Cassation court quashes a detention order due to apparent lack of constitutional minimum motivation under Art. 111 Cost.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed a detention order without remittal because the lower court's reasoning was deemed merely apparent and failed to meet constitutional standards. The applicant argued the detention lacked substantive justification, while the lower court provided only generic statements regarding the expulsion decree. The court ruled that such stereotyped expressions violate the constitutional minimum required for judicial motivation under Article 111 of the Constitution.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14, c. 5, d.lgs. 286/98; Art. 111, comma 6, Cost.: The court must verify if the lower court's motivation is totally lacking or merely apparent, as generic and stereotyped expressions exclude the constitutional minimum required for a valid judicial decision.
Parole chiave
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ZO Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 2933/2023proposto da: AMAMOU AMINE, elett.te dom ic. in Roma, via del Casale Strozzi 31 , presso l’avv. Laura Barberio, rappres. e difeso dall’avv. Maurizio Veglio, per procura speciale in atti; -ricorrente– -contro- QUESTURA DELLA PROVINCIA DI TORINO, in persona del legale rappres. p.t.;MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t.; -intimati- avverso il decreto emesso dal Giudice di pacedi Torino n. 11190/22, pubblicato in data 2.9.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023dal Cons. rel., dott.
ROSARIO CAIAZZO .RILEVATO CHE Con decreto del 2.9.22, il Giudice di pace di Torino convalidava il provvedimento del Questore di Imperia, emesso il 31.8.22, nei confronti di Amamou Amine, che aveva disposto- contestualmente al decreto prefettizio d’espulsione-il trattenimento dello straniero presso il centro di permanenza per i rimpatri di Torino, a norma dell’art. 14, c.5, d.lgs n. 286/98, osservando che non emergevano profili di manifesta illegittimità del decreto d’espulsione, né documentati motivi per l’applicazione dell’art. 19 TUI.
Amamou Amine ricorre in cassazione con due motivi, illustrati da memoria.Non si sono costituite le parti intimate. RITENUTO CHE Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 14, c.4 e 5, 5bis, d.lgs. 286/98, 15 par. 2, direttiva 2008/115/CE, 111 Cost., c.6, Cost., in quanto il provvedimento impugnato era privo di motivazione o con motivazione del tutto apparente. Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 10,13, d.lgs. 286/98, per l’illegittimità del decreto d’espulsione, quale atto presupposto del decreto di convalida impugnato, per aver erroneamente il Prefetto di Imperia ritenuto che il ricorrente fosse entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, mentre l’elenco dei precedenti dattiloscopici dello straniero confermavano l’avvenuto foto-segnalamento del ricorrente al momento dell’ingresso nel paese.
Nella memoria depositata il ricorrente chiede la cassazione senza rinvio del decreto impugnato, in ragione dell’intervenuta estinzione del procedimento di trattenimento amministrativo. Il primo motivo èfondato in quanto la motivazione è apparente. Invero, il Giudice di pace si è limitato genericamente a rilevare che non emergevano “profili di manifesta illegittimità del decreto d’espulsione, né documentati motivi per l’applicazione dell’art. 19 TUI”, e che sussistevano altresì i presupposti di cui al successivo art.
14. Al riguardo, va osservato che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente (Cass., n. 7090/22; n. 22598/18).
Nella specie, la motivazione è da ritenere del tutto insussistente, o meramente apparente, avendo il Giudice di pace adoperato espressioni generiche e stereotipate, che escludono il rispetto del «minimo costituzionale”. Il secondo motivo va considerato assorbito dall’accoglimento del primo, in ragione della sua priorità logica. Pertanto, in accoglimento del primo motivo, il decreto impugnato va cassato senza rinvio, considerando che non sussiste alcuna necessità di nuove indagini,a norma dell’art. 384 c.p.c. Considerando la particolarità della fattispecie, ricorrono giusti motivi per compensare le spese del grado di merito e di quello di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e cassa senza rinvio il decreto impugnato, compensando tra le parti le spese del gra