Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5444/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for nine procedural and substantive grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5444/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Roberto Ravaioli's appeal against the Bologna Court of Appeal inadmissible for all nine grounds raised. Ravaioli argued for various procedural errors, nullity of the lower court's decision, and violations of civil code provisions regarding the Union General of Labor's liability. The court rejected these claims because they either lacked specific legal basis, were factually unsupported, or improperly challenged the merits of the lower court's factual findings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.: Appeals are inadmissible when grounds fail to identify specific legal violations, improperly challenge factual assessments, or constitute double conformity arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal double conformity merits review procedural nullity legal violation accredito per compiti assistenziali diritti a pensione titolo esecutivo per i crediti non contestati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 5 c.p.c.
Il terzo mezzo denuncia «violazione dell’art. 360 n.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Il terzo mezzo denuncia «violazione dell’art. 360 n.
Art. 36 c.c.
3 c.p.c.) per erronea qualificazione dell’UTL come associazione non riconosciuta riconducibile solo all’UGL confederale in relazione all’art. 36 c.c.».
Art. 348 ter c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
art. 36 c.c
3 c.p.c.) per erronea qualificazione dell’UTL come associazione non riconosciuta riconducibile solo all’UGL confederale in relazione all’art. 36 c.c.».
articolo 366 c.p
― È sufficiente anzitutto rammentare che il numero 6 dell’articolo 366 c.p.c.
articolo 348 ter c.p
articolo 36 c.c
Il terzo mezzo denuncia «violazione dell’art. 360 n.
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 17203/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding procedural timeliness and lack of specific grounds for legal interpretation violation.
Ordinanza — n. 20746/2023 — snciv
Cassation court dismisses appeal in bankruptcy proceedings for inadmissibility and procedural errors regarding privilege claims.
Sentenza — n. 8568/2026 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal on EPOA notification rules for US corporate debtors. The court rejects the claim that the worker failed to prove service. The ruling clarifies that unknown addresses override Hague Convention requirements. The decision establishes strict procedural rules for cross-border service. The outcome favors the employer regarding the termination payment dispute.
Ordinanza — n. 2777/2025 — snciv
Cassation court quashes appeal judgment for allowing graphology on photocopy without original verification.
Ordinanza — n. 20481/2022 — snciv
Court dismisses appeal against bill of exchange action where creditor's negligence in title preservation caused prescription. The court rejects the claim due to the creditor's failure to preserve the bill, leading to the expiration of the three-year limitation period for the cause of action. The appellate court's decision is upheld because the creditor's own negligence prevented the debtor from exercising their rights, thereby barring the creditor from pursuing the cause of action. The court emphasizes that the creditor's failure to deposit the bill in the registry or preserve it properly resulted in the loss of the right to claim. The decision reinforces the principle that the creditor must actively preserve the bill to maintain the cause of action. The court's ruling is based on the specific circumstances of the case and the applicable laws regarding bills of exchange. The court's decision is final and binding on the parties involved. The court's ruling is based on the specific circumstances of the case and the applicable laws regarding bills of exchange. The court's decision is final and binding on the parties involved.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23958/2019 R.G. proposto da : RAVAIOLI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso lo studio dell’avvocato GIZZI FABRIZIO (GZZFRZ57D16H501I) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZAULI CARLO (ZLACRL57E03D357U) -ricorrente- contro CONFEDERAZIONE NAZIONALE UGL UNIONE GENERALE DEL LAVORO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 19, presso lo studio dell’avvocato SCACCHI FRANCESCO (SCCFNC62C14H501U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1723/2019 depositata il24/05/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Ravaioli Roberto ricorre per nove mezzi, nei confronti della Confederazione Nazionale UGL Unione Generale del Lavoro, contro la sentenza del 24 maggio 2019 con cui la Corte d’appello di Bologna ha respinto il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Forlì che aveva accolto l’opposizione della Confederazione avverso decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di € 59.015,00, e così rigettato la domanda del Ravaioli, che, a fondamento di essa, aveva fatto valere un assegno tratto in suo favore da tale Peretti Marco, quale segretario territoriale UGL. 2.

― La Confederazione Nazionale UGL Unione Generale del Lavoro resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo denuncia «error in procedendo (n.

4) et in iudicando (n.

3) in ordine alla questione inerente alla mancata declaratoria di inutilizzabilità degli atti difensivi per irrituale ed intempestivo inizio». Il secondo mezzo denuncia «error in procedendo e nullità della sentenza (n.

