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Ordinanza — n. 5845/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding missed lawyer resignation proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5845/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the late filing of the request for reform. The appellant argued that the lower court failed to verify evidence of a lawyer's resignation, which was crucial for calculating the appeal deadline. The court rejected this, stating that the absence of documentary proof of a formal resignation act meant no such resignation existed, and the deadline had already expired.

Regesto Legislator

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Art. 163, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380-bis.1 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the statutory time limit has expired; the court cannot re-examine the existence of a formal resignation act absent documentary evidence, leaving the assessment of abandonment to the trial judge.

Parole chiave

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inadmissibility appeal statute of limitations lawyer resignation proof procedural preclusion deadline calculation istanza tardiva di restituzione dei termini ritardo ingiustificato dell'azione penale tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 163, comma 1, n. 3 c.p.c.
civ.; CONSIDERATO CHE: -con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 163, primo comma, n.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5915/2021R.G. proposto da Cuzzani Gianluca, rappresentatoe difeso dall’avv. Bruno Barbieri , con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, viaLemonia, 21 -ricorrente - contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Zitiello e Benedetta Musco Carbonaro, con domicilio eletto presso il loro studio, sito in Roma, viaNazionale, 204 -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 3269 /20 20 , depositata il 21 dicembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: -Gianluca Cuzzani propone ricorso per cassazione avverso la sentenza Oggetto: intermediazione finanziaria della Corte di appello di Bologna, depositatail 21 dicembre 2020, che, pronunciandosi a seguito della cassazione di una sua precedente sentenza, hadichiarato inammissibile il suo appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale e lo ha condannato alla restituzione in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. di quanto ricevuto in esecuzione della sentenza di appello cassata, oltre interessi; - il giudice di appello ha dato atto che il giudizio traeva origine dalla proposizione da parte dell’odierno ricorrente delle domande di nullità , annullamento o risoluzione per grave inadempimento della banca di due operazioni di investimento in obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina effettuate il 18 aprile 2016; - ha riferito che mentre il giudice di primo grado aveva respinto le domande, in accoglimento dell’appello,la banca era stata condannata al pagamento della somma di euro 291.236,46, oltre interessi e rivalutazione, in favore dell’investitore; -ha rilevato che questa Corte aveva cassato tale decisione accogliendo il motivo di ricorso vertente sulla ritenuta tempestività dell’appello; - quindi, ha accertato la tardività dell’impugnazione – e, conseguentemente, dichiarato la sua inammissibilità – per mancato rispetto del relativo termine, ritenendo che la notifica della sentenza di primo grado nei confronti dell’avv.

Degli Esposti, difensore, unitamente all’avv. Barbieri, dell’appellante in primo grado, fosse idonea a far decorrere tale termine, stante l’assenza della prova della sua dedotta rinuncia; -il ricorso è affidato a un motiv o ; -resiste con controricorso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. ; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE: -con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 163, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di fatti decisivi e controversi del giudizio in relazione alla mancata applicazione del principio di diritto stabilito da questa Corte con l’ordinanza di cassazione con rinvio; -con tale censura si duole del fatto che la Corte di appello ha escluso che vi fosse prova del fatto che l’avv.

Degli Esposti, primo difensore dell’attore, avesse rinunziato al mandato senza procedere all’accertamento a essa demandato dal giudice di legittimità con l’ordinanza di rinvio; -evidenzia, inoltre, che il giudice di merito aveva omesso di valutare, quali indizi univoci della rinuncia al mandato: l’intestazione del fascicolo d’ufficio del giudizio di primo grado, in cui l’indicazione dell’indirizzo dello studio dell’avv. Degli Esposti era barrata e il suo nome interlineato, con aggiunta a penna di quello dell’avv. Barbieri; la presenza nel fascicolo d’ufficio della nota di deposito dell’ottobre del 2009 di costituzione in giudizio del nuovo difensore; l’indicazione nell’atto di citazione testi del 28 ottobre 2009, relativo al giudizio di primo grado, quale difensore, del solo avv.

Barbieri; l e risultanze del cronologico del processo telematico, le quali riportavano, alla data del 26 ottobre 2009, la sostituzione dell’avv. Degli Esposti con l’avv. Barbieri; -il motivo è inammissibile; - questa Corte, con ordinanza n. 17291 del 27 giugno 2019, in accoglimento del (primo motivo di) ricorso della banca, ha cassato la (prima) sentenza di appello nella parte in cui aveva ritenuto che la notifica della sentenza di primo grado presso il domicilio originariamenteeletto in atto di citazione in prima istanza, ovverosia pressol'avv.

Degli Esposti, non fosse idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione della stessa in ragione del fatto che questi aveva rinunciaal mandato e nomina to un nuo vo difensore ; -ha, sul punto, rilevato che «non risulta affatto che, al momento della notificazione della sentenza di primo grado, l'avvocato Barbieri fosse l'unico difensore dell'odierno controricorrente. In base all'atto di «nomina nuovo difensore» che risulta depositato il 26 ottobre2009, e cui il Collegio ha accesso, vertendosi in tema di error inprocedendo, il nominato professionista è stato infatti officiato «congiuntamente e disgiuntamente al già nominato avv.

DegliEsposti. Né il conferimento in via esclusiva dei poteri difensivi avrebbe potuto validamente desumersi, come ha fatto la Cortedi appello, da una pregressa rinuncia dell'avvocato Degli Esposti. Infatti, non risulta che l'atto di rinuncia presente nel fascicolo diappello di Cuzzani sia stato prodotto in prime cure o con l'atto diappello: l'atto in questione risulta documentato da unacomunicazione datata 16 ottobre 2009 che parrebbe richiamata in una «nota di deposito» del 27 ottobre successivo, ma l'atto in questione, al pari della nota, non recano alcuna attestazione di deposito presso la cancelleria.

A ragione, quindi, la ricorrentelamenta la mancata osservanza della preclusione all'acquisizione processuale della predetta rinuncia (siccome depositata con la memoria di replica di appello). In conclusione, non esiste alcuna evidenza documentale quanto al fatto che alla data della notificadella sentenza del Tribunale da parte dell'odierna ricorrente il primo difensore di Cuzzani avesse rinunciato al mandato»; -dopo aver rammentato che la rinuncia al mandato può desumersi da atti che dimostrino l'abbandono, da parte del procuratore, delle sue funzioni, in coincidenza con l'assunzione di esse da parte di altro procuratore, ha rinviato la causa al giudice di merito demandandogli di verificare se larinuncia potesse ricavarsi da altri elementi processuali, affermando che a tale fine «nonbasta[va] la sola assenza del difensore dalle udienze,occorrendo anche altri fatti i quali, considerati insieme a dettaassenza, inducano a ritenere cessato il rapporto tra la parte ed il difensore, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente motivato»; -orbene, sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata, nel ritenere che «l’accertamento circa l’effettivo avvenuto deposito del suddetto atto di rinuncia formale è ormai precluso in questa sede, avendo la Cassazione definitivamente escluso che detta prova sia rinvenibile negli atti processuali», avrebbe omesso di effettuare l’accertamento richiesto; -l’assunto è privo di pregio , atteso che , con la censurata statuizione, la Corte si è limitata ad affermare che non vi era prova del deposito di un atto di rinuncia formale e ciò corrisponde a quanto affermato da questa Corte la quale ha accertato, all’esito dell’esame degli atti del giudizio di merito,consentito in presenza della decisione di errores in procedendo, che non esistevaalcuna prova documentale dell’esistenza di un atto di rinuncia al mandato da parte dell’avv.

Degli Espositi in data antecedente alla notifica della sentenza di primogrado; - quanto al prospettato vizio motivazionale , si evidenzia che le circostanze fattuali asseritamente omesse sonostate, in realtà, prese in esame dalla Corte di appello e ritenute, secondo una valutazione che, come affermato anche dall’ordinanza di cassazione di questa Corte, è rimessa alla valutazione del giudice del merito, non idonee a dimostrare la dedotta rinuncia al mandato; - pertanto, per le indicate considerazioni, i l ricorso va dichiarato inammissibile; - le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile ; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 8.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per