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Ordinanza — n. 5921/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation quashes expulsion order translation nullity due to lack of mother tongue verification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5921/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Peace Judge's order dismissing an Egyptian citizen's appeal against an expulsion decree. The applicant argued the expulsion order was null because it was only translated into English, despite his mother tongue being Arabic, which was not verified as rare or unavailable. The court found the lower judge's reasoning insufficient as it failed to assess the applicant's actual knowledge of English or the specific unavailability of an Arabic interpreter at that moment.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 7 t.u.i.; Art. 12 par. 3 Directive 2008/115/CE: In administrative expulsion proceedings, an expulsion order translated into a non-mother tongue is null unless the authority proves the immediate unavailability of an interpreter in the mother tongue due to its rarity or the text's inappropriateness for the specific communication context.

Parole chiave

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expulsion order nullity mother tongue interpreter Directive 2008/115/CE administrative expulsion language verification Peace Judge order Cassation reform domanda d'asilo di cittadino etiope

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 7 t.u.i.
Art. 12 paragrafo 3 della Direttiva 2008/115/CE
e dell’art. 12, paragrafo 3, direttiva n.
Art. 8 CEDU
2.Con il secondo motivo denuncia la “violazione e falsa applicazione di legge (art. 8 CEDU, 97 e 27 cost., 13, comma 2, lett.c) e comma 2 bis del T.U.I.
Art. 97 e 27 Cost.
Art. 13 comma 2 lett. c) e comma 2-bis T.U.I.
Art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011
e dell’art. 12, paragrafo 3, direttiva n.
Art. 7 comma 1 D.Lgs. 25/2008
Art. 35 bis D.Lgs. 25/2008
Art. 19 T.U.I.
Art. 5 Direttiva 2008/115/CE

Giurisprudenza citata

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Cass. Ordinanza n. 13284 del 18.5.2021
Cass. sentenza n. 2455 del 3.2.2021
l3284 del 18.5.2021; Cass. sentenza n. 2455 del 3.2.2021).
Cass. 24015/2020
foglio-notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (Cass. 24015/2020).
Cass. 5837/2022
Cassation annuls appeal rejecting probation request after reclassification to reception crime, allowing new trial.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11794/2023 R.G. proposto da : HAMADA ESLAM MOATAMED HAMADA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCARELLI ETTORE (MRCTTR67D09F839G)giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro PREFETTURA DI BENEVENTO -intimato- avverso l’ ORDINANZA d el GIUDICE DI PACE di BENEVENTO n. 2245/2022depositata il 16/05/2023 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza depositata il 16-5-2023, il Giudice di Pace di Benevento respinse l’impugnazione promossa da ESLAM HAMADA MOATAMED HAMADA, cittadino egiziano, avverso il provvedimento di espulsione emesso 10.10.2022 dal Prefetto di quella stessa città.

2. Avverso la descritta ordinanza ESLAM HAMADA MOATAMED HAMADA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Il Prefetto di Benevento è rimasto intimato.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia la “nullità dell’ordinanza per violazione degli artt. 13, comma 7, t.u.i. e dell’art. 12, paragrafo 3, direttiva n. 2008/115/c.-mancata traduzione del provvedimento nella lingua madre”. Deduce che il giudice di pace riteneva erroneamente sufficiente la traduzione in lingua inglese, nonostante la totale assenza di una dichiarazione di preferenza o di comprensione di tale idioma da parte dell’Hamada.

Rileva che era illogical’asserita indisponibilità di un interprete in lingua madre del ricorrente, ossia l’arabo, atteso che l’utenza della Questura di Benevento era formata principalmente da soggetti di madrelingua araba e che la stessa non può definirsi lingua rara,essendo parlata da oltre 200 milioni di persone. 2.Con il secondo motivo denuncia la “violazione e falsa applicazione di legge (art. 8 CEDU, 97 e 27 cost., 13, comma 2, lett.c) e comma 2 bis del T.U.I. e dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011). eccesso di potere (difetto d’istruttoria travisamento, astrattezza) “.

