Italian Court dismisses expulsion order due to lack of concrete social danger assessment in deportation case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against a peace judge's rejection of an opposition to an expulsion decree. The peace judge had merely cited prior criminal records without conducting a concrete assessment of the foreigner's social danger, erroneously including a pending trial as definitive. The court ruled that such a superficial review violates the statutory requirement for a specific evaluation of social danger, ordering a remand to a different judge for a proper examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13 comma 2 lett. c) d.lgs. n.286/1998; The assessment of social danger for expulsion must be conducted concretely and currently, considering the individual's overall personality and social conduct, rather than relying solely on a mere listing of prior criminal records.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1733/2023 R.G. proposto da : NGOM IBRAHIM, rappresentato e difeso dall’avv. PRICOCO ROSARIO -ricorrente- contro PREFETTO della PROVINCIA di REGGIO CALABRIA -intimato- avverso l’ORDINANZA d el GIUDICE DI PACE di REGGIO CALABRIAn.594/2023 depositata i l 07/11/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere RITA E.A. RUSSO . RILEVATO CHE Il ricorrente, cittadino senegalese, ha proposto opposizione avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Reggio Calabria emesso in data 21 settembre 2022 ai sensi dell'articolo 13 comma 2 lettera c) del T.U.I. (d.lgs. n.286 del 1998) Il Giudice di pace di Reggio Calabria ha respinto la opposizione, sul rilievo che nel decreto di espulsione è stata operata la valutazione in concreto sulla pericolosità sociale del cittadino straniero, che nulla sposta la circostanza che uno dei processi penali indicato come definitivo fosse in realtà un processo pendente e che non sia stato rilasciato il nulla osta, poiché non è in realtà impeditivo della emissione del decreto di espulsione.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto un ricorso per cassazione l'interessato,affidandosi a un motivo . Non si è costituito il Prefetto intimato. L a causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata dal 14 novembre2023. RITENUTO CHE 1.- Con il primo motivo del ricorso il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 13 c.2, lett. c), d.lgs. n.286 del 1998, nonché la motivazione assente o apparente circa la sussistenza della pericolosità sociale. Il ricorrente deduce che la motivazione resa d a l G iudice di pace è nulla perché si riporta interamente all'esposizione dei fatti come forniti dal Prefetto dai quali non è possibile ricavare alcuna valutazione relativa alla pericolosità sociale dell'interessato, posto che l a P refettura si limita a richiamarne i precedenti penali,riportando erroneamente -tra l'altro- anche un giudizio ancora pendente.
A fronte di ciò il giudice si è limitatosemplicemente ad affermare che gli elementi di pericolosità sono stati valutati e che la circostanza che uno dei processi sia ancora pendente non impedisce la espulsione,sicché non vi è alcuna valutazione né della pericolosità né della sua attualità. 2.-Il motivo è fondato. Nel provvedimento impugnato il Giudice di pace si è in effetti limitato, ai fini di valutare la pericolosità sociale, a richiamar e la sussistenza di precedenti penali, e ritenere che “vi sia un riscontro oggettivo in ordine alla consistenza e alla abitualità” senza null'altro specificare se non in ordine alla questione del nulla osta per il processo pendente; non è dato sapere quindi di che precedenti si tratta, quali i reati, la condanna in concreto irrogata , se è stata scontata o meno, quando siano stati commessi i reati, né altre circostanze da cui desumere l’attualità della pericolosità sociale.
Con ciò il Giudice di pace ha fatto cattiva applicazione d ei principi costantemente affermati sul punto da questa Corte, secondo cui in tema di valutazione della ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 286 del 1998, la valutazione della sussistenza del requisito della pericolosità sociale dello straniero va effettuata in concreto ed all’attualità, tenendo conto dell’esame complessivo della sua personalità, desunta dalla condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest’ultima si articola, senza limitarsi ad una mera valutazione dei precedenti penali (Cass. n. 29148 del 21/12/2020 ;
Cass. n. 23423 del 27/07/2022; Cass. n. 26173 del 08/09/2023). Ne consegue l’accoglimento del ricorso e il rinvio al Giudice di pace di Reggio Calabria in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la ordinanza impugnata e rinvia al Giudice di pace di Reggio Calabria in persona di diverso magistrato, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di