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Ordinanza Interlocutoria — n. 5535/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to examine if prior judgment on contract nullity precludes restitution claims for fruits received in good faith.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 5535/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal and ordered a remand to the lower court for public hearing. The Pizzato sisters argued that the bank's good faith should allow them to retain interest payments made before the nullity suit, while the bank claimed it was merely an intermediary entitled to restitution. The court found the legal issue regarding the scope of res judicata concerning restitution claims after a contract nullity judgment to be of significant relevance, necessitating a full examination of the conflicting arguments.

Regesto Legislator

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Art. 2033 cod. civ.; Art. 1242 cod. civ.; The scope of res judicata formed by a declaration of contract nullity does not automatically preclude a subsequent claim for restitution of fruits received in good faith prior to the filing of the nullity action, requiring a specific analysis of the good faith status and timing of the payments.

Parole chiave

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res judicata scope contract nullity restitution good faith fruits interests retention intermediary status compensation defense procedural contradiction compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2033 cod. civ.
Art. 1242 cod. civ.
riconosce il diritto alla ripetizione dei frutti e degli interessi ricevuti in buona fede solo dal giorno della relativa domanda; - con il quarto motivo lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1242 cod.
Art. 2907 cod. civ.
Art. 132 cod. proc. civ.
Art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Art. 99 cod. proc. civ.
art. 112 cod. proc. civ
, la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio tra il chiesto e il pronunciatodi cui all’art. 112 cod.
art. 2909 cod. civ
432/2009la banca non aveva proposto alcuna domanda di restituzione dei titoli il cui acquisto era stato dichiarato nullo,del relativ o capitale e delle cedole accreditate; - con il secondo motivo deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod.
art. 2033 cod. civ
art. 1242 cod. civ
riconosce il diritto alla ripetizione dei frutti e degli interessi ricevuti in buona fede solo dal giorno della relativa domanda; - con il quarto motivo lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1242 cod.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 5478/2020R.G. proposto da Pizzato Carla e Pizzato Marisa , rappresentat e e difes e dall’avv. Alessandra Moscardelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesca Coppi, sito in Roma, viale Bruno Buozzi, 3 -ricorrenti, controricorrenti in via incidentale - contro B.P.A.A. –Banca Popolare dell’Altro Adige s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Angelo Maiolino e Massimo Filippo Marzi, con domicilio eletto presso lostudio di quest’ultimo, sito in Roma, viaG.

Ferrari, 35 -controricorrente, ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2840/2019, depositata il 10 luglio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024 dal Consigliere Paolo Catallozzi; RILEVATO CHE: Oggetto: contratti -nullità -pretese restitutorie - giudicato -Carla e Marisa Pizzato propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata 10 luglio 2019 , di reiezione del loro appello (incidentale) per la riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva ritenuto sussistente il loro credito verso la B.P.A.A.

–Banca Popolare dell’Altro Adige s.p.a.nei (soli) limiti di euro 270.285 ,75, aveva respinto le domande della banca di accertamento negativo del credito vantato da esse ricorrenti e di condanna alla restituzione di somme asseritamente indebitamente pagate, richiestecon ricorso per decreto ingiuntivo; - dall’esame della sentenza impugnata si evince che: all’esito di altro giudizio tra le parti, definito con sentenza irrevocabile della medesima Corte di appello n. 432/2009, la banca era stata condannata al pagamento di euro 5.099.308,55, oltre interessi dal 21 dicembre 1999 (e non già, come ritenuto dal giudice di primo grado, dal 15 maggio 1998), a titolo di restituzioniper la conclusione di contratto di acquisto di prodotti finanziari nulli; la banca, ritenendo di aver versato più di quanto dovuto in esecuzione della decisione di primo grado emessa nell’ambito di tale giudizio, aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo per l’importo di euro 296.609,78, oltre interessilegali, che era stato opposto dalle ingiunte; l’istituto di credito aveva, poi, proposto un secondo giudizio, riunito al primo, con cui aveva chiesto l’accertamento di aver adempiuto l’obbligo restitutorio sancito giudizialmente; - la Corte di appello ha disatteso il gravame delle odierne ricorrenti vertente sulla compensazione, ritenuta indebita,operata dal giudice di prime cure del loro credito restitutorio con l’importo delle cedole incassate e di altre rimesse operate in loro favore dalla banca e sul rigetto della loro domanda di conservare i titoli obbligazionari il cui acquisto era stato oggetto della pronuncia di nullità emessa nel diverso giudizio; -il ricorso è affidato a cinque motiv i ;-resiste con controricorso la B.P.A.A.

