Cassation court dismisses appeal regarding bank contract written form requirements for ancillary advance accounts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision on the written form of bank contracts. The parties disputed whether ancillary advance accounts required separate written documentation or could rely on the main current account contract. The court ruled that these accounts are legally inseparable from the main account, allowing conditions to be referenced in the primary agreement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 117 TUB; Art. 1166 c.c.: Ancillary advance accounts lack autonomous legal status and must be treated as part of the main current account relationship, permitting the reference of economic terms in the primary contract.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sulricorso iscritt o a l numer o 3576 del ruolo generale dell’anno 2020,proposto da s.r.l. Gruppo Ordine, in persona del legale rappresentante pro tempore,Ordine Carlo Savino in proprio, rappresentatie difesi, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Antonino Fava, col quale elettivamente si domicilia presso la casella di posta elettronica -ricorrenti- contro s.p.a. Intesa SanPaolo, subentrata in esito a fusione a s.p.a. Unione di Banche Italiane (s.p.a. UBI Banca), in persona d’un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata alla memoria di costituzione di nuovo difensore, dall’avv.
Antonella Oggetto: Banca- Contratti bancari-Forma scritta.RG n3576/20 Angelina - Maria Perrino estensore Bonati, con la quale elettivamente si domicilia all’indirizzo pec avvantonellabonati@cnfpec.it -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1449/19, depositata in data 2 settembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 21 febbraio 2024 dal consigliere Angelina-MariaPerrino. Fatti di causa Emergedagli atti e dal la sentenza impugnata che , per il profilo ancora d’interesse, s.r.l.
Gruppo Ordine e il fideiussore Carlo Saverio Ordine proposero, insieme con altri due fideiussori, opposizione al decreto ingiuntivo che s.p.a. Banca Regionale Europea (poi divenuta s.p.a. UBI Banca) aveva ottenuto per l’importo corrispondente ai saldi debitori relativi al conto corrente e a quello anticipi intercorrenti tra la società e la banca, garantiti dai fideiussori. Il Tribunale di Torino respinse l’opposizione e la locale corte d’appello ha accolto l’appello successivamente proposto dalla società e dai fideiussori limitatamente all’importo relativo alle commissioni di massimo scoperto.
A fondamento della decisione, sempre per il profilo d’interesse, il giudice d’appello ha evidenziato che tra la banca e la società erano intercorsi il rapporto di conto corrente n. 2148, del 16 maggio 2002, un’apertura di credito e «i conti accessori anticipo su contratti (n. 2858) e anticipo su documenti (n. 2859) del 16.7.2009 e del 1.10/29.11.2012»e che la banca aveva prodotto condizioni contrattuali, contratti e documentazione inerenti a operazioni di anticipo e documentazione relativa alle variazioni intervenute nel corso del rapporto.
Il giudice d’appello ha poi precisato che le condizioni contrattuali e gli altri documenti negoziali prodotti contenevano tutte le condizioni applicate ai rapporti bancari in contestazione e rappresentavano in modo completo le pattuizioni intervenute fra le RG n3576/20 Angelina - Maria Perrino estensore parti, «esistenti e rivestenti forma scritta come richiesto dall’art. 117 TUB», di modo che «…tutti i rapporti oggetto del contendere si devono intendere regolati per iscritto in modo completo fin dall’inizio». A sostegno della statuizione, la corte territoriale ha sottolineato che la clausola 6) del conto corrente n. 2148 fissava la disciplina delle aperture di creditoe dei conti anticipi, di modo che ai conti accessori erano applicabili, ed erano state pacificamente applicate, le condizioni indicate in conto corrente per la misura degli interessi, la capitalizzazione di essi e le spese.
Il giudice d’appello ha proseguito specificando che la contestazione concernente la documentazione negoziale riguardava «…la possibilità di qualificare come dotata di forma scritta la documentazione negoziale prodotta, in ipotesi priva della sottoscrizione della banca (pur se sono presenti sottoscrizioni dell’incaricato, per autentica di firma)». E, con riguardo a tale questione, ha applicato l’indirizzo espresso dalle sezioni unite di questa Corte (con la sentenza n. 898/18), che ha ritenuto legittimo il contratto monofirma. Contro questa sentenza propongono ricorso s.r.l.
