Cassation appeal dismissed due to applicant's withdrawal and failure to pay unified contribution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal admissible but subsequently extinguished the proceedings due to the applicant's formal withdrawal. The applicant, Stefano Bruni, had previously filed a cassation appeal against a bankruptcy liquidation decree, while the opposing party accepted the withdrawal with full cost compensation. The court ruled that no further judicial decision was necessary regarding the merits, noting only that the applicant failed to pay the required unified contribution under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002: The withdrawal of a cassation appeal by the applicant extinguishes the proceedings, and the court need not rule on the merits if the applicant fails to pay the unified contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Roma, alla via Antonio Bertolini, n. 44, presso lo studio dell’avvocato Massimo Campache lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro CURATORE del fallimento della “SCA” s.p.a. in liquidazione, in persona della dott.prof. Elena Mognoni, elettivamente domiciliato in Roma , alla via Anastasio II, n. 80, presso lo studio dell’avvocato Adriano Barbato che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato Carlo Brescianilo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso.
CONTRORICORRENTE avverso il decreto dei16/17.7.2018 del Tribunale di Como , udita la relazione nella camera di consiglio dell’8 febbraio 2024 del consigliere dott. Luigi Abete, preso atto che il ricorrente, Stefano Bruni,ha depositato rituale rinuncia ex art. 390 cod.proc. c iv . al ricorso; preso atto che il controricorrente ha ritualmente aderito alla dichiarazione di rinunciacon compensazione integrale delle spese; ritenuto quindi che nulla osta alla declaratoria di estinzione; ritenuto che nessuna statuizione va assunta in ordine alle spese; dato atto che non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenut o a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; visti gli artt. 390 e 391 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione per intervenuta rinuncia del giudizio di legittimità introdotto con il ricorso proposto daStefano Bruni ed iscritto al n. 27525 - 201 8 R.G. Così deciso in Roma l’8 febbraio 2024 Il presidente dott. Francesco Terrusi