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Decreto — n. 5971/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to formal waiver by the appellant under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Decreto — n. 5971/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished because the appellant formally renounced the proceedings, an act accepted by the respondent. Although the statutory forty-day period for a decision had not yet elapsed, the court ruled that the appellant's waiver rendered the appeal ineffective under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was declared extinct without any allocation of costs, aligning with the parties' expressed will.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, c.p.c.: A cassation appeal is deemed withdrawn if the appellant deposits a formal act of renunciation, causing the extinction of the proceedings regardless of the elapsed time for a decision.

Parole chiave

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cassation appeal formal waiver extinction of proceedings Code of Civil Procedure renunciation of appeal credito nel fallimento legittimazione per agire in via esecutiva opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2, c.p.c.
Art. 391, c.p.c.
‒ il ricorso deve comunque intendersi rinunciato, in relazione al tenore dell’atto da ultimo depositato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve comunque intendersi rinunciato, in relazione al tenore dell’atto da ultimo depositato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza condanna alle spese, in conformità alla volontà delle parti;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1512/2018 R.G. proposto da : NOTARI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE B. BUOZZI 53, presso lo studio dell’avvocato RUSSO CLAUDIO (RSSCLD62M03H501F) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GHIDORZI GUSTAVO (GHDGTV59P18Z600A) -ricorrente- contro CURATELA FALLIMENTO 42/2015, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato GRADARA RITA (GRDRTI59S42D969Q) rappresentato e difeso dall'avvocato LEONI ROBERTO (LNERRT65E08H223J) -controricorrente- avverso decreto di TRIBUNALE REGGIO EMILIA in RG n.3675/2016 depositatoil 01/06/2017 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che parte ricorrente ha depositato il 4.3.2024 atto di rinunzia, cui ha aderito parte controricorrente; Ritenuto pertanto che, pur non essendo trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta, senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve comunque intendersi rinunciato, in relazione al tenore dell’atto da ultimo depositato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza condanna alle spese, in conformità alla volontà delle parti;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.