Gruppo Ordine e Carlo Savino Ordine in proprio per ottenerne la cassazione, che affidano a un unico motivo, cui la banca reagisce con controricorso. Motivi della decisione 1.-L’unico motivo di ricorso, col quale si lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 117 del testo unico bancario, nonché della delibera CICR del 4 marzo 2003, là dove la corte d’appello avrebbe trascurato che la clausola 6 del contratto di conto corrente n. 2148 contiene esclusivamente condizioni generali e astratte, senza la previsione di regole relative alla parte economica e, in particolare, senza l’indicazione del tasso entro fido, è inammissibile.RG n3576/20 Angelina - Maria Perrino estensore 1.1.- Come indicato in narrativa, la corte d’appello ha qualificato i conti anticipi e l’apertura di credito come contratti accessori a quello di conto corrente, per cui, per il tramite della clausola 6di quest’ultimo, e in assenza di diverse disposizioni scritte, ha ritenuto applicabili ai conti accessori le condizioni indicate in conto corrente in relazione alla misura degli interessi, alla capitalizzazione di essi e alle spese.
In particolare, quanto alla misura degli interessi debitori, ha specificato che «…nel caso di specie la misura dell’interesse debitore, che riguarda la fisiologia dei rapporti, è peraltro chiaramente indicata, nel contratto del 2002, nel tasso del 13,750% (TAE 14,475%), così come è indicata la misura dell’interesse creditorio; è il solo interesse di mora che è indicato come pari al TOP d’istituto pubblicizzato in filiale (il rilievo di indeterminatezza dello stesso non ha alcuna attinenza con l’individuazione dei saldi corretti dei conti); anche negli altri contratti gli interessi debitori sono ben specificati». 1.1.-Col ricorso, quindi, per un verso, si deduce una violazione di legge assumendoun presupposto di fatto smentito dalla lettura della sentenza impugnata; per altro verso, s’ introduce una contestazione, concernente l’illegittimità dell’indicazione del tasso di mora per mezzo del mero richiamo all’indicazione del top rate, della quale non s’illustra la rilevanza, posto che, si è visto, la corte d’appello ha escluso che questo tasso, per quanto indeterminato, abbia influito sulla determinazione dei saldicorretti dei conti. 2.- D’altronde, in diritto, l’individuazione della disciplina applicabile al conto anticipi accessorio al contratto di conto corrente è coerente con l’indirizzo di questa Corte(cfr., in particolare, Cass.n. 14321/22, richiamata, fra le più recenti, da Cass. n. 2356/24) secondo il quale il saldo passivo del c.d. conto per anticipo fatture non esprime una posizione debitoria autonoma e separabile, rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza.RG n3576/20 Angelina - Maria Perrino estensore Al contrario, la ricostruzione del saldo dare-avere tra le parti necessariamente attiene al complessivo rapporto.
Il c.d. conto anticipi costituisce, in effetti, soltanto uno strumento accessorio e funzionale ai conti correnti ordinari, senza autonomia e con mera evidenza contabile, ai fini dei finanziamenti eseguiti per anticipazioni su crediti concessi dalla banca al cliente, annotandosi in esso in «dare» le anticipazioni erogate al correntista e in «avere» l'esito positivo della riscossione del credito s ottostante agli effetti commerciali presentati dal cliente. 2.1.-In presenza di un simile atteggiarsi dei rapporti, il saldo debitore del c.d. conto anticipi diviene giuridicamente inscindibile dal saldo del conto corrente cui esso è collegato, per cui l'accertamento del credito derivante dalle anticipazioni implica la necessaria ricostruzione dei rapporti dare-avere pertinenti al conto corrente di corrispondenza, cui il primo è connesso, con la conseguente inscindibilità del saldo finale.
I conti e le distinte contabilizzazioni bancarie convergono in un'unica operazione economica, e i rispettivi debiti e crediti scaturiscono da un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale: in questo contesto, è ammissibile l’attenuazione della forma scritta che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel «contratto madre» delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il «contratto figlio» (tra le più recenti, Cass. n. 926/22). 3.-Le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti a pagare le spese di lite, che liquida in euro 6000,00 per compensi, oltre 200,00 per rimborsi, e al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per