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Ordinanza — n. 5796/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court allows deportation appeal dismissal due to failure to assess family ties and social integration criteria.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5796/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the lower court's dismissal of a deportation opposition because it failed to evaluate specific family and social integration factors. The appellant argued that his 20-year residence and family reunification rights should prevent expulsion under the TUI, which the Peace Judge ignored. Consequently, the court ordered the case remanded for a new decision that properly considers the effective social insertion and family bonds.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 2, lett. b) del TUI; Art. 19 TUI: In deportation opposition proceedings, the judge must examine social integration and family ties to ensure no violation of private and family life rights occurs.

Parole chiave

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deportation opposition social integration criteria family reunification rights TUI provisions private life protection remand for retrial foreigner expulsion domanda d'asilo di cittadino etiope

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 2, lett. b) del TUI
Art. 19 TUI
Art. 5, comma 5, ultimo periodo del TUI
Art. 9 bis, comma 6 del TUI
Art. 13, comma 2 bis del TUI
Art. 29 d.lgs. n. 296/1998
Il ricorrente aveva dedotto di vivere in Italia dal 2002 (20 anni) dove lavora, e di avere ottenuto il ricongiungimento familiare, ex art. 29 d.lgs. n. 296/1998, e tali deduzioni non sono state considerate dal Giudice di pace.
Art. 18 del d.lgs. n.150/2001
art. 29 d.lgs. n. 296/1998
Il ricorrente aveva dedotto di vivere in Italia dal 2002 (20 anni) dove lavora, e di avere ottenuto il ricongiungimento familiare, ex art. 29 d.lgs. n. 296/1998, e tali deduzioni non sono state considerate dal Giudice di pace.

Giurisprudenza citata

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Cass. n.15843/2023
Cass. n. 8274/2023
Cass. n. 8274/2023). 4.- In conclusione, va accolto il secondo motivo, assorbito il primo; a ciò consegue la cassazione con rinvio del provvedimento emesso dal Giudice di pace di Lecce qui impugnato, per il riesame, alla luce dei principi esposti, e la statuizione sulle spese.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2785/2023 R.G. proposto da : DIOP CHEIKH, elettivamente domiciliato inLecce via G.Toma, 45, presso lo studio dell’avvocato CENTONZE SALVATORE (CNTSVT71E06B792X) che lo rappresenta e difende , come da procura speciale in atti. -ricorrente- contro PREFETTURA DI LECCE -intimato- avverso l’ORDINANZA d el GIUDICE DI PACE di LECCE n. 40/2023 depositata il30/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023dal Consigliere LAURA TRICOMI. RILEVATO CHE: 1.- Il Giudice di pace di Lecce, con l’ordinanza in epigrafe, ha rigettato l’opposizione ex art.18 del d.lgs. n.150/2001 che Diop Cheikh, nato in Senegal il 15/02/1960, aveva proposto avverso il decreto con il quale il Prefetto di Lecce, in data 16/06/2022, ne aveva disposto l’espulsione dal territorio nazionale perché il cittadino straniero si era trattenuto sul territorio nazionale in violazione dell’art.1, comma 3, della legge n.68/2007- art.13, comma 2, lett.

b) del TUI e successive modificazioni ed erarisultato sprovvisto di qualsiasi documento valido per la sua permanenza nel territorio nazionale. Il cittadino straniero, con ricorso notificato il 01/02/2023, ha chiesto, con due motivi illustrati con memoria, la cassazione dell’ordinanza. Le Amministrazioni sono rimaste intimate. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO CHE: 2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art.13, comma 2, lett.

b) del TUI e l’omesso esame di un fatto decisivo relativamente alla insussistenza della fattispecie espulsiva contestata per avere l'ordinanza ritenuto legittimo il provvedimento impugnato sul fondamento della sussistenza degli elementi di una fattispecie espulsiva (trattenimento nel territorio dello Stato con il permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato), benché diversi da quelli posti dal prefetto alla base del provvedimento emanato (ingresso o trattenimento nel territorio dello Stato in violazione degli obblighi di cui alla legge n.68/2007). 2.2.-Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 5, comma 5, ultimo periodo, 9 bis, comma 6, 13, comma 2 bis del TUI e l’omessa valutazione e l’omessa motivazione in ordine ai ccdd. criteri Boultif sull’ effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e dell'esistenza di legami affettivi nel paese di provenienza del ricorrente, lamentando la mancata considerazione del fatto che il ricorrente aveva esercitato il diritto al ricongiungimento familiare e che fosse soggiornante in Italia da oltre 20 anni, avendo fatto ingresso in Italia nel gennaio del 2002. 3.1.-Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo.

Il ricorrente aveva dedotto di vivere in Italia dal 2002 (20 anni) dove lavora, e di avere ottenuto il ricongiungimento familiare, ex art. 29 d.lgs. n. 296/1998, e tali deduzioni non sono state considerate dal Giudice di pace. In tema di opposizione a decreto di espulsione, l'art. 19 TUI impone al Giudice di pace, in adempimento del suo l'obbligo di cooperazione istruttoria, di esaminare e pronunciarsi sull'allegata sussistenza dei divieti sanciti dai commi 1 e 1.1, nel testo vigente "ratione temporis"; neconsegue che, ove sia allegato il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, la valutazione deve avere riguardo anche al criterio dell'effettivo inserimento sociale in Italia (Cass. n.15843/2023;

Cass. n. 8274/2023). 4.- In conclusione, va accolto il secondo motivo, assorbito il primo; a ciò consegue la cassazione con rinvio del provvedimento emesso dal Giudice di pace di Lecce qui impugnato, per il riesame, alla luce dei principi esposti, e la statuizione sulle spese.

P.Q.M.

-Accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al G