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Ordinanza — n. 6001/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for seeking factual re-evaluation rather than legal error correction in expulsion case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6001/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the foreign national's request to overturn the lower court's expulsion order. The applicant argued that the judge of peace failed to consider family ties and social integration, but the court found the appeal sought a re-evaluation of factual findings rather than correcting a legal error. Consequently, the appeal was dismissed because it attempted to challenge the factual basis of the decision without demonstrating a violation of law.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.286/1998; Art. 36 c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it aims solely at a re-evaluation of the facts or evidence examined by the court of first instance, rather than correcting a violation or misapplication of law.

Parole chiave

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expulsion appeal inadmissibility factual re-evaluation prohibition foreign national expulsion family ties assessment Court of Cassation jurisdiction domanda d'asilo di cittadino albanese divieto di espulsione dei cittadini misura di allontanamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2, lett. b) del d.lgs. n.286/1998
n.150/2001 che Denis Baha, nato in Albania il 12 settembre 1993, aveva proposto avverso il decreto con il quale il Prefetto di Pistoia, in data 30/11/2021, ne aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett.
Art. 13, comma 2 bis del d.lgs. n.286/1998
n.150/2001 che Denis Baha, nato in Albania il 12 settembre 1993, aveva proposto avverso il decreto con il quale il Prefetto di Pistoia, in data 30/11/2021, ne aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett.
Art. 19, comma 1.1. del d.lgs. n.286/1998
Art. 36 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass., 07/12/2017, n. 29404
Cass., 04/08/2017, n. 19547
29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n.
Cass., 04/04/2017, n. 8758
Cass., 02/08/2016, n. 16056
19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056;
Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476
Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n.
Cass., 04/03/2021, n. 5987
34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987).
Corte Cost. sent. n.202/2013
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2271/2023 R.G. proposto da : BAHA DENIS, elettivamente domiciliato in PISTOIA Ripa Castel Traetti, presso lo studio dell’avvocato CARRADORI CINZIA (CRRCNZ66P50G713I) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro QUESTURA DI PISTOIA, PREFETTURA DI PISTOIA, in persona dei legali rapp. p.t. -intimati- avverso l’ORDINANZA di GIUDICE DI PACE di PISTOIA n. 112/2022 in proc. r.g. 7640/2021depositata il 07/06/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: 1.- Il Giudice di pace di Pistoia, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione ex art.18 del d.lgs. n.150/2001 che Denis Baha, nato in Albania il 12 settembre 1993, aveva proposto avverso il decreto con il quale il Prefetto di Pistoia, in data 30/11/2021, ne aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett.

b) del d.lgs. n.286/1998 (TUI) e successive modificazioni per trattenimento irregolare nel territorio nazionale. Il cittadino straniero, con ricorso notificato il 09/01/2023, ha chiesto, con tre motivi, la cassazione dell’ordinanza. Le Amministrazioni sono rimaste intimate. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: 2.1.-Con il primo motivo si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione al legame familiare con i genitori ed i fratelli con cui convive in Italia dal 2007, al legame sentimentale instaurato con una cittadina comunitaria di nazionalità rumena abitante in Italia, della mancanza di legami con il Paese di origine e si deduce il difetto assoluto d motivazione sul motivo di impugnazione del decreto di espulsione con cui era stata dedotta la violazione dell’art.13, comma 2 bis del TUI . 2.2.-Con il secondo motivo si denuncia la inosservanza e falsa applicazione dell’art.13, comma 2 bis e 8 del TUI; la violazione degli artt.2, 29, 117 Cost., 8 CEDU e Direttiva 2008/115/CE.

Secondo il ricorrente larilevanza dei legami affettivi e familiari, unitamente al periodo di valida permanenza sul territorio nazionale a seguito di ricongiungimento con il padre, nonché l'assoluta mancanza di legami con il Paese di provenienza costituivano elementi obiettivi, da valutare adeguatamente ai sensi dell'art. 13, comma 2 bis cit. Il ricorrente ricorda il dettato della Corte Costituzionale, che aveva esteso la tutela rafforzata di cui all'art. 5, comma 5, del TUI a tutti gli stranieri che hanno un effettivo legame familiare in Italia, ancorché non si trovi nelle condizioni di chiedere il ricongiungimento e deduce che i legami familiari avrebbero dovuto essere presi in considerazione.

Il ricorrente lamenta che il Giudice di pace aveva illegittimamente sostituito il presupposto dell’espulsione, individuato dal prefetto nell’omessa richiesta del permesso di soggiorno nel termine prescritto, con il mancato rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato nel 2017 e sostiene che, ove non riscontrati i presupposti per l’applicazione dell’art.19, comma 1.1., per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, questo non escludeva che dovesse tenersi conto, ai fini dell’adozione della misura espulsiva, delle relazioni familiari, sociali ed affettive nell’ambito della valutazione richiesta dall’art.13, comma 2 bis, conformemente alla nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU ex art.8 CEDU e recepita dalla Corte Cost. sent. n.202/2013. 2.3.- Con il terzo motivo si denuncia l’inosservanza e falsa applicazione dell’art.19, comma 1.1. del TUI e la violazione degli artt.2, 29, 117 Cost., 8 CEDU e Direttiva 2008/115/CE.

Il ricorrente deduce che non si è tenuto conto ed è stata omessa completamente la valutazione dei legami familiari con i genitori e i fratelli con i quali convive del suo arrivo in Italia, della durata della permanenza in Italia con le relazioni sociali costruite nel corso di quindici anni, del lavoro ottenuto a seguito della richiesta di permesso per protezione speciale presentate in questura, della documentazione prodotta allegata al ricorso (certificato di residenza nel Comune di Ponte Buggianese dal 2007, certificato di Stato di famiglia attestante la convivenza con i suoi genitori e fratelli, permessi di soggiorno in precedenza conseguiti, copia del rogito notarile di acquisto dell'abitazione da parte dei suoi familiari, assunzione come apprendista ed altro). 3.1.-I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.

Lo straniero assume che il Giudice di pace non avrebbe tenuto conto dei legami familiari in Italia, che risalirebbero al 2007, del fatto che convivrebbe con la propria famiglia di origine, oltre ad avere iniziato una relazione more uxorio nel territorio nazionale. Tale censura non si confronta con la ratio decidendi. Il Giudice di pace ha, per contro, esaminato le circostanze ed i fatti dedotti dal ricorrente, ritenendoli non decisivi perché ha accertato ‒ in fatto ‒ che lo stesso richiedente aveva dichiarato alla polizia di essere entrato in Italia nel 2020, e di voler rientrare nel proprio Paese, essendo in possesso di passaporto, cosa che aveva dato luogo ad espulsione con termine per partenza volontaria, che il medesimo era effettivamente rientrato nel proprio Paese; che nessuna prova sussisteva circa la convivenza con familiari e la pretesa relazione more uxorio con la cittadina comunitaria; che i precedenti penali rendevano palese l’insussistenza dell’avvenuta integrazione in Italia; che non risultava una stabile occupazione, avendo il cittadino straniero allegato solo una proposta di eventuale lavoro.

A fronte di tali accertamenti in fatto, il ricorso tende evidentemente ad una rivalutazione del merito. È inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass., 07/12/2017, n. 29404; Cass., 04/08/2017, n. 19547; Cass., 04/04/2017, 8758; Cass., 02/08/2016, n. 16056;

Cass. Sez. U., 27/12/2019, n. 34476; Cass., 04/03/2021, n. 5987). 4.-In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva degli intimati. Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

P.Q.M.

- Dichiara inammissibile il ricorso; - Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30 maggio 2002, n.115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato