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Ordinanza — n. 5615/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal for revocation of cassation order due to lack of abuse of process and no jurisdictional conflict.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5615/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the appeal for revocation inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to identify the specific location of service, but the Court found this merely a legal error regarding notification rules rather than a factual falsehood. Consequently, the Court ruled that no abuse of process occurred and no conflict of jurisprudence existed to warrant remittal to the First President.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Art. 96 cod. proc. civ.: An appeal for revocation is inadmissible if the alleged defect is merely a legal error on notification location, as abuse of process requires preposterous conduct causing unjustified procedural deviation.

Parole chiave

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appeal for revocation abuse of process notification of acts legal error vs factual falsehood jurisdictional conflict service of process costs of litigation conto corrente

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
16136).Non risultano invece pertinenti gli altri precedenti richiamati dalla difesa del ricorrente nella memoria depo- sitata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod.
Art. 96 cod. proc. civ.
Va invece rigettata la domanda di condanna del medesimo ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, terzo comma, cod.
Art. 77 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 169 cod. proc. civ.
civ., e rilevando che non era stata fornita alcuna altra prova della presenza del fascicolo alla sca- denza del terminedi cui all'art. 169, secondo comma, cod.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. V, 20/12/2016, n. 26278
Cass., Sez. V, 20/12/2016, n. 26278; Cass., Sez.
Cass., Sez. VI, 15/11/2013, n. 25654
26278; Cass., Sez. VI, 15/11/2013, n. 25654; v.
Cass., Sez. VI, 8/05/2017, n. 11202
an- che, in tema di validità della notificazione, Cass., Sez. VI, 8/05/2017, n. 11202; Cass., Sez.
Cass., Sez. III, 9/07/2009, n. 16136
11202; Cass., Sez. III, 9/07/2009, n. 16136).Non risultano invece pertinenti gli altri precedenti richiamati dalla difesa del ricorrente nella memoria depo- sitata ai sensi dell'art.
Cass., Sez. I, 22/08/2018, n. 20946
Cass., Sez. I, 22/08/2018, n. 20946), nonché di quella effettuata da un procuratore non iscritto nell'Albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (cfr.
Cass., Sez. VI, 12/10/2015, n. 20468
Cass., Sez. VI, 12/10/2015, n. 20468; Cass., Sez.
Cass., Sez. II, 10/01/2011, n. 357
Cass., Sez. III, 4/08/2021, n. 22208
Cass., Sez. III, 4/08/2021, n. 22208; Cass., Sez.
Cass., Sez. Iav., 15/02/2021, n. 3830
Cass., Sez. VI, 24/09/2020, n. 20018
3830; Cass., Sez. VI, 24/09/2020, n. 20018).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8576/2022 R.G. proposto da ALBERTI RICCARDO, rappresentatoe difeso dall ' Avv. Andrea Argenta , con domicilio eletto in Roma, viadegli Scipioni, n. 153 , presso lo studio dell ' Avv. Fabio Blasi; –ricorrente – contro PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A., in persona del procuratore Marco Chi- rizzi, in qualità di procuratrice speciale della GROGU SPV S.R.L., rappresen- tatae difesa da gli A vv. Aldo Bissi e Monica Giacometti , con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;

–controricorrente – e INTESA SANPAOLO S.P.A., in qualità di avente causa dell'UBI Banca S.p.a.; –intimata – avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 31717/21 , depositata il 4 novembre 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023 dal Consigliere Guido Mercolino. FATTI DI CAUSA 1. Con sentenza del 12 dicembre 2016, il Tribunale di Milano accolse l'op- posizione proposta da Riccardo Alberti avverso il decreto ingiuntivo n. 6720/ 14, emesso il 27 febbraio 2014, con cui, su ricorso della Banca Popolare di Bergamo S.p.a., in qualità di avente causa della Banca Popolare Commercio e Industria S.p.a., era stato intimato all'opponente il pagamento della somma di Euro 61.697,16, oltre interessi, a titolo di saldo debitore di un conto cor- rente intestato alla Cantieri Navali S.r.l.

