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Ordinanza — n. 5945/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses expulsion order due to lack of specific reasoning and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5945/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the lower court's expulsion order inadmissible due to procedural flaws and insufficient reasoning. The applicant argued that the prefect's decision lacked specific examination of his family ties and relied solely on outdated criminal records. The court held that the order failed to address these substantive criticisms, violating constitutional requirements for adequate motivation.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 286/1998; Art. 111, comma 6 Cost.: An expulsion order is invalid if it merely affirms legal requirements without specifically addressing the applicant's substantive arguments regarding family ties or social danger.

Parole chiave

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expulsion order lack of motivation procedural defect constitutional requirement foreign national judicial review specific reasoning allontanamento malgrado rischio di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 286/1998
Art. 111, comma 6 Cost.
Art. 18 del d.lgs. n. 150/2001
Art. 370, comma 1, c.p.c.
Le Amministrazioni intimate, non essendosi costituite nei termini di legge mediante controricorso, si sono costituite solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio.
Art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
art. 370 c.p
Le Amministrazioni intimate, non essendosi costituite nei termini di legge mediante controricorso, si sono costituite solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.
artt. 370 cod. proc. civ
Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ.
art. 111 comma 6 Cost

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 23921/2020
Cass. n. 27557/2022
civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.n.23921/2020; Cass. n. 27557/2022) 3.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del d.P.R.
Cass. n. 13248 del 30/06/2020
(Cass. n. 13248 del 30/06/2020) 4.3.- La motivazione, nel caso in esame, si esaurisce nell’affermazione «Verificata l’esistenza dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione (del decreto di espulsione) p.q.m.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9129/2023 R.G. proposto da : SALMANE RACHID, elettivamente domiciliato inROMA VIA TARANTO N.90, presso lo studio dell’avvocato VINCI LUCIANO NATALE (VNCLNN74T24L477G) rappresentato e difeso dall'avvocato MARIANI GIUSEPPE (MRNGPP66A09G942C) -ricorrente- contro MINISTERO DELL’INTERNO e PREFETTURA DELLA PROCINCIA DI SIENA, in persona del Ministro p.t.e del Prefetto p.t. , elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lirappresenta e difende ex lege. -intimati- avverso PROVVEDIMENTOdi GIUDICE DI PACE di SIENA nel proc. n. 586/2023depositato i l 14/03/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: 1.- Il giudice di pace di Siena, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione ex art.18 del d.lgs. n.150/2001 che Salmane Rachid, nato in Marocco il 1° gennaio 1977, aveva proposto avverso il decreto con il quale il Prefetto di Siena, in data 11/1/2023, ne aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell’art.13, comma 2, lett.

c) del d.lgs. n.286/1998 (TUI). Il cittadino straniero, con ricorso notificato il 14/4/2023, ha chiesto, per due motivi, la cassazione dell’ordinanza. Le Amministrazioni intimate, non essendosi costituite nei termini di legge mediante controricorso, si sono costituite solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: 2.- In via pregiudiziale, va dichiarata l'inammissibilità della costituzione dell'intimato Ministero dell'Interno e della Prefettura di Siena, tardivamente effettuata con un atto denominato «atto di costituzione», non qualificabile come controricorso, sostanziandosi il relativo contenuto nella mera dichiarazione di costituirsi in giudizio «con il presente atto al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'art. 370 c.p.c., comma 1 c.p.c.».

Risulta, infatti, in tal modo, violato il combinato disposto di cui agli artt. 370 cod. proc. civ. e 366 primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in base ai quali il controricorso deve, a pena di inammissibilità, contenere l'esposizione dei motivi di diritto su cui si fonda, costituendone requisito essenziale (tra le tante Cass.n.23921/2020; Cass. n. 27557/2022) 3.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione del d.P.R. n. 445/2000; degli artt. 13 e 19 del TUI; dell’art.13, comma 5 bis del TUI; dell’art.1 del d.lgs n159/2011 in relazione all’art.13, lett.

c) del TUI; degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del TUI; dell’art.19 del TUI in relazione all’art.8 CEDU. Il ricorrente ha censurato l’ordinanza, lamentando l’inesistenza della motivazione perché in nessun modo risultano affrontate le ampie critiche svolte in sede di opposizione avverso il decreto prefettizio. Lamenta che non siano stati prese in esame una serie di fatti e circostanze, pure sottoposti al giudice della convalida, inerenti la sua situazione familiare e personale, considerato che il suo nucleo familiare, il suo centro di interesse ed il suo lavorosi trovano in Italia e che egli non aveva più alcun legame con il paese di origine dal quale si era allontanato in tenera età; ugualmente, critica che non sia stata esaminata la contestazione svolta verso il provvedimento impugnato,perché reso sulla base di una pericolosità sociale desunta unicamente da precedenti penali risalenti, e non sulla base di accertamenti rigorosi. 3.2.-Con il secondo motivo si denuncia la nullità dell’ordinanza per omessa pronuncia sui motivi svolti dal ricorrente ex art.112 cod.proc.civ. 4.1.-I due motivi, da trattare congiuntamente per connessione sono fondati e vanno accolti. 4.2.- La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazione deve ritenersi apparente quando, pur se graficamente esistente e, eventualmente, sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (Cass. n. 13248 del 30/06/2020) 4.3.- La motivazione, nel caso in esame, si esaurisce nell’affermazione «Verificata l’esistenza dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione (del decreto di espulsione) p.q.m. convalida il provvedimento di espulsione…», nonostante, come si evince da quanto riportato nel ricorso, in osservanza del dovere di specificità ed autosufficienza, il cittadino straniero avesse svolte specifiche critiche in merito alla effettiva sussistenza dei presupposti richiesti per i provvedimenti espulsivi.

5. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e l’ordinanza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al Giudice di pace di Siena che, in persona di diverso giudice, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

-accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al Giudice di pace di Siena che, in persona di diverso giudice, provvederà anche sulle spese del presente