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Ordinanza — n. 5645/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows expulsion appeal by suspending statutory deadlines during summer holidays under immigration law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5645/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against a lower court's dismissal of an expulsion appeal, ruling that the lower court incorrectly excluded the summer holiday suspension from the procedural timeline. The lower court had rejected the appeal because it was filed after the strict 30-day deadline, noting the applicant had previously been notified of a rejection decision. The supreme court corrected this error by applying the general rule for administrative expulsion proceedings, which permits deadline extensions during holidays, thereby validating the timely filing.

Regesto Legislator

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Art. 1 l. 742/1969; Art. 13 d.lgs. 286/1998: The suspension of deadlines during holidays applies to administrative expulsion proceedings and cannot be excluded by the specific provision of law n. 742/1969.

Parole chiave

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administrative expulsion holiday deadline suspension immigration appeal procedural timeline statutory exclusion error espulsione prefettizia espulsione nel diritto degli stranieri sospensione dell'ordine espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 1 l. 742/1969
Questa Corte ha da tempo chiarito che « in tema di espulsione amministrativa dello straniero, al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione disciplinato dall'art. 13 del d.lgs.
Art. 13 d.lgs. 286/1998
Questa Corte ha da tempo chiarito che « in tema di espulsione amministrativa dello straniero, al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione disciplinato dall'art. 13 del d.lgs.
Art. 18 d.lgs. 150/2011
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 360 n. 5 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 25659/2010
742 del 1969, norma eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica» (Cass. 25659/2010; Cass.
Cass. 26968/2018
25659/2010; Cass. 26968/2018; Cass.
Cass. 30647/2022
Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific evidence regarding sentencing benefits.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12590/2023 R.G. proposto da : ELKAHAYAT MOUSTAFA MOHAMED MOHAMED, domiciliato ex lege in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato VIGLIOTTI DANIELA (VGLDNL73C59A290Q), -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che lorappresenta e difende -resistente- e PREFETTURA DI MILANO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso ORDINANZA di GIUDICE DI PACE MONZA n. 4667/2022 depositata il05/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere GIULIA IOFRIDA. FATTI DI CAUSA Il Giudice di Pace di Monza, con ordinanza n. cronol. 97/23, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in data 7/9/2022 avverso decreto di espulsione n. 106475/2022 emesso il 3/8/22 dal Prefetto di Monza e Brianza e notificato in pari data, in quanto notificato oltre il termine perentorio di trenta giorni di cui all’art.18 d.lgs. 150/2011, «35 giorni dopo la notifica dell’atto impugnato»; inoltre, ad avviso del Giudice di Pace, il ricorso era infondato nel merito, risultando che allo straniero era stato notificato un provvedimento di respingimento, il 12/1/2021, e la domanda di protezione internazionale era stata respinta dalla Commissione di Monza e Brianza, con provvedimento notificato il 16/6/22 non impugnato .

Avverso la suddetta pronuncia, Elkahayat Moustafa Mohamed Mohamed propone ricorso per cassazione, notificato il 26/5/23, affidato a due motivi, nei confronti di Prefettura di Milano e Ministero dell’Interno (che dichiarano di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione). Ragioni della decisione 1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.1 l.742/1969, che prevede la sospensione feriale dei termini per il periodo dal 1°/8 al 31/8 per avere il Giudice di Pace escluso l’operatività della predetta sospensione al procedimento di impugnazione del decreto prefettizio di espulsione; con il secondo motivo, si lamenta poi l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisivo, rappresentato dalla nota dell’1/7/22 della Commissione per la protezione internazionale di Monza-Brianza con la quale si invitava il ricorrente a recarsi in questura di Monza per la notifica della nuova convocazione per l’audizione.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda. Questa Corte ha da tempo chiarito che « in tema di espulsione amministrativa dello straniero, al procedimento di impugnazione del decreto di espulsione disciplinato dall'art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998, è applicabile la sospensione dei termini nel periodo feriale, non rientrando tale procedimento tra quelli che ne sono esclusi ex art. 3 della legge n. 742 del 1969, norma eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica» (Cass. 25659/2010; Cass. 26968/2018; Cass. 30647/2022). Ne consegue che poich́ , da quanto accertato dall’ordinanza impugnata, il decreto di espulsione ̀ stato notificato il 3 agosto 2022, tempestivo si presenta il ricorso avverso tale provvedimento notificato il successivo 7 settembre.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Monza . Il giudice del rinvio procederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio al Giudice di Pace di Monza, anche in ordine alla liquidazione delle spese