2. L'appello interposto dall'UBI Banca –Unione di Banche Italiane S.p.a. (già Banca Popolare di Bergamo)fu rigettato dalla Corte d'appello di Milano con sentenza del 13 giugno 2019.

3. Avverso la predetta sentenza l'UBI Banca propose ricorso per cassa- zione, accolto da questa Corte con ordinanza del 4 novembre 2021, che ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Milano. A fondamento della decisione, questa Corte ha ritenuto corretta l'osser- vazione della sentenza impugnata, secondo cui il fascicolo relativo alla fase monitoria, del quale il Tribunale aveva rilevato la mancanza, non era presente tra gli atti al momento della decisione della causa in primo grado: ha reputato infatti non decisiva, in contrario,l'attestazione del Cancelliere, secondo cui il fascicolo era presente al momento della pubblicazione della sentenza di primo grado,osservando che il Cancelliere ha l'obbligo di annotare la restituzione a norma dell'art. 77, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ., e rilevando che non era stata fornita alcuna altra prova della presenza del fascicolo alla sca- denza del terminedi cui all'art. 169, secondo comma, cod. proc. civ.

Precisato tuttavia che la perentorietà di detto termine va riferita esclusi- vamente alla fase decisoria di primo grado, e non può quindi operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, ha affermato che, essendo stato il fascicolo depositato nuovamente in sede di gravame, la Corte d'ap- pello era tenuta a prendere in considerazione i documenti prodotti, ai fini della decisione in ordine alla fondatezza della pretesa azionata dalla Banca in via monitoria.

4. Avverso la predetta ordinanza l'Alberti ha proposto ricorso per revoca- zione, affidato a un solo motivo, illustrato anche con memoria. Ha resistito con controricorso,anch'esso illustrato con memoria, la Prelios Credit Solu- tions S.p.a., in qualità di procuratrice speciale della Grogu SPV S.r.l., cessio- naria dei crediti della BPER Banca S.p.a., a sua volta cessionaria del ramo di azienda dell'UBI Banca relativo all'attività bancaria in senso stretto.L'Intesa Sanpaolo S.p.a., succeduta all'UBI Banca a seguito di fusione per incorpora- zione, non ha invece svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo d'impugnazione,il ricorrente denuncia un errore di fatto, ai sensi dell'art. 395 n. 4 cod. proc. civ., sostenendo che, nel ritenere ammissibile il ricorso per cassazione, l'ordinanza impugnata ha omesso di rilevare l'inesistenza della relativa notificazione, in quanto effettuata all'indi- rizzo di posta elettronica certificata dell'Avv. Carlo Amisano, domiciliatario di esso ricorrente per il giudizio di appello, anziché a quello, indicato come do- micilio digitale, dell'Avv. Andrea Argent a, costituito nella medesima fase in qualità di procuratoredell'appellato. 1.1.

Il motivo è inammissibile. Com'è noto, l'errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sen- tenza, ivi compresequelle della Corte di cassazione, postula l'esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali, e deve a)consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto contro- verso sul quale il giudice si sia pronunciato, b)risultare con immediatezza ed obiettività,senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomenta- zioni induttive,c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa(cfr.

Cass., Sez. VI, 10/06/2021, n. 16439; Cass., Sez. III, 14/02/2006, n. 3190). In riferimento alle sentenzedi cassa- zione, esso deve inoltre riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità,cioè quelli che la Corte può esaminare direttamente,con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d'ufficio, e deve avere carattere autonomo, nel senso di incidere esclusivamente sulla sen- tenza di cassazione(cfr. Cass., Sez. I, 22/10/2018, n. 26643; Cass., Sez. V, 5/03/2015, n. 4456; Cass.,Sez. lav., 18/02/2014, n. 3820).

