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Ordinanza — n. 5428/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court upholds appeal against bank regarding interest calculation and prescriptive period in debt recovery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5428/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The court partially allowed the appeal filed by Giancarlo Chiantini SRL against a lower court judgment involving ChiantiBanca Credito Cooperativo. The appellant argued for specific legal applications regarding account balances and prescription periods, while the bank contested the procedural and evidentiary aspects. The court ruled that the appellate court erred in applying the wrong balance criterion for prescription verification and dismissed the third ground as inadmissible due to the established existence of credit opening.

Regesto Legislator

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Art. 2033, 2946 c.c.; Art. 1194, 1372, 1823 c.c.; Art. 61, 99, 116, 195 c.p.c.; Art. 2697, 2935, 2946 c.c.: The verification of prescription in unjust enrichment claims must be based on the rectified account balance, not the bank's transmitted statements, and the burden of proving credit opening lies with the party claiming unjust enrichment.

Parole chiave

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unjust enrichment prescription period rectified balance account statements burden of proof credit opening cassation appeal credito di restituzione statale

Disposizioni normative citate

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Art. 2033 c.c.
Art. 2946 c.c.
Art. 1194 c.c.
Art. 1372 c.c.
Art. 1823 c.c.
Art. 61 c.p.c.
Art. 99 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 195 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2935 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16 marzo 2023, n. 7721
Tuttavia la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso che detta verifica va operata in applicazione del criterio del saldo rettificato (tra le più recenti Cass. 16 marzo 2023, n. 7721).
Cass. 17 luglio 2023, n. 20455
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15455/2020 R.G. proposto da : GIANCARLO CHIANTINI SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SANT'AGNESE 16, presso lo studio dell’avvocato DANESI PAOLA (DNSPLA45L41H501P) rappresentato e difeso dall'avvocato LA SPISA DANIELA (LSPDNL73B68F402T) -ricorrente- contro CHIANTIBANCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18, presso lo studio dell’avvocato STUDIO GREZ (-) rappresentato e difeso dall'avvocato PISILLO FABIO (PSLFBA58H18G702M) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO FIRENZE n. 2462/2019 depositata il16/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/02/2024 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― Giancarlo Chiantini S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo ricorre per tre mezzi, nei confronti di ChiantiBanca Credito Cooperativo Società Cooperativa, contro la sentenza del 16 ottobre 2019 con cui la Corte d’appello di Firenze ha parzialmente accolto il suo appello avverso sentenza del Tribunale di Siena, condannando la banca alla restituzione, in favore della correntista odierna ricorrente, della somma di € 5.460,40, oltre accessori, a seguito di rideterminazione del saldo di un conto corrente intrattenuto dalla correntista presso la banca. 2.

― Quest’ultima resiste con controricorso. CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 2033 e 2946 c.c., nonché agli articoli 1194, 1372, 1823 e seguenti c.c. in relazione dell’errato utilizzo del saldo della banca ai fini della determinazione della somma oggetto della condanna restitutoria. Il secondo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 61, 99, 116, 195 c.p.c. in ragione dell’erronea percezione degli esiti dell’elaborato peritale.

Il terzo mezzo denuncia violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 2697 comma 2, 2935 e 2946 c.c. in ragione dei principi di onere della prova regolanti la prescrizione. RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso va accolto nei termini che seguono. 4.1. ― È fondato il primo mezzo. Una volta ricostruito l’andamento del rapporto, depurato delle appostazioni illegittimamente operate dalla banca, la Corte d’appello si è posta il quesito se la verifica della prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito intrapresa dalla correntista, da operarsi sulla base della distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, dovesse essere operato in riferimento alle risultanze degli estratti conto trasmessi dalla banca ovvero al saldo contabile rideterminato dal consulente tecnico d’ufficio: ed ha operato applicando la prima soluzione.

Tuttavia la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso che detta verifica va operata in applicazione del criterio del saldo rettificato (tra le più recenti Cass. 16 marzo 2023, n. 7721). Sicché il motivo va accolto e sul punto la sentenza impugnata va cassata. 4.2. ― Il secondo mezzo è assorbito perché spiegato per il caso di mancato accoglimento del primo. 4.3. ― È viceversa inammissibile il terzo mezzo. La Corte territoriale ha osservato: «Nel caso di specie, la presenza di un’apertura di credito è stata allegata dalla parte attrice sin dall’atto introduttivo del giudizio e non risulta essere stata espressamente contestata da parte convenuta.

Ulteriori elementi corroborano l’esistenza di un’apertura di credito nel rapporto di conto corrente in contestazione»: e cioè il giudice del merito ha accertato in concreto la presenza dell’apertura di credito, sicché il problema dell’individuazione della parte onerata della relativa prova ― prova peraltro gravante su « colui che agisce in ripetizione » poiché l’apertura di credito costituisce «controeccezione da opporsi alla banca convenuta in ripetizione» (in questi termini da ultimo Cass. 17 luglio 2023, n. 20455) ― non si pone affatto. 5.

― In definitiva, accolto il primo mezzo, con assorbimento del secondo, e dichiarato inammissibile il terzo, la causa è rinviata alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità. PER QUESTI MOTIVI accoglie il primo mezzo, assorbito il secondo, e dichiara inammissibile il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche