Cassation court dismisses appeal for lack of standing, remanding notification to the Prefect of Novara.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Michael Steven against an expulsion order, ruling he lacked standing to challenge the lower court's decision. Steven argued his lawyer was not notified of the hearing date, but the court focused on the procedural defect of notifying the appeal to the State Attorney's Office instead of the Prefect. Consequently, the case was remanded for a new notification to the correct authority within 60 days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.; Art. 380 bis 1, cod. proc. civ.; Art. 291, cod. proc. civ.: An appeal against an expulsion order issued following an opposition proceeding must be directed to the authority that issued the original decree; notification to the State Attorney's Office is void and the appeal must be re-notified to the correct recipient.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.10875/2023 R.G. proposto da : BELTRAN ROMERO MICHAEL STEVEN, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCIANO GIUSEPPINA (MRCGPP68H65F205Q) per procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, PREFETTURA DI NOVARA -intimati- avverso l’ORDINANZA delGIUDICE DI PACE di NOVARA n.534/2023 depositata il 27/04/2023; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere CLOTILDE PARISE. RILEVATO CHE 1. Il ricorrente BELTRAN ROMERO MICHAEL STEVEN , nato a Bogotà l’1-7-2001, impugnava con ricorso ex art. 13, comma 8, D.lgs 286/98 , il decreto di espulsione CAT. 11/2023/036 del 04/03/23, emesso e notificato in pari data dal Prefetto di Novara , eccependo la nullità del decreto di espulsione per vizio della motivazione; il Giudice di Pace con ordinanza del 27/04/23, dando atto del deposito di controdeduzioni da parte della Questura di Novara in data 24/04/23 e della mancata comparizione delle parti all’udienza del 27/04/23,respingeva il ricorso;
2. Avverso la descritta ordinanza BELTRAN ROMERO MICHAEL STEVEN ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; il Prefetto di Novara è rimasto intimato;
3. Il ricorso è stato fissato per l'adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE 4.Con l’unico formulato motivo, rubricato « Violazione di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 -nullità della sentenza e/o del procedimento per omesso avviso al difensore della fissazione data dell’udienza – violazione art. 18 D.L. 150/11, in relazione all’art. 13, comma 8, D.L. 286/98», il ricorrente afferma che il suo difensore non aveva ricevuto l’avviso della data d’udienza; deduce che in data 13/03/23 perveniva al precedente difensore, avv.
Federico G. De Micheli, PEC di conferma e registrazione del ricorso da parte della cancelleria del Giudice di Pace di Novara, ma a tale PEC la cancelleria non allegava il decreto di fissazione dell’udienza, circostanza verificata e confermata dalla cancelleria in data 04/05/23; in data 27 aprile 2023 veniva notificato al ricorrente ordinanza di rigetto n. 1546/23 cron. emessa all’esito dell’udienza del 27/04/23, ma il ricorrente rileva dinon aver mai saputo né del deposito di controdeduzioni da parte della Questura di Novara, ma soprattutto di non avere ricevuto la notifica dell’avviso di udienza, che, quindi, si era svolta in sua assenza;
RITENUTO CHE 5. Il ricorso è stato notificato al Prefetto di Novara presso l'Avvocatura Generale dello Stato; secondo l'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione dello straniero va promosso nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto e, altresì, notificato presso di essa (cfr. Cass. n. 28852/2005 e Cass. n.12665/2019); in caso di notifica all'Avvocatura dello Stato, la stessa deve ritenersi nulla (salvo solo il caso, non ricorrente nella specie, in cui l'Avvocatura abbia assunto nella precedente fase di merito la difesa dell'ufficio del Prefetto) e peraltro rinnovabile ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che sia rinnovata la notifica del ricorso al Prefetto di Novara presso il suo ufficio, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così d