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Ordinanza — n. 5910/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses expulsion order due to lack of examination on Niger's security situation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5910/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's order expelling a Nigerian citizen because the judge failed to examine critical facts regarding the security situation in the Niger Delta. The appellant argued that the lower court ignored evidence of instability in his home region, violating constitutional principles requiring incidental review of expulsion legality. Consequently, the court ordered the case to be remanded to a different judge for a new evaluation of these specific facts.

Regesto Legislator

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Art. 14 d.lgs. n. 286/1998; Art. 5 CEDU: In expulsion proceedings, the judge must incidentally examine the legality of the expulsion order, including the deportability of the foreigner, and cannot rely on generic references without addressing specific allegations of insecurity in the country of origin.

Parole chiave

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expulsion legality Niger Delta security deportability assessment incidental review constitutional interpretation remand for new trial motivation defect domanda d'asilo di cittadino nigeriano

Disposizioni normative citate

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Art. 14 d.lgs. n. 286/1998
Questa Corte ha ripetutamente affermato che in materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs.
Art. 5 CEDU
286 del 1998 in relazione all'art. 5 par.
Art. 19 d.lgs. n. 286/1998
Nella specie, il giudicante ha operato solo un generico riferimento all’art. 19 d.lgs.
Art. 375 cod. proc. civ.
Art. 380 bis 1 cod. proc. civ.
art. 19 d.lgs. n. 286/1998
Nella specie, il giudicante ha operato solo un generico riferimento all’art. 19 d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. 5750/2017
Cass. 7829/2019
Cass. 18404/2023
Italian court quashes detention order for Serbian national due to expulsion decree's lack of enforceability.
Cass. 27077/2019
Il fatto che sia stata rigettata la domanda di protezione internazionale, comporta che la procedura di espulsione prosegue il suo corso (Cass. 27077/2019), con la conseguente necessità di valutare ancheeventuali fatti integranti cause di inespellibilità .
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11446/2023 R.G. proposto da : EDEMA OSAS,rappresentato e difeso dall’avvocato MIGLIACCIO LUIGI (MGLLGU74C26H703S) giusta procura allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO e UTG - PREFETTURA DI ROMA , domiciliatiin ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende ope legis -resistenti- avverso l’ ORDINANZA d el GIUDICE DI PACE di ROMA R.G. n. 45559/2019depositata il 14/11/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza depositata il 14-11-2022, il Giudice di Pace di Roma respinse l’impugnazione promossa da Edema Osas, cittadino nigeriano, avverso il provvedimento di espulsione emesso l’1-7- 2019 dal Prefetto di quella stessa città.

2. Avverso la descritta ordinanza Edema Osas ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il Prefetto di Roma e il Ministero dell’Interno si sono costituiti tardivamente, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. L’unico formulato motivo, rubricato «error in iudicando in relazione all’art.360, co. 1, n.5), c.p.c. per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti e il cui esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia», denuncia l’illegittimità dell’ordinanza impugnata Per avere il Giudice di Pace omesso l’esame di fatti decisivi, ossia la situazione della Nigeria e in particolare della regione del Delta del Niger, da cui il ricorrente proviene, ela sopravvenuta instabilità del Paese rispetto al momento dell’espatrio avvenuto nel 2015, nonché la condizione individuale dell’espellendo in caso di rimpatrio.

Denuncia altresì che la motivazione del provvedimento impugnato è apparente poiché il Giudice di Pace non aveva spiegato le ragioni del proprio convincimento e non aveva vagliato affatto le circostanze dedotte dal ricorrente in ricorso e in corso di causa, rappresentando il sensibile peggioramento della situazione di sicurezza interna del suo Paese e, in particolare, della sua area di provenienza (Delta del Niger), pure documentandolo con l’allegazione di fonti che assume essere attendibili e aggiornate (estratti Report A.I. 2016/17 e 2017/18 e Viaggiare Sicuri al 05.04.19, riportati al motivo 2 del ricorso di 1^grado, pp.3 e 4, e Easo Coi Nigeria del 03.04.17, riportato al motivo3 del ricorso di 1^ grado, p.6; nonché viaggiare sicuri del 9.10.2020, richiamato nelle note a trattazione scritta per l’udienza del 15.10.2020).

2. Il motivo è fondato. Questa Corte ha ripetutamente affermato che in materia di immigrazione, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5 par. 1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, per la decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. 5750/2017;

Cass. 7829/2019; Cass. 18404/2023). Il fatto che sia stata rigettata la domanda di protezione internazionale, comporta che la procedura di espulsione prosegue il suo corso (Cass. 27077/2019), con la conseguente necessità di valutare ancheeventuali fatti integranti cause di inespellibilità . Nella specie, il giudicante ha operato solo un generico riferimento all’art. 19 d.lgs. n. 286/1998, senza esporre in alcun modo le ragioni per le quali le allegazioni dell’opponente ‒ riprodotte nel ricorso con sufficiente specificità‒ non fossero accoglibili , sicché ricorre il vizio motivazionale denunciato.

Tanto determina la necessità di riformulare l’apprezzamento anche in fatto nella fattispecie in esame, alla luce dei citati principi di diritto.

5. L’ordinanza impugnata va, dunque, cassata e le parti rinviate innanzi al Giudice di Pace di Roma,in persona di diverso magistrato, che provvederà, altresì, a regolare le spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame al Giudice di Pace di Roma, che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.