del ricorrente principale e d e l ricorrente incidentale del cd. “ doppio contributo unificato” (cfr. Cass. (ord.) 20.7.2021, n. 20697; Cass. sez. un. n. 8980/2018).
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara cessata la materia del contendere sul ricorso esperitodal Comune di Rovigo e sul ricorso incidentale adesivo esperitodai curatori del fallimento della “Veneto Nuoto” s.r.l. per intervenuta omologazione del concordato fallimentare proposto, nell’ambito dell’anzidetto fallimento, dal Comune di Rovigo, cessazione della materia del contendere dete rminativa del venir meno dell’efficacia della sentenza n. 1852dei 30.4/7.5.2019 della Corte d’Appello di Veneziae del lodo arbitrale n. 28 in data 17.4.2014; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. dell