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Ordinanza — n. 5654/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls expulsion order based on failure to declare presence, rejecting peace judge's new grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5654/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the prefect's expulsion order and the lower court's rejection of the opposition. The applicant argued the expulsion was illegal because the peace judge applied a ground (social danger) not cited by the prefect, who relied solely on failure to declare presence. The court held that the peace judge cannot substitute the prefect's reasoning and must rule on the administrative act's stated grounds, leading to the expulsion's annulment.

Regesto Legislator

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Art. 1, comma 2, L. 68/2007; Art. 13, comma 2, lett. c), D.Lgs. 286/1998: The administrative judge of peace cannot annul an expulsion order based on grounds different from those expressly stated in the prefect's decision, as the administrative act is self-sufficient and the judicial review must correspond to the administrative motivation.

Parole chiave

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expulsion order annulment failure to declare presence peace judge substitution administrative act self-sufficiency double reservation of law permessi di dimora allontanamento malgrado rischio di persecuzione visti, asilo, immigrazione, ecc

Disposizioni normative citate

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Art. 1, comma 2, L. 68/2007
286/98 con riferimento all’art. 1, comma 2, L. 68/2007 – Macroscopica illegittimitàe nullità radicale del provvedimento amministrativo di espulsione –Violazione del principio di legalità di cui all’art.
Art. 13, comma 2, lett. c), D.Lgs. 286/1998
in relazione all’art. 13 d.lgs.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione all’art.
Art. 13 Cost.
68/2007 – Macroscopica illegittimitàe nullità radicale del provvedimento amministrativo di espulsione –Violazione del principio di legalità di cui all’art. 13 Cost. e della doppia riserva di legge di cui all’art.
Art. 10 Cost.
e della doppia riserva di legge di cui all’art. 10 Cost.
Art. 24 Cost.
– Violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.
Art. 370, comma 1, c.p.c.
Si costituivano il Ministero dell’Interno, la Questura ed il Prefetto di Rieti al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia ex art.
Art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002

Giurisprudenza citata

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Cass. 9499/2002
Cass. 9499/2002 e successive conformi).
Cass. 11028/2009
Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art.
Cass. 23007/2010
Cass. 18583/2012
133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.
Cass. 22882/2018
Cass. 30876/2018
Cass. 19299/2021
Cass. S.U. 24413/2021
18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021).
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5782/2023 R.G. proposto da : MILENKOVIC SASA, elettivamente domiciliato in Lecce via G.Toma, 45, presso lo studio dell’avvocato CENTONZE SALVATORE (CNTSVT71E06B792X) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro PREFETTURA DI RIETI -intimato- avverso DECRETOdi GIUDICE DI PACE RIETI n. 949/2022 depositata il28/02/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Consigliere MARINA MELONI. FATTI Dl CAUSA Il ricorrente MILENKOVIC Sasa, cittadino di nazionalità serba, nato in Serbia il 11.11.1972, attualmente trattenuto presso il c.p.r. di Brindisi “Restinco” in forza di decreto di espulsione con accompagnamento alla frontiera disposto dal Prefetto di Rieti in data 2.12.2022, e contestuale trattenimento emesso dal Questore di Rieti prorogato dal Giudice di Pace di Brindisi in data 30.12.2022 esponeva che era entrato in Italia trent’anni fa, precisamente il 1.6.1992 e avendo riportato una condanna a pena detentiva, veniva attinto da decreto di espulsione all’atto della sua scarcerazione dal Prefetto di Rieti con decreto prot. n. 18/A.4/2022 del 2.12.2022, e trattenuto nel c.p.r.

“Restinco” di Brindisi. Il Prefetto di Rieti, nel dare atto dell’irregolare soggiorno dello straniero nel territorio dello Stato, giustificava il decreto di espulsione unicamente con l’omissione, da parte dell’odierno ricorrente, della dichiarazione di presenza entro gli otto giorni dal suo ingresso in Italia, ex art. 1, comma 2, L. 68/2007 . Con ricorso al Giudice di Pace di Rieti, il MILENKOVIC lamentava che non gli si poteva rimproverare di non aver presentato la dichiarazione di presenza all’ingresso, per il semplice fatto che nel 1992, quando aveva fatto ingresso in Italia, detto obbligo non era ancora previsto nel nostro ordinamento, essendo entrato in vigore nel 2007, ben quindici anni dopo.

Con decreto emesso il 16.2.2023, depositato e comunicato il 8.2.2023, con il quale il Giudice di Pace di Rieti rigettava la proposta opposizione. Avverso il predetto provvedimento, il ricorrente proponeva tempestivo ricorso per cassazione con unico motivo. Si costituivano il Ministero dell’Interno, la Questura ed il Prefetto di Rieti al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia ex art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c. in relazione all’art. 13 d.lgs. 286/98 –Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. -Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, d.lgs. 286/98 con riferimento all’art. 1, comma 2, L. 68/2007 – Macroscopica illegittimitàe nullità radicale del provvedimento amministrativo di espulsione –Violazione del principio di legalità di cui all’art. 13 Cost. e della doppia riserva di legge di cui all’art. 10 Cost.

– Violazione del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost. perchè il Giudice di Pace di Rieti ha ritenuto che MILENKOVIC Sasa fosse meritevole di essere espulso dal territorio dello Stato in quanto soggetto socialmente pericoloso, e la pericolosità sociale dello straniero costituisce un motivo di espulsione dello stesso dal territorio nazionale, come prescritto dall’art. 13, comma 2, lett.

c) D.lgs. 286/98. Tuttavia, nel caso di specie il decreto espulsivo del Prefetto di Rieti non risultava giustificato dalla pericolosità ed art. 13, c.2. lettera c, sopra citato ma perl’omissione, da parte dell’odierno ricorrente, della dichiarazione di presenza entro gli otto giorni dal suo ingresso in Italia, ex art. 1, comma 2, L. 68/2007. Il ricorso è fondato. L’espulsione amministrativa dell’odierno ricorrente si fonda esclusivamente sulla omessa dichiarazione di presenza all’ingresso, di cui all’art. 1, comma 2, L. 68/2007 (a pagina 1 del suddetto provvedimento prefettizio nel quale si afferma espressamente quanto segue:

“RILEVATO che il cittadino straniero non ha presentato la dichiarazione di presenza di cui all’art. 1, c. 2 della L. 68/2007”).Il giudice di pace non può sostituirsi al prefetto nell’identificazione di cause espulsive né può rigettare l’opposizione sul rilievo che ne sussistono di diverse rispetto a quelle indicate nel provvedimento espulsivo il cui contenuto con censura autosufficiente è riportato. Il Giudice di pace, era, pertanto, obbligato, a esaminare e pronunciarsi sul decreto così come motivato. Non potendo confermare il decreto di espulsione in base a una ragione giustificativa diversa da quella posta a base del decreto stesso (cfr.

Cass. 9499/2002 e successive conformi). L’espulsione va annullata e cassata senza rinvio per la mancata corrispondenza tra la causa espulsiva contenuto nel provv. prefetto e quelle, molteplici e sussistenti ma non valutabili in questa sede, individuate dal gdp. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Milano.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato sen