4) per non aver considerato i motivi di appello». Il terzo mezzo denuncia «violazione dell’art. 360 n. 5 per omesso esame di un fatto discusso e trattato in relazione alla reale ed effettiva autonomia patrimoniale dell’UTL o non della Confederazione». Il quarto mezzo denuncia «violazione di legge (360 n. 3 c.p.c.) per erronea qualificazione dell’UTL come associazione non riconosciuta riconducibile solo all’UGL confederale in relazione all’art. 36 c.c.». Il quinto mezzo denuncia «nullità della sentenza (n.

4) in ordine alla dedotta questione della simulazione o falsità dello statuto». Il sesto mezzo denuncia «nullità della decisione (n.

4) per omessa motivazione in ordine alla richiesta di ammissione della CTU». Il settimo mezzo denuncia «nullità della sentenza (n.

4) per non aver motivato in ordine alla capacità di Marco Peretti di impegnare comunque l’UGL». L’ottavo mezzo denuncia «nullità della sentenza (n. 4 c.p.c.) per non aver considerato il comportamento fraudolento dell’UGL volto a far apparire ciò che non esiste e cioè una rappresentazione e capacità dell’UTL invece inconfigurabile». Il nono mezzo denuncia «violazione di legge (n. 3 c.p.c.) per non aver considerato il comportamento fraudolento dell’UGL volto a far apparire ciò che non esiste e cioè una rappresentazione e capacità dell’UTL invece inconfigurabile».

RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso è inammissibile per una pluralità di concorrenti ragioni. 4.1. ― È sufficiente anzitutto rammentare che il numero 6 dell’articolo 366 c.p.c. impone al ricorrente per cassazione di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda. A tal riguardo la giurisprudenza di questa Corte è ampiamente consolidata nel ribadire che il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. ― principio compatibile con il dettato dell'art. 6, par. 1, CEDU, sempre che non trasmodi in eccessivo formalismo ― richiede che l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fonda avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati, i.e., dove siano «localizzati», ossia reperibili all’interno dei fascicoli, di parte o d’ufficio (cfr.

Cass. 19 aprile 2022, n. 12481, a mero titolo di esempio tra le tantissime). Nel caso di specie il Ravaioli ha agito in via monitoria nei confronti dell’UGL sulla base di un assegno tratto in suo favore da Peretti Marco, quale segretario territoriale UGL, domanda contrastata dall’UGL sull’assunto, condiviso tanto dal Tribunale quanto dalla Corte d’appello, secondo cui essa UGL fosse priva di legittimazione passiva, dal momento che «ogni struttura territoriale è dotata di propri organi e gestisce in maniera autonoma i propri fondi». Orbene, il ricorso per cassazione si fonda, oltre che sull’assegno, che non è «localizzato», essenzialmente sull’atto costitutivo e sullo statuto UGL, che neppure essi sono «localizzati», il che comporta già di per sé inosservanza del numero 6 dell’articolo 366 c.p.c., ma, soprattutto, non sono neppure compiutamente ed organicamente illustrati nel loro contenuto, essendone richiamati qua e là taluni incompleti spezzoni, espunti dal contesto, che il ricorrente reputa favorevoli alla propria tesi.

Ora, il principio di autosufficienza è strumentale a null’altro che alla comprensione, per il tramite del solo ricorso, di quanto occorre alla Corte ai fini dello scrutinio dei motivi, anzitutto sul piano contenutistico, mediante l’illustrazione del contenuto rilevante degli atti e dei documenti di volta in volta invocati, ma anche sotto l’aspetto della «localizzazione», a fini della verifica della loro rituale introduzione in giudizio e, se necessario, del loro effettivo contenuto: di guisa che il difetto di autosufficienza condanna il ricorso all’inammissibilità, secondo quanto sancisce espressamente l’articolo 366 c.p.c., per il semplice fatto che esso risulta in tutto o in parte incomprensibile.

E va da sé che la mancanza di un’organica analisi del contenuto testuale dell’atto costitutivo e dello statuto di UGL confina il ricorso nel suo complesso nell’oscurità. 4.2. ― Il ricorso mette in discussione l’interpretazione offerta dai giudici di merito dell’atto costitutivo e dello statuto, laddove essi hanno ritenuto che da tali atti potesse desumersi che:

i) l’ente si articola in strutture territoriali e di categoria, quali le Unioni del lavoro territoriali, le Unioni del lavoro regionali, le Federazioni e/o Sindacati nazionali di categoria; ii) i segretari responsabili di dette articolazioni assumono la rappresentanza legale delle stesse e le obbligazioni necessarie per il loro corretto il normale funzionamento; iii) tali articolazioni sono amministrativamente autonome, sicché strutture diverse non rispondono delle obbligazioni di volta in volta assunte da ciascuna di esse; iv) la Confederazione risponde di fronte ai terzi soltanto degli impegni assunti dal segretario responsabile direttamente in nome e per conto dell’UGL, mentre gli organi delle strutture territoriali o di categoria rispondono collegialmente di fronte a terzi soltanto degli impegni che il rispettivo segretario responsabile ha assunto.

