Cassation court allows expulsion order appeal due to lower court's failure to address humanitarian rescue exception.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court allowed the appeal against a Peace Court order rejecting an opposition to an expulsion decree. The appellant argued the expulsion was illegal because he was a rescued migrant, not an unauthorized border crosser, a distinction the lower court ignored. The Court ruled that the lower judge's failure to examine this specific legal issue constituted a procedural error under Article 112 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 2 lett. a) d.lgs. n. 286/1998; Art. 10 ter d.lgs. n. 296/1998: A lower court's failure to examine a specific legal ground raised by the parties, such as the distinction between unauthorized entry and humanitarian rescue, constitutes an error in proceeding under Article 112 of the Civil Procedure Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27426/2022 R.G. proposto da : LABIDI ACHRAF, elettivamente domiciliato in presso lo studio dell’avvocato BARBERIO LAURA (BRBLRA78E50G337F) rappresentato e difeso dall'avvocato VEGLIO MAURIZIO (VGLMRZ74H02L219Q) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e PREFETTURA DI RAGUSA, in persona del Prefetto p.t., elettivamente domiciliatiin ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende ex lege. -resistenti- avverso l’ ORDINANZA d el GIUDICE DI PACE di RAGUSA n. 3039/2022depositata il 03/11/2022 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: 1.-Il Giudice di pace di Ragusa, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione ex art.18 del d.lgs. n.150/2001 che Labidi Achraf, nato in Tunisia il 19/07/1994, aveva proposto avverso il decreto con il quale il Prefetto di Ragusa, in data il 21-22/07/2022, ne aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett.
a) del d.lgs. n.286/1998 (TUI) e successive modificazioni per essere entrato nel territorio dello Stato italiano sottraendosi ai controlli di frontiera (violazione dell’art. 4, comma 1, del d.lgs. n.286/1998), a seguito dello sbarco presso la frontiera di Lampedusa il 16/07/2022. Il cittadino straniero, con ricorso notificato il 28/11/2022, ha chiesto, con un mezzo, la cassazione dell’ordinanza. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Ragusa, non essendosi costituite nei termini di legge mediante controricorso, si sono costituite solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: 2.1.- Il ricorrente, prima di esporre il motivo di ricorso, ha riassunto i seguenti fatti. Il 17 luglio 2022 Labidi venne soccorso da un mezzo della marina militare italiana e condotto a Lampedusa (AG), dove allo sbarco venne fotosegnalato dalle autorità di forza pubblica. Il 21 luglio 2022 Labidi venne condotto presso gli uffici della Questura di Ragusa, dove il giorno seguente ricevette la notifica di un decreto prefettizio di espulsione adottato in quanto lo stesso sarebbe entrato in Italia “sottraendosi ai controlli di frontiera ” e di un contestuale ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro il termine di 7 giorni.
L’8 settembre 2022 il ricorrente ricevette la notifica di un secondo decreto di espulsione adottato dalla Prefettura di Pavia, in ragione dell’inottemperanza all’ordine di allontanamento e di un contestuale decreto di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) di Torino - “Brunelleschi” emesso dalla Questura di Pavia. Il 12 settembre 2022 ebbe luogo l’udienza di convalida del trattenimento, all’esito della quale il Giudice di Pace di Torino convalidò la misura restrittiva. Con ricorso depositato a mezzo posta, Labidi impugnò il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Ragusa, deducendo di non essere entrato in Italia in violazione dei controlli di frontiera perché era stato fotosegnalato all’ingresso a Lampedusa e che tale circostanza escludeva l’ingresso in sottrazione ai controlli di frontiera, sicché l’espulsione è illegittima.
I l Giudice di Pace di Ragusa con ordinanza il 3 novembre 2022, oggetto del presente ricorso, rigettò ilricorso. 2.2.- Con un unico motivo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 112, c.p.c., 10, 13, D. Lgs. 286/98, 111, c. 6, Cost. –motivazione apparente e/o inesistente del provvedimento di rigetto del ricorso – omesso esame delle deduzioni difensive in merito all’erroneità della fattispecie contestata al ricorrente. A suo parere, il Giudice di Pace di Ragusa aveva indicato correttamente la fattispecie assunta dalla pubblica amministrazione alla base del decreto prefettizio di espulsione:
“nella specie, nel decreto opposto viene espressamente indicata tale situazione (“fermato all’atto dell’ingresso … frontiera di Lampedusa”)”, senza, tuttavia, confrontarsi con la contestazione difensiva, secondo la quale tale fattispecie risultava erronea poiché, all’atto dell’ingresso in Italia, il ricorrente venivafotosegnalato dalle autorità pubbliche e ciò escludeva l’ipotesi dell’elusione dei controlli di frontiera,poiché «la fattispecie dell'ingresso clandestino nel territorio dello Stato, consottrazione ai controlli di frontiera può essere integrata quando non sia stato effettuato alcun controllo sull'ingresso dello straniero nel territorio nazionale da parte delle autorità preposte» (Cass. n. 19868/2018). 2.3.- Nel provvedimento impugnato, il Giudice di pace ha osservato che lo straniero, sbarcato a Lampedusa dopo una operazione di soccorso in mare, si trovava in stato di clandestinità rilevante ex art.13, comma 2, lett.
