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Ordinanza — n. 5450/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural defect due to missing certified copy of the contested decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5450/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the respondent failed to deposit the certified copy of the contested decision with the case file. While the appellant relied on a mere indication in the counter-claim, the Court ruled that only objective documentary evidence can prove the notification date. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay costs and a fine under Article 96 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 369 c.p.c., n. 2; Art. 380 bis c.p.c.; The mere indication of a notification date in a counter-claim cannot substitute the required certified copy, and the judge must verify the existence of documentary proof to determine the admissibility of the appeal.

Parole chiave

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procedural defect certified copy notification date admissibility Article 96 c.p.c. opposizione ritiro della domanda di revisione opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

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Art. 369 c.p.c., n. 2
380 bis c.p.c rilevando l’improcedibilità per mancato deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione exart. 369 c.
Art. 380 bis c.p.c.
delegato Umberto Scotti ha proposto la definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c rilevando l’improcedibilità per mancato deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione exart.
Art. 96 c.p.c., comma 3
1219/1991 venisse accolta la opposizione al decreto ingiuntivo e condannata Telecom Italia a restituire le somme medio tempore incassate pari a euro 39.879.836,30 e a risarcire il danno ex art. 96 c.p.c.
Art. 96 c.p.c., comma 4
1219/1991 venisse accolta la opposizione al decreto ingiuntivo e condannata Telecom Italia a restituire le somme medio tempore incassate pari a euro 39.879.836,30 e a risarcire il danno ex art. 96 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
96, comma 4, c.p.c.; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
art. 96 c.p
1219/1991 venisse accolta la opposizione al decreto ingiuntivo e condannata Telecom Italia a restituire le somme medio tempore incassate pari a euro 39.879.836,30 e a risarcire il danno ex art. 96 c.p.c.
art. 380 bis c.p
delegato Umberto Scotti ha proposto la definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c rilevando l’improcedibilità per mancato deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione exart.
art. 369 c.p
380 bis c.p.c rilevando l’improcedibilità per mancato deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione exart. 369 c.
articolo 96 c.p
sia quanto all’esito della controversia che alle ragioni che lo giustificano cosicchésussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e quarto comma dell’articolo 96 c.p.c.
art. 96 comma 3 c.p
1219/1991 venisse accolta la opposizione al decreto ingiuntivo e condannata Telecom Italia a restituire le somme medio tempore incassate pari a euro 39.879.836,30 e a risarcire il danno ex art. 96 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. lavoro n. 3466 del 12.2.2020
Cass. Sez. lavoro n. 3466 del 12.2.2020).
Ord. n. 28619 del 2023
Ord. n. 27195 del 2023
Ord. n. 27433 del 2023
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23683.2019 proposto da: Poste Italiane s.p.a., elettivamente domiciliatain Roma v ia Monte Zebio 37 , presso lo studio dell’avvocato Francesco Fazzalari, che la rappresenta e dife nde unitamente agli avvocati Fabrizio Lucifero, Carlo Felice Giampaolino, Aristide Police; -ricorrente- contro Telecom Italia s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma via G. da Carpi 6, presso lo studio dell’avvocato Szemere Riccardoche la rappresenta e difende unitamente all’avvocatoAntonio Briguglio; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 563/2019 depositata il 25 . 1.2019; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.12.2023 dal Presidente Giacinto Bisogni.

FATTI DI CAUSA La controversia ha per oggetto l’opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della Olivetti C. s.p.a. per lire 74.121.455.832,00 pari al corrispettivo per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature in uso presso gli uffici postali elettronici prestatodalla società Olivetti in esecuzione del contratto n. 1219 del 20.6.1991. L’opposizione, proposta da Poste Italiane s.p.a. , è stata respinta in primo grado dal Tribunale di Romama accolta dalla Corte di appello di Roma con sentenza n. 2075/2009 che è stata cassata con rinvio daquesta Corte con la sentenza n. 13216/2012.

Telecom Italia (in qualità di cessionaria del credito di Olivetti C. s.p.a.) , a seguito della citata pronuncia della Corte di Cassazione, ha riassunto davanti alla Corte di appello di Roma il giudizio di gravameavverso la sentenza di primo grado. Con l’atto di riassunzione Telecom ha chiesto il rigetto dell’appello di Poste Italianee la conferma della sentenza del T ribunale di Roma di rigetto della opposizione al decreto ingiuntivo. Lo stesso giudizio è stato riassunto separatamente da Poste Italiane s.p.a. chiedendo che previa dichiarazione di nullità o invalidità del contratto n. 1219/1991 venisse accolta la opposizione al decreto ingiuntivo e condannata Telecom Italia a restituire le somme medio tempore incassate pari a euro 39.879.836,30 e a risarcire il danno ex art. 96 c.p.c.

