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Ordinanza — n. 6004/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of novelty and procedural timing violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6004/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the main appeal and the incidental counter-appeal inadmissible. The appellant argued that the lower court omitted a ruling on equitable damages, but the court found the complaint merely repeated a precluded objection from the appellate stage. Consequently, the court ruled that the main appeal lacked novelty and the incidental appeal was untimely under procedural law.

Regesto Legislator

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Art. 829 c.p.c.; Art. 334, comma 2 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates a precluded objection without developing new critical arguments, and an incidental appeal is ineffective if filed after the statutory deadline for intervention.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of novelty procedural timing equitable damages reiteration of precluded objection ricorso per risarcimento danni diritto di ricorso delle associazioni recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 829 c.p.c.
Con sentenza 4978/18 del 17.7.2018, la Corte d'Appello di Roma ha respinto le impugnazioni proposte a mente dell'art. 829 cod.
Art. 334, comma 2 c.p.c.
Ne discende, dunque, l'inoppugnabile declaratoria di inammissibilità del ricorso principale ed, in extenso, l'inefficacia ex art. 334, comma 2, cod.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 829 cod. proc. civ
Con sentenza 4978/18 del 17.7.2018, la Corte d'Appello di Roma ha respinto le impugnazioni proposte a mente dell'art. 829 cod. proc. civ., in via principale del Consorzio Laziale Rifiuti -Co.La.Ri.
art. 1226 cod. civ
ed, insieme, dell'art. 1226 cod. civ.
art. 112 cod. proc. civ
Il primo motivo del ricorso principale lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. VI-I, 16/04/2018, n. 9387
Cass., Sez. I, 17/07/2012, n. 12199
9387; Cass., Sez. I, 17/07/2012, n. 12199; Cass., Sez.
Cass., Sez. I, 8/10/2010, n. 20880
12199; Cass., Sez. I, 8/10/2010, n. 20880).
Cass. 17707/2021
civ., in quanto tardivo, del ricorso incidentale(Cass. 17707/2021; Cass.
Cass. 6077/2015
17707/2021; Cass. 6077/2015).
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Testo completo

ETE Consigliere ORDINANZA sul ricorso6858/2018 proposto da: COLARI CONSORZIO LAZIALE RIFIUTI, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato Avilio Presutti che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Valerio Di Gravio - ricorrente - contro AMA AZIENDA MUNICIPALE AMBIENTE SPA, elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato Gianluigi Pellegrino che larappresenta e difende - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4974/2018 depositata il 17/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Cons.Dott.

Marco Marulli . RG 6858/18 Co.La.Ri.-Regione Lazio Estensore Cons. Marulli FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza 4978/18 del 17.7.2018, la Corte d'Appello di Roma ha respinto le impugnazioni proposte a mente dell'art. 829 cod. proc. civ., in via principale del Consorzio Laziale Rifiuti -Co.La.Ri. ed in via incidentale da A.M.A. Azienda Municipale Ambiente s.p.a., avverso il lodo arbitrale definitivo che aveva rigettato, in relazione al preteso inadempimento di un accordo di proroga dei patti preesistenti, la domanda risarcitoria del Consorzio nei confronti di A.M.A., ed aveva compensato interamente le spese di lite tra dette parti, nonché l'impugnazione pure proposta da A.M.A. avverso il lodo arbitrale non definitivo che aveva ritenuto inizialmente fondata in punto di an la detta domanda risarcitoria.

Motivando le proprie statuizioni, sebbene nulla deliberasse con riferimento all'impugnazione incidentale di A.M.A. avverso il lodo definitivo, il decidente ha inizialmente ricusato il motivo di gravame , inteso a denunciare la nullità di detto lodo sotto il profilo dell'omessa pronuncia, nonché della violazione dell'art. 1226 cod. civ., nella considerazione che gli arbitri avevano inteso rigettare la relativa domanda rilevando che mancava la prova del danno, il che precludeva pure l'accesso al rimedio equitativo consentito della norma richiamata; e si è dato quindi cura di confutare le ragioni di impugnazione dispiegate da A.M.A. avverso il lodo non definitivo, giudicandole inammissibili, infondate e meritevoli di rigetto.

Per la cassazione di detta sentenza si levano ora entrambe le parti, il Consorzio, in via principale, con un ricorso affidato ad un solo motivo, seguito da memoria, ed A.M.A., in via incidentale, con un ricorso affidato parimenti ad un unico motivo, quanto al capo della decisione impugnata afferente al lodo definitivo, e d a otto motivi , quanto al capo della decisione impugnata afferente al lodo non definitivo, illustrandone ulteriormente le ragioni con memoria. RG 6858/18 Co.La.Ri.-Regione Lazio Estensore Cons. Marulli RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1.

Il primo motivo del ricorso principale lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. ed, insieme, dell'art. 1226 cod. civ. sul presupposto che, non avendo dichiarato la nullità del lodo per non aver questo pronunciato la chiesta condanna liquidando equitativamente il danno sofferto, la sentenza impugnata sarebbe, in pari tempo, incorsa nel vizio di omessa pronuncia e nella denunciata violazione di legge. 2.2. Il motivo, smentito nelle premesse dalle carte processuali, atteso che Corte d'Appello non ha fatto mancare il suo apporto, ma ha sentenziato l'inammissibilità del corrispondente motivo fatto valere avanti a sé, è, in disparte da ciò, e prim'ancora, inammissibile.

Esso si sostanzia, per vero, nella mera reiterazione della stessa doglianza già esternata avanti al giudice dell'impugnazione e contravviene perciò alla specificità del motivo di ricorso, atteso che non si confronta con le ragioni della decisione e non sviluppa alcuna istanza critica rispetto a quanto affermato dal decidente adito, risolvendosi in una inammissibile richiesta di rinnovazione di un sindacato precluso, per naturale inclinazione del giudizio ex art. 829 cod. proc. civ., perfino al giudice di esso, che conosce del merito della causa solo definendo favorevolmente la fase rescindente (Cass., Sez.

VI-I, 16/04/2018, n. 9387; Cass., Sez. I, 17/07/2012, n. 12199; Cass., Sez. I, 8/10/2010, n. 20880). 2.3. Ne discende, dunque, l'inoppugnabile declaratoria di inammissibilità del ricorso principale ed, in extenso, l'inefficacia ex art. 334, comma 2, cod. proc. civ., in quanto tardivo, del ricorso incidentale(Cass. 17707/2021; Cass. 6077/2015). RG 6858/18 Co.La.Ri.-Regione Lazio Estensore Cons. Marulli 3. Le spese possono essere compensate. Ove dovuto sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente principale del contributo unificato ai sensi del dell'art.13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara inefficace il ricorso incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale , ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in