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Ordinanza — n. 5678/2024 — snciv Generato dall'IA

Court annuls detention order due to apparent lack of reasoning and failure to address defense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5678/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a peace judge's order validating the detention of a Chilean citizen at a repatriation center. The applicant argued the detention violated immigration laws because he had served his sentence and lived with family, while the authorities claimed it was necessary for identification and transport arrangements. The court found the lower court's decision void due to an apparent lack of reasoning, as it merely repeated the authorities' claims without addressing the defense or explaining the justification for detention.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.p.; Art. 101 c.p.p.: A judicial decision is void if it suffers from an apparent lack of reasoning, meaning the written grounds fail to make the decision's foundation perceptible or to address the arguments presented by the parties.

Parole chiave

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apparent lack of reasoning void judicial decision immigration detention repatriation center failure to address defense svincolo della cittadinanza espulsione di familiari divieto di espulsione dei cittadini

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.p.
Art. 101 c.p.p.
Art. 142 d.P.R. n. 115/2002
Poich́ la parte ricorrente ̀ ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R.
Art. 82 d.P.R. n. 115/2002
Art. 83 d.P.R. n. 115/2002
Art. 133 d.P.R. n. 115/2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 6758/2022
Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding co-defendant's statements and late civil conclusions.
Cass. S.U. 8053/2014
6758/2022, in conformità a Cass. S.U. 8053/2014).
Cass. n. 7749 del 2023
115/2002, deve ritenersi (in conformit̀ a quanto gi ̀ sancito, ex aliis, da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass.
Cass. n. 13113 del 2023
Cass. n. 11028 del 2009
Cass. n. 11028 del 2009 e Cass.
Cass. n. 23007 del 2010
11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art.
Cass. n. 18583 del 2012
Cass. n. 18583 del 2012; Cass.
Cass. n. 22882 del 2018
18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass.
Cass. n. 30876 del 2018
22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass.
Cass. n. 19299 del 2021
30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonch́ Cass., SU, n.
Cass., SU, n. 24413 del 2021
19299 del 2021, nonch́ Cass., SU, n. 24413 del 2021).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14064/2023 R.G. proposto da : SAGARDIA VALENZUELA NICOLAS JAVIER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARANTO 90, presso lo studio dell’avvocato VINCI LUCIANO NATALE (VNCLNN74T24L477G) rappresentato e difeso dall'avvocato MARIANI GIUSEPPE (MRNGPP66A09G942C) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lorappresenta e difende -resistente- e QUESTURA DI POTENZA - UFFICIO IMMIGRAZIONE, elettivamente domiciliatain ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’ -intimata- avverso PROVVEDIMENTO di GIUDICE DI PACE MELFI n. 551/2023 depositatoil 22/05/2023 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA In data 18/5/2023, la Questura di Potenza - Ufficio Immigrazione trasmise al Giudice di Pace di Melfi una richiesta di convalida del trattenimento, finalizzato all’esecuzione dell’espulsione, in ottemperanza di decreto del Prefetto della Provincia di Frosinone, di Sagardia Valenzuela Nicolas Javier, cittadino cileno, presso il Centro di permanenza per i rimpatri (di seguito C.P.R.) di Palazzo San Gervasio (PZ). Il questore alleg̀ che il trattenimento presso il C.P.R. si rendesse necessario per «effettuare gli accertamenti di rito, l’identificazione, acquisire i documenti ed individuare un vettore idoneo al rimpatrio».

All’udienza del 22/5/2023, il difensore del trattenuto si oppose alla richiesta di convalida del trattenimento poich́ posto in essere in violazione degli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286 del 25.7.1998 (Testo unico immigrazione: T.U.I.) non sussistendone i presupposti, rilevando che lo straniero aveva scontato la pena conseguente a imputazione per lesione a pedoni, a causa di investimento con autovettura dovuto a eccesso di velocità, essendogli stata concessa la liberazione anticipata dal Magistrato di Sorveglianza, e che lo stesso viveva stabilmente con il nucleo familiare dello zio.