Disposta la riunione dei due giudizi la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte distrettuale romana all’udienza del 3.12.2018 e decisa con sentenza depositata in cancelleria in data 25.1.2019che ha respinto l’appello e condannato Poste Italiane alle spese del giudizio di cassazione e del giudizio di rinvio. Contro la decisione della Corte territoriale ricorre per cassazione Poste Italiane s.p.a. con ricorso notificato in data 29 luglio 2019 affidandosi a quattro motividi ricorso. Telecom Italia s.p.a. resiste con controricorso. In data 22.2.2023 il cons. delegato Umberto Scotti ha proposto la definizione accelerata del ricorso ex art. 380 bis c.p.c rilevando l’improcedibilità per mancato deposito della copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione exart. 369 c. 2 n. 2 c.p.c., documento che non era stato prodotto dalla controricorrente né acquisito a seguito dell’istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio.

I difensori di Poste Italiane hanno presentato istanza per la decisione del ricorso e contestato la sussistenza della improcedibilitàcon memoria difensiva dell’11.12.2023. La causa è stata trattenuta in decisione nell’adunanza in camera di consiglio non partecipata del 21 dicembre 2023. RAGIONI DELLA DECISIONE La Corte condivide il rilievo della improcedibilità del ricorso. La contestazione della s.p.a. Poste Italiane si basa infatti esclusivamente sulla circostanza per cui nell’intestazione del controricorso Telecom Italia ha riportato la data del 31 maggio 2019 come data di notifica della sentenza della Corte di appello di Roma.

Ritiene la difesa di Poste Italiane che per effetto di tale indicazione dovrebbe ritenersi provata la notifica in tale data della sentenza impugnata per cassazione. Non può tuttavia attribuirsi a tale indicazione la prova dell’avvenuta notifica in quella datadella sentenza emessa dal giudice del rinvio. La prova gravava sulla ricorrente e poteva semmai essere supplita,secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite citato dalla stessa ricorrente nella sua memoria(Cass. Civ. S.U. n.10645 del 2.5.2017), dalla presenza agli atti , entro il termine perentorio di cui al primo comma dell'art. 369 c.p.c, della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, ricorrendone i presupposti o perché essa era stata acquisita eccezionalmente mediante la trasmissione alla Corte di Cassazione del fascicolo di ufficio o perché tale documento era stato prodotto dalla parte controricorrentee allegato all’interno del proprio fascicolo di parte.

Nessuna di queste ipotesi ricorre nel caso in esamee nonpuò attribuirsi rilievo alla mera indicazione contenuta nell’intestazione del controricorso che non può sostituire la prova documentale della data dell’avvenuta notificazione. Né l’indicazionepuò assumere come pretende la ricorrente il valore d i riconoscimento dell’effettività della data non essendo rimessa alla non contestazione della controparte la prova della tempestività del ricorso(cfr. Cass. Sez. lavoro n. 3466 del 12.2.2020). Spetta infatti esclusivamente algiudice verificare, anche in assenza di una specifica eccezione di parte , la esistenza agli atti della prova per tabulasdella data di notificazione della sentenza impugnata al fine di verificare la procedibilità del ricorso e tale verifica si basa esclusivamente sul riscontro oggettivo dell’acquisizione agli atti della relata di notifica della sentenza impugnata e non anche sull’ interpretazione delcomportamento delle parti.

La decisione di improcedibilità del ricorso per cassazione è conforme alla proposta di definizione accelerata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. sia quanto all’esito della controversia che alle ragioni che lo giustificano cosicchésussistono i presupposti per l’applicazione del terzo e quarto comma dell’articolo 96 c.p.c. senza che sussistano ragioni per derogare a tale applicazione in conformità a quanto affermato dalle Sezioni Unite, nelle ordinanze nn. 28619, 27195 e 27433 del 2023, secondo cui nei casi di conformità tra proposta e decisione finale ricorre una valutazione legale tipica, ad operadel legislatore, sui presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma c.p.c.) e al pagamento di una ulteriore somma non inferiore a 500 euro e non superiore a 5.000 euro (art. 96, comma 4, c.p.c.)in favore della cassa delle ammende perché -nel caso in cui il ricorrente abbia formulato istanza di decisione (ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 380 bis c.p.c.) e la Corte abbia definito il giudizio in conformità alla proposta – le condanne dev ono essere pronunciat e anche qualora nessuno dei soggetti intimati abbia svolto attività difensiva, avendo esseuna funzione deterrente e, allo stesso tempo, sanzionatoria rispetto al compimento di atti processuali meramente defatigatori.

P.Q.M.

La Cortedichiara improcedibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento spese a favore della controricorrente delle spese a favore della controricorrente liquidate in euro 7.000 per compensi e in euro 200 per esborsi, oltre al 15% per rimborso spese generali e accessori di legge nonché al pagamento della somma di euro7.000ex art. 96 comma 3 c.p.c. Condanna altresì la parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa Ammende di una somma pari a euro 2.500 ex art. 96, comma 4, c.p.c.; Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.