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Ordinanza — n. 5432/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of autosufficiency and double conformity of lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5432/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Albiero Nicola and Toniolo Rossella against a lower court judgment inadmissible. The appellants argued for nullity based on procedural violations and usury, but the court found the petition lacking in autosufficiency because key documents were not described or located within the filing. Furthermore, the court determined that the lower courts had already established facts in a manner of double conformity, rendering the appeal's arguments regarding omitted decisive facts unspendable.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 6 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 156 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it lacks autosufficiency by referencing external documents not described or located, and if the lower court's findings are in a state of double conformity regarding decisive facts.

Parole chiave

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lack of autosufficiency double conformity inadmissible appeal procedural nullity unspendable arguments divieto di finanziamento monetario opposizione al precetto esecutivo cessione del credito

Disposizioni normative citate

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Art. 366, n. 6 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 156, second comma, c.p.c.
Art. 83, third comma, law 268/1992
Art. 2697 c.c.
Art. 112, 115, 116 c.p.c.
Art. 117 Testo Unico Bancario
Art. 1283 c.c.
Art. 1418, 1346 c.c.
articolo 102 c.p
― Il primo mezzo denuncia nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 83, terzo comma, della legge fallimentare, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 102 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28 novembre 2007, n. 24762
Cass. 13 novembre 2009, n. 24025
24762; Cass. 13 novembre 2009, n. 24025; Cass.
Cass. 19 agosto 2016, n. 17199
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11509/2020 R.G. proposto da : ALBIERO NICOLA, TONIOLO ROSSELLA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato LAMARINA TIZIANA (LMRTZN67E44L049E) -ricorrente- contro FLAMINIA SPV SRL, elettivamente domiciliato in ROMA V.ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell’avvocato GUZZO ARCANGELO (GZZRNG63P28C352L) rappresentato e difeso dall'avvocato CAPPELLETTO MARCO (CPPMRC46T16L736G) -controricorrente- nonchè contro VENETO BANCA SPA OGGI VENETO BANCA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 3372/2019 depositata il26/08/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Albiero Nicola e Toniolo Rossella ricorrono per otto motivi, illustrati da memoria, nei confronti di Veneto Banca S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa nonché di Flaminia SPV S.r.l., contro la sentenza del 26 agosto 2019, con cui la Corte d’appello di Venezia ha respinto il loro appello avverso sentenza del Tribunale di Vicenza di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento dell’importo di € 22.433,78, oltre interessi, a titolo di rimborso di un finanziamento concesso al primo, nei confronti del quale la Toniolo aveva assunto la veste di fideiussore entro il limite di € 20.000,00. 2.

― Flaminia SPV S.r.l. resiste con controricorso e deposita memoria, mentre l’altra intimata non spiega difese. CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo denuncia nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 83, terzo comma, della legge fallimentare, nonché violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 102 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio verso la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., in combinato disposto con gli articoli 112, 115 e 116 c.p.c.

Il terzo motivo denuncia vizio di manifesta illogicità della motivazione, invalidità della sentenza ai sensi dell’articolo 132 c.p.c. e 156, secondo comma, c.p.c. Il quarto mezzo denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente in punto di verifica dell’usura, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 132 c.p.c. e 118 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Il quinto mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione della legge numero 108 del 1996 e del riformato articolo 644 del codice penale nonché dell’articolo 2697 c.c. Il sesto motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 117 del testo unico bancario quanto alla commissione di massimo scoperto, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c.

Il settimo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1283 c.c. e dell’articolo 117 del testo unico bancario, capitalizzazione ed ulteriori tassi applicati ai ratei, capitale ed interessi, del finanziamento al consumatore. L’ultimo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 117 del testo unico bancario, in combinato disposto con gli articoli 1418 e 1346 c.c. RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso nel suo complesso è palesemente inammissibile. Vale difatti osservare che esso è carente sotto il profilo dell’autosufficienza, richiesta dall’articolo 366, n. 6, c.p.c., giacché richiama documentazione il cui contenuto non è specificamente descritto e che neppure è localizzata.

Basti osservare che, a pagina 2 del ricorso, si richiama il contratto di finanziamento posto a sostegno della domanda monitoria avanzata dalla banca, contratto che i ricorrenti assumono sarebbe stato stipulato quantunque «privo di una causa tipica, perché fatto sottoscrivere dalla stessa Veneto Banca per portare liquidità al rapporto di conto corrente aziendale, aperto, a novembre 2004, presso la stessa filiale di Veneto Banca, dalla società Tuttoargento S.r.l., poi fallita»: ebbene, detto contratto, che è il documento fondamentale su cui ruota la controversia e lo stesso ricorso, è indicato come «doc. 6 fas.

Veneto B», e dunque non è stato posto nella disponibilità della Corte, visto che detto fascicolo non è agli atti del giudizio di legittimità. Nient’affatto localizzata è poi la fideiussione sottoscritta dalla Toniolo, così come la consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, che si assume essere stata elaborata sulla base dei soli scalari «ritenuti dal perito sufficienti a ciò», senza che in realtà nulla si sappia né del contenuto degli atti impiegati per lo svolgimento dell’indagine peritale, né del ragionamento svolto in proposito dall’ausiliare, dal momento che manca l’indicazione del contenuto della relazione e la sua ubicazione. 5.

― In ogni caso, mentre il primo mezzo è inammissibile per l’ovvia considerazione che l’interruzione è istituto posto a tutela della parte nei cui confronti l’evento interruttivo si è verificato, sicché essa non può essere fatta valere dalla controparte (a mero titolo di esempio tra le tantissime Cass. 28 novembre 2007, n. 24762; Cass. 13 novembre 2009, n. 24025; Cass. 19 agosto 2016, n. 17199), così che neppure si pone il problema dell’integrazione del contraddittorio nei confronti della procedura di liquidazione coatta amministrativa, tutti gli altri motivi sono palesemente versati in merito e diretti a rimettere in discussione l’accertamento compiuto dalla Corte territoriale, in conformità al Tribunale, in situazione cioè di doppia conforme, la quale preclude l’unico motivo spendibile nella fattispecie considerata, ossia l’omessa considerazione di fatti decisivi e controversi. 6.

― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della società controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 4.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di con