Italian court remands case to determine standing of savings shareholders' representative after corporate merger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Italy issued an interlocutory order remanding the case for a new public hearing due to novel legal questions arising from a corporate merger. The lower court had declared the nullity of a specific resolution regarding legal fees while finding the appellant lacked standing to challenge the entire merger agreement. The court determined that these complex issues regarding the organization of savings shareholders, the validity of pre-merger resolutions, and the identification of the proper defendant after incorporation require further examination in open court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2416-2418 c.c.; 146-147 t.u.f.: The court must remand cases involving novel issues regarding the legal organization of savings shareholders, the post-merger validity of pre-merger resolutions, and the determination of the proper defendant in shareholder representative actions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1530/2020 R.G. proposto da : TELECOM ITALIA S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell’avvocato COSSU AULO (CSSLAU60L02H501H), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CIMINELLI AUGUSTA (CMNGST70B58H501F) -ricorrente- contro RADAELLI DARIO ROMANO, elettivamente domiciliato in ROMA , VIA APPIA NUOVA 288 INT 14, presso lo studio dell’avvocato ANGELETTI MARCO (NGLMRC67E27H501S), rappresentato e difeso dagli avvocati SPOLIDORO MARCO SAVERIO (SPLMCS57L04F205S), TERRAGNI MAURIZIO (TRRMRZ64C14F205L) -ricorrenteincidentale- contro TREVISAN DARIO, elettivamente domiciliato inROMA PIAZZA COLA DI RIENZO, 69, presso lo studio dell’avvocato ROSATI FEDERICA (RSTFRC70A61H501V) rappresentato e difeso dall'avvocato CHIAIA MASSIMO (CHIMSM63P06L781J) -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO MILANO n. 2642/2019 depositata il 13/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE. RILEVATO: 1. –La vicenda in esame concerne l’operazione straordinaria di fusione per incorporazione di Time s.p.a. nella Telecom Italia s.p.a., titolare del 77,71% del capitale ordinario, perfezionata con atto di fusione del 30 settembre 2015, la quale ha visto il sovrapporsi di diversi giudizi, che giova ricordare, come emergono dalla sentenza ora impugnata:
1) il giudizio intrapreso il 10 agosto 2015 dal rappresentante comune degli azionisti di risparmio di Time s.p.a., volto all’impugnazione della deliberazione di fusione approvata dalla società il 30 aprile 2015 ed al risarcimento del danno da rapporto di concambio incongruo;
2) il giudizio intrapreso il 23 dicembre 2015 in proprio da Telecom Italia s.p.a., quale azionista di risparmio titolare di azioni pari al 2,25% Time s.p.a., contro il rappresentante comune degli azionisti di risparmio della stessa attrice, volto alla dichiarazione di nullità o all’annullamento della deliberazione assunta dall’assemblea degli azionisti di risparmio della Time s.p.a., avente ad oggetto l’incremento del “fondo comune” per € 350.000,00, l’approvazione del compenso preventivo da corrispondere ai difensori nel giudizio sub 1) pari ad € 98.850,73 ed accessori, e il compenso al rappresentante comune degli azionisti di risparmio Time s.p.a. nella misura di € 25.000,00 annuali, per tutto il periodo di durata della predetta causa;
3) il giudizio intrapreso il 12 dicembre 2017 da Telecom Italia s.p.a., volto all’accertamento negativo del credito vantato dal dr. Radaelli, a titolo di fondo spese e di compenso, qualerappresentante comune degli ex azionisti di risparmio di Time s.p.a., deliberato dall'assemblea speciale degli azionisti di risparmio del 30 settembre 2015, con domanda riconvenzionale del convenuto al pagamento di dette somme. 2. –La presente è la causa indicata supra, sub 2). Il convenuto, rappresentante comune degli azionisti della stessa attrice Telecom s.p.a., nel costituirsi in giudizio di primo grado aderì alle domande proposte.
