Cassation court dismisses expulsion order due to apparent lack of critical reasoning on opposition grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Peace Court's order rejecting the foreign national's opposition to expulsion decrees. The applicant argued the lower court failed to critically evaluate his specific personal and social circumstances, including his long-term residence in Italy. The court ruled that the lower court's reasoning was merely formal and lacked the minimum constitutional requirement for logical coherence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 d.lgs. 150/2001; Art. 111 comma 6 Cost.: The motivation of a judicial decision is deemed apparent if, despite existing text, it fails to allow a control on the exactness and logic of the reasoning, thereby not reaching the minimum constitutional threshold.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4985/2023 R.G. proposto da : ABDELRAHMAN DEYAA ELSAYED FARID ELSAYED, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI, 21, presso lo studio dell’avvocato CICCONE STEFANIA (CCCSFN65D65H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato RUGINI FAUSTO, (RGNFST80T07A475T), come da procura specilae in atti. -ricorrente- contro PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SIENA, in persona del legale rapp. p.t. -intimato- avverso il PROVVEDIMENTO d el GIUDICE DI PACE SIENA n el proc. r.g.n. 100/2022depositato i l 12/07/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: 1.- Il Giudice di pace di Siena, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato, previa riunione, le opposizioni ex art.18 del d.lgs. n.150/2001 che Abdelrahman Deyaa Elsayed Farid Elsayed, nato in Egitto il 22 luglio 1984, aveva proposto avverso i decreti con i quali il Prefetto di Siena, in data 21/12/2021 ed in data 17/01/2022, ne aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett.
b) del d.lgs. n.286/1998 (TUI) e successive modificazioni. Il cittadino straniero, con ricorso notificato il 12/2/2023, ha chiesto, con due motivi, la cassazione dell’ordinanza. Le Amministrazioni sono rimaste intimate. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: 2.1.-Con il primo motivo si denuncia la nullità dell’ordinanza per motivazione apparente, perché priva di alcuna valutazione critica dei motivi di opposizione con cui i decreti espulsivi erano stati censurati. 2.2.- Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.19, comma 1.1. del TUI e l’omesso esame di un fatto decisivo che avrebbe, ove valutato, impedito l’allontanamento dal territorio dello Stato, allontanamento che avrebbe comportato, a parere del ricorrente, una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata.
Il ricorrente lamenta che non siano stati presiin esame una serie di fatti e circostanze, pure sottoposti al giudice della convalida, inerenti alla sua situazione personale e sociale; si duole che non sia stato considerato che, dopo essere fuggito dall’Egitto nel 2011, egli vive e lavora stabilmente in Italia da oltre dieci anni 3.1.-Il primo motivo è fondato e va accolto, assorbito il secondo. 3.2.- La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente e, eventualmente, sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass. n. 13248 del 30/06/2020) 3.3.- La motivazione, nel caso in esame, si esaurisce nell’affermazione «Verificata l’esistenza dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione (del decreto di espulsione) p.q.m. convalida il provvedimento di espulsione…», nonostante, come si evince da quanto riportato nel ricorso, in osservanza del dovere di specificità ed autosufficienza, il cittadino straniero avesse svolto specifiche critiche in merito alla effettiva sussistenza dei presupposti richiesti per i provvedimenti espulsivi.
4. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto limitatamente al primo motivo, e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al Giudice di pace di Siena che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
-accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e, per l’effetto, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, per un nuovo esame, al Giudice di pace di Siena che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deci