Cassation appeal dismissed as withdrawn due to failure to request decision within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Milan decree extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, represented by Gesuito Vito, did not act to preserve the right to a ruling, while the respondent, AIGIS Banca Spa in liquidation, argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17139/2023 R.G. proposto da : TESSE ANGELA, PETRUZZELLI GIUSEPPE, PETRUZZELLI RICCARDO, PETRUZZELLI NICOLA, elettivamente domiciliati in BARI FRANCESCO CRISPI N. 243-A DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato GESUITO VITO (GSTVTI63B12A662K) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro AIGIS BANCA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI N. 73, SC. B, INT. 2, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO VINCENZO (GSTVCN42L14A662H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FORTUNATO SABINO (FRTSBN50A02A285Q) -controricorrente- avverso DECRETO di TRIBUNALE MILANO i n n. 39967/2022 depositata il 11/07/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di l