Ordinanza — n. 5582/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IATINO Consigliere ORDINANZA sul ricorso2175/2019 proposto da: BORELLI SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Riccardo Restuccia che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Carlo De Porcellinis -ricorrente - contro INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato Benedetto Gargani che la rappresenta e difende - controricorrente – RG 2175/19Borelli-Intesa Est. Cons. Marulli nonché contro PETRARCA GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato Francesco Minisci che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Alessandro Cuggiani e AndreaNecci -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5798/2018 depositata il 20/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/2/2024dal Cons. Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 285 cod. proc. civ, art. 369 c.p, art. 372 c.c; Ordinanza — n. 5582/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 2.Si impone previamente di rilevare l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., posto che la ricorrente, benché abbia allegato lei stessa che la sentenza oggetto di ricorso le era stata notificata per gli effetti dell'art. 285 cod. proc. civ., all'atto di procedere al deposito del ricorso e di depositare con esso anche copia della sentenza notificata, non ha pure proceduto, in allegato ad essa, a depositare, come prescritto dalla norma per prima richiamata, la relata di notifica.
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TINO Consigliere ORDINANZA sul ricorso2175/2019 proposto da: BORELLI SRL IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’avvocato Riccardo Restuccia che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Carlo De Porcellinis -ricorrente - contro INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato Benedetto Gargani che la rappresenta e difende - controricorrente – RG 2175/19Borelli-Intesa Est. Cons. Marulli nonché contro PETRARCA GIANLUCA, elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’avvocato Francesco Minisci che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Alessandro Cuggiani e AndreaNecci -controricorrente - avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 5798/2018 depositata il 20/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/2/2024dal Cons. Dott.
Marco Marulli. FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Roma , pronunciando con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il gravame della Borelli s.r.l. avverso la decisione che in primo grado ne aveva respinto le domande intese a sentir dichiarare la nullità per violazione degli obblighi informativi ovvero per mancanza di causa sotto il profil o dell'insussistenza dell'alea o, subordinatamente , la risoluzione per inadempimento sul presupposto dell'irrilevanza della dichiarazione ex art. 31 Reg intermediari di tre contratti di swap conclusi con la banca, per il tramite di un suo dipendente, tale Gianluca Petrarca, tra il febbraio ed il giugno 2004.
In particolare la Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte ha respinto la prima domanda sulla considerazione che la violazione degli obblighi informativi non è fonte di nullità né reale, né virtuale, ma di inadempimento rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 e delle norme ad esso correlato; ha respinto la seconda domanda sulla considerazione che per le modalità di determinazione del differenziale risultante alla chiusura del periodo, ancorate all'oscillazione dell'Euribor, la natura aleatoria dei citati contratti non era contestabile; ha respinto infine la terza domanda RG 2175/19Borelli-Intesa Est.
Cons. Marulli sulla considerazione che la presunzione ingenerata dalla dichiarazione rilasciata a mente dell'art. 31 Reg. intermediari non era stata smentita dalle contrarie allegazioni dell'interessata. Di detta sentenza la soccombenza reclama ora la cassazione sulla base di tre motivi, seguiti pure da memoria, ai quali replicano, con il solo controricorso, la banca e , con controricorso e memoria , il Petrarca.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.Si impone previamente di rilevare l'improcedibilità del ricorso per violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, cod. proc. civ., posto che la ricorrente, benché abbia allegato lei stessa che la sentenza oggetto di ricorso le era stata notificata per gli effetti dell'art. 285 cod. proc. civ., all'atto di procedere al deposito del ricorso e di depositare con esso anche copia della sentenza notificata, non ha pure proceduto, in allegato ad essa, a depositare, come prescritto dalla norma per prima richiamata, la relata di notifica.
3. Premesso, perciò, che , come ancora affermato di recente , « l a dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" -la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall'art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell'art. 372 c.c.»(Cass., Sez.
U, 6/07/2022 , n. 21349), gli effetti caducatori dell'impugnazione discendenti RG 2175/19Borelli-Intesa Est. Cons. Marulli dall'inosservanza della prescrizione in parola – funzionale ad assicurare, a tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, il controllo della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione (Cass., Sez. I, 16/05/2016 , n. 9987) – non sono recuperabili né in ragione della disponibilità altrimenti acquisita della relata, secondo l'insegnamento di SS.UU. 10648/2017, atteso che di essa non vi è traccia agli atti di causa, né in ragione della prova di resistenza, secondo l'insegnamento già altrove enunciato da questa Corte (Cass., Sez.
VI-III, 30/04/2019, n. 11386), atteso che la notifica del ricorso è intervenuta oltre il termine di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ. tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza; né, infine, rileva , sotto quest'ultima angolazione,che non sia stata ex adverso contestata la data di avvenuta notificazione della sentenza, giacché, in ragione della funzione assolta dalla prescrizione, il vizio è rilevabile d'ufficio e non è perciò sanabile per effetto di un comportamento altrui (Cass., Sez. IV, 12/02/2020, n. 3466), peraltro qui n eppure riconoscibile avendo la banca espressamente eccepito l'improcedibilità del ricorso.
4. Dichiarata perciò l'improcedibilità del ricorso, segue la condanna alla spese della ricorrente ed il raddoppio del contributo, sussistendone i presupposti ai sensi del dell'art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in favore di Intesa San Paolo in euro 6200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di leggeed in favore di Gianluca Petrarca in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. RG 2175/19Borelli-Intesa Est. Cons. Marulli Ai sensi del dell'art.13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.