Intervenne, quindi, in giudizio il giorno antecedente a quello fissato per la prima udienza di comparizione in data 19 settembre 2016 il rappresentante comune degli azionisti di risparmio Time s.p.a., sostenendo la carenza di legittimazione passiva del convenuto e la sussistenza di tale legittimazione ed interesse ad agire in capo all’interveniente. 3. – Il Tribunale di Milano con sentenza del 30 ottobre 2017 respinse le domande, reputando il rappresentante comune degli azionisti di risparmio Telecom s.p.a. privo di legittimazione passiva e non estesa la domanda introduttiva verso il rappresentante comune degli azionisti di risparmio Time s.p.a. 4.
– Sia la Telecom Italia s.p.a., sia i due rappresentanti comuni proposero appello principale ed incidentale, che vennero riuniti. Con sentenza del 13 giugno 2019, n. 2642, la Corte d’appello di Milano, in parziale accoglimento delle impugnazioni, ha dichiarato la nullità della deliberazione assunta il 30 settembre 2015 dall’assemblea degli azionisti di risparmio Time s.p.a., limitatamente all’attribuzione del compenso al rappresentante comune, mentre ha dichiarato il difetto di legittimazione attiva di Telecom s.p.a. quanto alla domanda di annullamento della detta deliberazione, enunciando altresì la conferma dell’ammissibilità dell’intervento operato in primo grado dal rappresentante comune Radaelli e della legittimazione passiva all’azione in capo all’interveniente, compensando per intero le spese di lite del doppio grado fra le parti. 5.
– Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Telecom Italia s.p.a., l’avv. Dario Trevisan, quale rappresentante comune degli azionisti di risparmio Telecom Italia s.p.a., e il dr. Dario Romano Radaelli, quale rappresentante comune degli azionisti di risparmio Time s.p.a. Gli intimati e la ricorrente hanno depositato i rispettivi controricorsi. Le parti hanno depositato la memoria exart. 380-bis.1 c.p.c. RITENUTO: Il Collegio reputa necessaria la rimessione della causa in pubblica udienza, attesa la novità delle questioni implicate dalla decisione, che concernono almeno:
a) la peculiare organizzazione ex lege degli azionisti di risparmio, a norma degli artt. 2416-2418 c.c. e 146-147 t.u.f.: atteso che la legge, da un lato, li individua quale autonomo gruppo, centro unitario di interessi, ponendo la forma organizzativa dell’assemblea come deputata ad esprimere, con la regola maggioritaria, gli orientamenti della categoria, e, dall’altro lato, prevede che l’impugnazione si propone “in contraddittorio” del rappresentante comune (artt. 146, u.c., t.u.f., 2416 c.c.), che ne ha la “rappresentanza processuale” (artt. 147 t.u.f., 2418 c.c.);
b) la perdurante efficacia ed impugnabilità delle deliberazioni, assunte dall’assemblea speciale degli azionisti di risparmio ante fusione, pur dopo il verificarsi degli effetti estintivi della fusione societaria (Cass., sez. un., 30 luglio 2021, n. 21970), con riguardo, in particolare, agli oggetti della delibera nel caso di specie;
c) l’individuazione della parte legittimata passiva all’azione di impugnazione dopo la fusione: in particolare, se possa ravvisarsi una legittimazione al giudizio in capo al rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società incorporante o a quello della società incorporata;
d) qualora non sussista la legittimazione passiva né del rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società incorporante, perché costituiscono un centro di interessi tutt’affatto distinto, né del rappresentante comune degli azionisti di risparmio della società incorporata, in ipotesi venuto definitivamente meno dal ruolo ex lege, se comunque quest’ultimo possa essere ravvisato come un mandatario, individuato dall’assemblea speciale ante fusione, in tale veste potendo svolgere i compiti sostanziali e processuali in rappresentanza del centro di interessi medesimo;
e) in caso di risposta negativa, la possibilità di ricorrere all’istituto generale del curatore speciale, ai sensi degli artt. 78 c.p.c., da nominare alla parte, quale autonomo centro di interessi, priva del soggetto