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Ordinanza — n. 5860/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; client previously won on same expulsion decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5860/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the expulsion decree extinguished because the applicant withdrew the lawsuit. The applicant had previously obtained a cassation ruling annulling the very same expulsion order, thereby losing the legal interest to pursue this new challenge. Consequently, the court ruled that no further judicial action was necessary.

Regesto Legislator

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Art. 391 c.p.c.; When a party withdraws an appeal after having previously obtained a cassation judgment annulling the same contested administrative act, the appeal is extinguished due to lack of interest.

Parole chiave

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withdrawal of appeal lack of interest extinction of proceedings expulsion decree repeated litigation Cassation appeal administrative annulment divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

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Art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28447/2022 R.G. proposto da : LAHZIL HICHAM, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FERRETTI ALBA (FRRLBA76C44E058P) -ricorrente- contro PREFETTURAdi FERRARA -intimata- avverso il DECRETO d el GIUDICE DI PACE di FERRARA R.G. n. 2897/2022depositat o i l 10/10/2022 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE. RILEVATO CHE 1. Con ordinanza del 10/20 ottobre 2022, il Giudice di Pace di Ferrara respinse l’impugnazione promossa da Lahzil Hicham, cittadino marocchino, avverso il provvedimento di espulsione emesso il 30 agosto 2022 dal Prefetto di quella stessa città..

Quel giudice, dato atto dell’intervenuta costituzione di quest’ultimo e del contenuto delle sue difese, ritenne che: i) «secondo giurisprudenza, “il provvedimento di espulsione è un provvedimento obbligatorio a carattere vincolato, sicché il Giudice ordinario dinanzi al quale esso venga impugnato è tenuto unicamente a controllare l’esistenza, al momento dell’espulsione, dei requisiti di legge che ne impongono l’emanazione” (Cass. Civ., Sez. Unite, 16/10/2006n, n. 22217)»; ii) «In difetto della prova della sussistenza di una causa ostativa all’emissione dell’impugnato decreto di espulsione, il ricorso deve essere ritenuto infondato.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e preso atto che il ricorrente non ha fornito prova di quanto dedotto in ricorso e di essere in possesso dei requisiti che legittimano la sua permanenza in Italia, […], rigetta il ricorso e conferma il decreto del Prefetto della Provincia di Ferrara n. 137/2022 del 30/08/2022 e notificato in pari data».

2. Avverso la descritta ordinanza Lahzil Hicham ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Il Prefetto di Ferrara è rimasto solo intimato.

3. All’esito dell’ordinanza interlocutoria di questa Corte n.18766/2023, pubblicata il 4-7-2023, con cui è stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso al Prefetto di Roma, il ricorso è stato nuovamente fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. CONSIDERATO CHE 4. L’unico formulato motivo, rubricato, «Violazione del d.lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis, e art. 19, comma 1, nonché dell’art. 8 CEDU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», denuncia la mancata valutazione dei legami familiari del ricorrente nel giudizio di bilanciamento tra l’interesse pubblico dello Stato ed il suo diritto alla vita privata e familiare.

Si assume che il provvedimento impugnato si è «limitato ad un mero automatismo valutativo delle circostanze (rigetto del ricorso in assenza di un valido permesso di soggiorno), omettendo di effettuare lo scrutinio imposto dall’articolo 13, comma 2-bis, nonché dall’art. 8 CEDU, alla stregua del dovuto bilanciamento tra l’interesse pubblico ed il diritto alla via privata e familiare del ricorrente». RITENUTO CHE 5. Con atto depositato tramite PCT il 13-11-2023 il ricorrente espone che, nella camera di consiglio del 10.7.2023, era decisa da questa Corte con ordinanza n. 25370/23 -RG 28852/2022 la cassazione del medesimo decreto emesso dall’Ufficio del Giudice di pace di Ferrara n. 339 depositato in data 20.10.2022; pertanto, il ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso,non avendo più interesse alla prosecuzione del presente giudizio;

6. il giudizio va dichiarato estinto, preso atto di quanto sopra, ex art.391 cod. proc. civ., nulla dovendosi disporre sulle spese. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica l’art.13 comma 1 quater del d.p.r. n.115 del 2002. P.Q.M.