– Banca Popolare dell’Altro Adige s.p.a., la quale propone ricorso incidentale affidato a due motivi vertenti sulriconoscimento del diritto delle investitrici di trattenere le cedole incassate prima della instaurazione di tale giudizio; -avverso tale motivi Carla e Marisa Pizzato resistono con controricorso; -le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE: -con il primo motivo le ricorrent i principali denuncia no , con riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 cod. proc. civ. , la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio tra il chiesto e il pronunciatodi cui all’art. 112 cod. proc. civ., per aver «implicitamente fatto entrare nel processo una domanda che mai è stata formulata da controparte», nella parte in cui ha omesso di considerare che nel diverso giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa e definito con sentenza irrevocabile della Corte di appello di Venezia n. 432/2009la banca non aveva proposto alcuna domanda di restituzione dei titoli il cui acquisto era stato dichiarato nullo,del relativ o capitale e delle cedole accreditate; - con il secondo motivo deducono la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 cod. civ., per aver la Corte di appello ritenuto che la questione della computabilità o meno nel debito restitutorio in contestazione delle cedole riscosse non fosse preclusa dal giudicato rappresentato dalla sentenza della medesima Corte n. 432/2009, non considerando che il giudicato copre non solo il dedotto ma anche il deducibile; - evidenzia no , sul punto, che nel giudizio conclusosi con tale ultima decisione era stata dichiarata la nullità dei contratti di investimento ed era statacondanna ta la banca alla restituzione degli importi investiti senza alcuna pronuncia sul diritto di quest’ultima a ripetere quanto riscosso dalle investitrici a titolo di cedole per difetto della relativa domanda e che il giudicatosi formatosi in quella sede ostava alla proponibilità di tale domanda nel presente giudizio; -con il terzo motivo si dolgono della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2033 cod. civ., per aver la sentenza impugnata riconosciuto il diritto della banca a ripetere i frutti percepiti dalle investitrici, sotto forma di cedole dei titoli obbligazionari acquistati, quale effetto restitutorio derivanti dalla dichiaratanullità di tali acquisti, a decorrere dalla data della domanda d i nullità contrattuale proposta dalle investitrici (21 dicembre 1999),benché nessuna domanda restitutoria fosse stataavanzata in quella sede dalla banca; - sostengono che poiché la Corte di appello aveva accertato la loro buona fedee l’assenza di domande restitutorie della banca nel giudizio di nullità degli acquisti dei titoli da loro introdotto, non era corretta la statuizione della sentenza impugnata che riconosceva alla banca il diritto alla ripetizione delle cedole maturate sui titoli i cui acquisti erano stati dichiarati nulli, atteso che l’art. 2033 cod. civ. riconosce il diritto alla ripetizione dei frutti e degli interessi ricevuti in buona fede solo dal giorno della relativa domanda; - con il quarto motivo lamentano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1242 cod. civ., per aver la decisione di appello ritenuto legittima la compensazione de facto operata dalla banca , pur in assenza di una specifica dichiarazione della parte qualificabile quale eccezione o come opposizione in compensazione; - con l’ultimo motivo criticano la sentenza impugnata per violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118, disp. att. cod. proc. civ., nella parte in cui dando atto , da un lato, del la mancata proposizione di domande restitutorie della banca nel corso del giudizio di nullità contrattuale e, dall’altro, attribuendo alla banca medesimagli interessi sul credito restitutorio dalla data della domanda, da va luogo a un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; - con il primo motivo del ricorso incidentale la banca denuncia la violazione degli artt. 2907 cod. civ. e 99 cod. proc. civ., per aver la Corte di appello escluso il diritto alla restituzione delle cedole incassate dalle investitrici per il periodo antecedente alla data di proposizione della domanda di nullità (ossia, il 21 dicembre 1999)in ragione della buona fede delle investitrici pur in assenza di una specifica domanda da parte di queste ultime; - con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 2033, second a parte, cod. civ., per aver la sentenza impugnata riconosciuto il diritto delle investitrici a trattenere le cedole incassate prima della proposizione della domanda giudizialebenché non fosse l’emittente dei titoli dichiarati nulli e, dunque, non avesse «possibilità alcuna di trattenere frutti e interessi ricavati dalle somme versate dal Pizzato», prontamente consegnate all’emittente medesimo; -sottolinea che aveva svolto unicamente un’attività di intermediazione , che non eraapplicabile la seconda parte dell’art. 2033 cod. civ. e che a seguito della nullità dei contratti di investimento l’investitore era tenuto alla restituzione dei titoli e dei frutti maturati sugli stessi; -ritenuto che la particolare rilevanza della questione di diritto sollevate dalle parti rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza; - in particolare, appare meritevole di approfondimento la questione concernente l’ambito oggettivo del giudicato che si forma sull’accertamento della nullità di un contratto e sul diritto di una delle parti contraenti alla restituzione di quanto indebitamente pagato in adempimento dello stesso, se tale da precludere o meno , in virtù del principio per cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile, l’esame della domanda dell’altro contraente alla restituzione di quanto da questopagato in esecuzione del medesimo contratto

P.Q.M.

La Corte dispone il rinvio della caus