L'errore di fatto è quindi configurabile, in riferimento alle sentenze di le- gittimità,nelle ipotesi in cui la Corte sia chiamata ad operare come giudice anche del fatto, e in particolare quando, come nella specie,essa abbia valu- tato l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso: il vizio in questione non può peraltro consistere, come pretenderebbe il ricorrente,nell'omessa rilevazione dell'inesistenza della notifica dell'atto di impugnazione, in quanto effettuata presso un domicilio digitale diverso da quello del procuratore costituito per la parte destinataria nel giudizio di appello; considerato infatti che l'intestazione dell'atto di appello recava l'indicazione di due diversi indirizzi di posta elettro- nica certificata, uno del procuratore costituito e l'altro di un diverso avvocato, presso il quale il primo aveva eletto anche domicilio fisico, l'affermazione della validità della notificazione effettuata presso l'indirizzo digitaledi quest'ultimo, implicita nell'omessa rilevazione della sua inesistenza, non può essere fatta dipendere da una svista materiale, cioè da una falsa rappresentazione del contenuto dell'atto, che ha indotto la Corte a supporre l'esistenza di un'ele- zione di domicilio maiin realtà effettuata, ma dall'interpretazione ed applica- zione delle norme che individuano il luogo in cui dev'essere eseguita la noti- ficazione, in caso di elezione del domicilio digitale.

Trova pertanto applicazione il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di revocazione, secondo cui l'errore di cui all'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. non può consistere nell'omessarilevazione di un vizio concernente la ritualità della notificazione dell'atto d'impugnazione, sotto il profilo dell'individuazione del luogo in cui la stessa è stata effettuata, trattandosi in tal caso non già di una falsa rappresentazione di un fatto im- mediatamenteemergente dagli atti, ma, al più, di un errore di diritto, riguar- dante l'applicazione delle norme che disciplinano la notificazione (cfr.

Cass., Sez. V, 20/12/2016, n. 26278; Cass., Sez. VI, 15/11/2013, n. 25654; v. an- che, in tema di validità della notificazione, Cass., Sez. VI, 8/05/2017, n. 11202; Cass., Sez. III, 9/07/2009, n. 16136).Non risultano invece pertinenti gli altri precedenti richiamati dalla difesa del ricorrente nella memoria depo- sitata ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., i quali non hanno ad oggetto l'individuazione dei presupposti necessari per la configurabilità dell'errore re- vocatorio, ma la validità della notificazione eseguita presso il domicilio fisico eletto dalla parte, anziché presso quello digitale indicato dal procuratore negli atti processuali (cfr.

Cass., Sez. I, 22/08/2018, n. 20946), nonché di quella effettuata da un procuratore non iscritto nell'Albo degli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori (cfr. Cass., Sez. VI, 12/10/2015, n. 20468; Cass., Sez. II, 10/01/2011, n. 357): non merita dunque accogli- mento l'istanza di rimessione degli atti al Primo Presidente, ai fini dell'even- tuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, non ravvisandosi alcun con- trasto di giurisprudenza in ordine alla questione sollevata dal ricorrente , e non configurandosi la stessa come una questione di massima di particolare importanza, giacché la controversia può essere risolta sulla base di principi già enunciati dalla giurisprudenza di legittimitàe mai messi in discussione.

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. Va invece rigettata la domanda di condanna del medesimo ricorrente al pagamento della somma di cui all'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., non ravvisandosi, nella proposizione del ricorso per revocazione, una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo, per la cui configurabilità non è sufficiente l'infondatezza delle tesi prospettate, ma è necessario che la parte abbia agito o resistito pretestuosamente, in tal modo determinando un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoifini istituzionali (cfr. Cass., Sez. III, 4/08/2021, n. 22208; Cass., Sez. lav., 15/02/2021, n. 3830; Cass., Sez. VI, 24/09/2020, n. 20018).

P.Q.M.

dichiara inammissibileil ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par