a) del d.lgs. n.286/1998; che, nel caso, essendo lo sbarco avvenuto a seguito di soccorso in mare di una moltitudine di migranti, dopo la prima assistenza sanitaria e la necessaria identificazione, non era stato possibile adottare il provvedimento immediato di “respingimento”, ma era stato disposto il trasferimento dei migranti presso il porto di Pozzallo. Il Giudice di pace ha distinto, quindi, le tre forme di respingimento: respingimento cd. immediato (art. 10, comma 1); respingimento cd. differito (art. 10, comma 2, lett. a); respingimento cd. umanitario (art. 10, comma 2, lett. b). Ha dato atto, inoltre, il Giudice di pace che ‒ sebbene lo straniero fosse stato ammesso nel territorio dello Stato per il primo soccorso, essendo trascorsi cinque giorni ormai, non poteva adottarsi il respingimento, ma doveva essere adottata l’espulsione ai sensi dell’art. 13, lett.
a) d.lgs. n. 286/1998. Il decreto di espulsione sarebbe stato, infine, correttamente motivato, poiché lo straniero era stato «fermato all’atto dell’ingresso…frontiera di Lampedusa» ed erano state rispettate le norme e le procedure stabilite dalla Direttiva 2008/115/CE del parlamento Europeo e del Consiglio del 16/12/2008, essendo stata valutata la posizione del ricorrente atteso che erano stati ritenuti sussistenti i motivi che avevano impedito di concedere un termine per la partenza volontaria (peraltro rifiutata), lo stesso non aveva interesse a ritornare nel paese di origine, non aveva un documento valido per l’espatrio, sussisteva il pericolo di fuga. 2.4.-L’unico motivo di ricorso è fondato e va accolto.
Il ricorrente aveva, invero, dedotto ‒ con motivo di opposizione trascritto nel ricorso ‒ che il decreto di espulsione era illegittimo, trattandosi di soccorso in mare di clandestino, ammesso provvisoriamente nello Stato, dopo essere stato identificato e sottoposto a rilievi dattiloscopici. Sicché la fattispecie, non rientrava ‒ come erroneamente affermato nel decreto di espulsione ‒ nella fattispecie di cui all’art. 13, comma 2, lett. a) (entrato sottraendosi ai controlli di frontiera), bensì di quella del primo soccorso con identificazione mediante rilievi dattiloscopici e fotografici(art. 10 ter d.lgs. n. 296/1998), che può dare luogo all’«espulsione umanitaria», di cui all’art. 10, comma 2, lett. b) (espulsione di stranieri temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso).
Su tale questione, introdotta dal richiedente in sede di opposizione, il Giudice di pace non si è in alcun modo pronunciato, essendosi limitato ad affermare‒ apoditticamente ed illogicamente ‒ che il decreto di espulsione era necessario, essendo ormai trascorsi cinque giorni dallo sbarco, e che il provvedimento di espulsione era ben motivato, poiché lo straniero era stato «fermato all’atto dell’ingresso…frontiera di Lampedusa», quando invece era stato soccorso in mare, come pure ‒ illogicamente il Giudice di pace riconosce ‒ ed avviato al primo soccorso.
Sussiste, pertanto, il vizio di cui all’art. 112 c.p.c., ma anche la dedotta motivazione apparente, anche sotto il profilo della contraddittorietà assoluta. Orbene, la statuizione del giudice di merito il quale non esamini e non decida una questione oggetto di specifica doglianza è impugnabile per cassazione attraverso la deduzione del relativo "error in procedendo" da omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ., in riferimento alla violazione dell'art. 112 dello stesso codice (Cass. n. 4201/2006, emessa nella materia de qua).
La domanda, come proposta era, peraltro, fondata nel merito, essendosi di recente affermato che, nella fattispecie in esame, non si tratta di straniero «“sottratto ai controlli di frontiera”, come prevede la disposizione normativa posta a fondamento del decreto di espulsione, essendo stato un controllo invece effettuato, pur occasionalmente collegato all’operazione di soccorso marittimo. Il giudice di pace avrebbe dunque dovuto farsi carico delle considerazioni del ricorrente, accertando i fatti posti a loro fondamento. L’omissione di tale accertamento rende assolutamente inadeguata la motivazione del provvedimento»(Cass. n. 4777/2022; conf.
Cass. n. 5124/2022). 3.- In conclusione, il ricorso va accolto , con conseguente cassazione dell’ordinanza impugnata; la causa va rinviata al Giudice di Pace di Ragusa in diversa persona per il riesame, alla luce dei principi esposti, e la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
-Accoglie il