Il Giudice di Pace di Melfi, con provvedimento in pari data, cos̀ decise: «Letto il ricorso pervenuto a mezzo PEC il ___ alle ore ___, con cui il Questore di Potenza ha chiesto la convalida del decreto emesso in data 18.05.23 e notificato il 18.05.23 alle ore 11,40, a mezzo del quale ̀ stato disposto che il cittadino extracomunitario Sagardia Valenzuela Nicolas Javier, come identificato in atti, sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Palazzo San Gervasio (PZ), in attesa di eseguire l’espulsione amministrativa in quanto occorre:

Disporre accertamenti supplementari in ordine alla sua identità; Acquisire i documenti per il viaggio; Attendere la disponibilit̀ di vettori o mezzi di trasporto idonei; preso atto che risulta che la notificazione è stata effettuata alle ore 8,00, non si ritiene leso il diritto di difesa; atteso che dalla documentazione in atti risulta che l’odierno trattenuto ̀ idoneo all’accoglienza in comunit̀ ristretta giusta certificazione sanitaria e ritenuta l’irrilevanza degli ulteriori motivi di opposizione alla convalida, ai fini di questo giudizio;

Ritenuta la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda del Questore di Potenza; Visti gli artt. 13 e 14 del D.Lvo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni: convalida il provvedimento indicato in premessa». Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Sagardia Valenzuela Nicolas Javier, svolgendo due motivi. Il Ministero dell’Interno ed il Questore di Potenza, pure destinatario della notificazione di detto ricorso, non hanno svolto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il ricorrente lamenta:

a) con il primo motivo, «Violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - Falsa o erronea applicazione o interpretazione di una norma di legge», prospettando la violazione o falsa applicazione degli artt. 13 e 14 del Testo unico immigrazione e sostenendo che il trattenimento de quo era finalizzato all’esecuzione dell’espulsione in ottemperanza ad un decreto del Prefetto di Frosinone e assume che non sia stata valutata la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14 del TUI, che avrebbe implicato la verifica di esigenze specifiche riconducibili a cause dipendenti dalla volont̀ dell’interessato, senza le quali si sarebbero dovute adottare, se del caso, le misure non coercitive di cui all’art. 14, comma 1-bis, TUI, considerato che lo straniero aveva dichiarato di non essere espellibile, mentre il Giudice di Pace aveva adottato uno stampato preconfezionato, senza alcuna motivazione ed apponendo una semplice crocetta;

b) con il secondo motivo , l’omessa motivazione e/o motivazione apparente, in violazione dell’art.360 n. 4 c.p.c. e l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo.

2. Il secondo motivo è fondato. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (da ultimo, tra le tante, Cass. 6758/2022, in conformità a Cass. S.U. 8053/2014). Nella specie, ricorre il vizio di motivazione apparente del provvedimento impugnato, denunziabile in sede di legittimità, quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture.

In particolare, il Giudice di Pace si è limitato a un mero richiamo delle motivazioni della Questura, senza alcuna disamina delle difese del ricorrente riportate nel verbale d’udienza del 22/5/23 e senza alcuna esplicitazione, pur sintetica, delle ragioni di condivisione delle argomentazioni della Questura e finanche neppure delle ragioni giustificative del trattenimento. Si è al cospetto, dunque, di una decisione assistita da una motivazione apparente e, come tale, inficiata dal vizio di nullità denunciato con il primo motivo, restando assorbito il secondo.

3. Il decreto impugnato, pertanto, va, in accoglimento del ricorso, cassato senza rinvio, essendo ormai decorso il termine di legge per provvedere alla convalida. Poich́ la parte ricorrente ̀ ammessa al patrocinio a spese dello Stato ex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002, deve ritenersi (in conformit̀ a quanto gi ̀ sancito, ex aliis, da Cass. n. 7749 del 2023 e Cass. n. 13113 del 2023) che, in un giudizio in cui ̀ parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi ̀ luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e pì precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr.

Cass. n. 11028 del 2009 e Cass. n. 23007 del 2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non pù , infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. n. 18583 del 2012; Cass. n. 22882 del 2018; Cass. n. 30876 del 2018; Cass. n. 19299 del 2021, nonch́ Cass., SU, n. 24413 del 2021). Pertanto le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimit̀ , dovranno essere liquidate dal