Deduce che il giudice di pace, pur se non tenuto a verificare la legittimità del provvedimento, avrebbe dovuto tenere in considerazione gli elementi addotti dal ricorrente quali in primis la richiesta di protezione internazionale e l’assenza di elementi giustificativi dell’espulsione, nonché soprattutto avrebbe dovuto valutare l’appartenenza del ricorrente ad una delle categorie individuate dall'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011 come esenti dalla espulsione. L’avvenuta proposizione della domanda di protezione internazionale successivamente alla emissione del decreto di espulsione integra, infatti,una causa di inespellibilità del ricorrente, a nulla rilevando il momento di presentazione della richiesta di protezione internazionale, debitamente provata dal ricorrente mediante l’allegazione della richiesta.

L’Hamada versava e versa nella condizione di inespellibità prevista dall’art 7 co. 1 DLGS 25/2008 ai sensi del quale ilrichiedente eraautorizzato a rimanere nel territorio dello stato fino alla decisione della Commissione Territoriale, o comunque fino al passaggio in giudicato della decisione. La richiesta di protezione internazionale dedotta dal ricorrente, e non tenuta in conto, nel corso del giudizio di opposizione al decreto di espulsione né come condizione sospensiva di efficacia del provvedimento di espulsione (come affermato da Cass. n. 27077 del 2019 e Cass. n. 5437 del 2020), né tanto meno come fattispecie fondante la necessità di annullare il decreto di espulsione (come ritenuto da Cass. n. 19819 del 2018).

Invece il giudicante avevacompiuto una propria autonoma valutazione prognostica, negativa, sull'esito del distinto giudizio di riconoscimento della protezione internazionale, discostandosi dal consolidato principio secondo il quale in tali casi non può procedersi all’espulsione, dovendo la domanda essere sottoposta al vaglio della competente Commissione Territoriale, come da pronunce di questa Corte che richiama (cfr. Cass. Ordinanza n. l3284 del 18.5.2021; Cass. sentenza n. 2455 del 3.2.2021).

3. Con il terzo motivo denuncia l’“omessa motivazione con riferimento alla inespellibilità ex art 7 co 1 35 bis d. lgs. 25/2008, artt.19 T.U.I. e 5 direttiva 115/08 ce ” . Denuncia l’ incompletezza e superficialità della motivazione circa il rigetto della questione sollevata dal ricorso con riferimento all’applicabilità dell’art 19 T.U.I., nonostante l’evidenza del percorso formativo e professionale dell’Hamada, e ciò in violazione dell’art.8 CEDU , stante la piena integrazione del ricorrente nel territorioitaliano.

4. Il primo motivo è fondato. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, l'accertamento in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall'interessato nel cd. foglio-notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto (Cass. 24015/2020).

Inoltre, in tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare, per l'affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l'amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l'impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass.5837/2022). Nel caso di specie, l’accertamento del giudice di pace al riguardo risultacarente sia perché egli non ha verificato , con riferimento agli atti (foglio notizie o altro) o mediante apposita audizione , che lo straniero conoscesse la lingua inglese oppure la lingua italiana, sia perché ha ritenuto sufficiente che l’amministrazione non avesse trovato un interprete della lingua madre dell’interessato disponibile a recarsi negli uffici in tempi brevi, senza, tuttavia, effettuare alcun riferimento alla rarità della lingua madre dell’espellendo ovvero all'inidoneità del testo in lingua madre alla comunicazione della decisione in concreto assunta.

Tanto determina la necessità di riformulare l’apprezzamento in fatto nella fattispecie in esame, alla luce dei citati principi di diritto. Dall’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento degli altri.

5. L’ordinanza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi al Giudice di Pace di Benevento, in persona di diverso magistrato, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnatanei limiti del motivo accolto, e rinvia la causa per un nuovo esame al Giudice di Pace di Benevento che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche a liquidare le