È viceversa opinione del ricorrente che il giudice di merito avrebbe malamente interpretato detti atti, negando la struttura unitaria dell’ente e la riconducibilità ad essa delle obbligazioni adottate per il tramite degli organismi territoriali. Ma è cosa nota che, il sindacato di legittimità sull’ermeneutica negoziale ― in questo caso avente ad oggetto atto costitutivo e statuto ― non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di interpretazione, con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465;

Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355). Nel caso di specie non è neppure approssimativamente indicato quale sarebbe stato il criterio di ermeneutica violato dai giudici di merito, mentre il ricorrente si è limitato a contrapporre la propria interpretazione dell’atto costitutivo dello statuto di UGL ― fondata per di più su brandelli degli atti, in violazione del principio di autosufficienza già richiamato ― a quella motivatamente offerta dai giudici di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimità. 4.3.

― Dopo di che: -) il primo mezzo è inammissibile per totale difetto di autosufficienza, secondo quanto già in generale osservato, giacché addebita alla Corte d’appello di aver erroneamente affermato che esso Ravaioli non avesse interesse ad una espressa declaratoria di inutilizzabilità, in dispositivo, di atti tardivamente prodotti, essendo l’interesse «invece connesso al fatto che il Tribunale di Forlì lo ha considerato poiché ne ha tenuto conto in sede di liquidazione delle spese e di determinazione del compenso»: alla lettura del motivo, articolato a pagina 9 del ricorso in 12 righe, non riesce neppure a comprendersi di quale atto il ricorrente stia esattamente parlando, e da che cosa la Corte di cassazione dovrebbe desumere che il Tribunale abbia liquidato le spese di lite ― non si sa in quale misura, visto che la relativa indicazione, nell’espositiva a pagina 5 del ricorso, così come nel motivo, è omessa ― anche in riferimento al non identificato atto al quale il ricorrente ha creduto di riferirsi; -) il secondo mezzo è inammissibile giacché totalmente versato in merito, in quanto volto a ribaltare l’interpretazione dell’atto costitutivo e dello statuto di UGL non per il tramite dell’individuazione del criterio ermeneutico asseritamente violato; -) il terzo mezzo, che denuncia peraltro erroneamente violazione dell’articolo 360, numero 5, c.p.c., norma che la Corte d’appello non può aver violato, non essendo destinata a disciplinare il suo operato, è inammissibile versandosi in ipotesi di doppia conforme ai sensi dell’articolo 348 ter c.p.c.; -) il quarto mezzo è inammissibile giacché non ha nulla a che vedere con il significato e la portata applicativa dell’articolo 36 c.c., ma, ancora una volta, mira a rimettere in discussione la valutazione di merito operata conformemente dal Tribunale e dalla Corte d’appello nel ritenere che UGL non dovesse rispondere delle obbligazioni assunte dalle articolazioni territoriali; -) il quinto mezzo è inammissibile giacché nella sentenza impugnata non si discorre affatto di una «dedotta questione della simulazione o falsità dello statuto», e, d’altronde, la questione, prima ancora che nuova, è totalmente incomprensibile, giacché non riesce a comprendersi neppure chi abbia dedotto detta simulazione e, ipoteticamente, in quale misura il tema abbia inciso sul decisum; -) il sesto mezzo è inammissibile, per la considerazione che l’istanza di CTU è stata evidentemente disattesa dai giudici di merito, i quali hanno ritenuto di poter ricostruire l’insussistenza della legittimazione passiva di UGL sulla base dei documenti esaminati; -) il settimo mezzo è inammissibile, concernendo una prospettazione fattuale, quale la capacità del Peretti Marco ad impegnare UGL, che il ricorrente assume di aver dedotto soltanto nella memoria di replica, dunque tardivamente; -) l’ottavo mezzo è inammissibile, giacché il ricorrente non spiega in qual modo il non avere il giudice, secondo il Ravaioli, «considerato il comportamento fraudolento dell’UGL», potrebbe assumere il rilievo di vizio tale da determinare la nullità della sentenza o del procedimento; -) il nono mezzo è inammissibile giacché non individua alcuna violazione di legge ma rimette ancora una volta in discussione l’accertamento svolto dal giudice di merito in ordine al difetto di legittimazione passiva della società. 5.

― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 8.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che su