Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 5397/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal on usury and new exception grounds for lack of specificity and preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5397/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by De Matteis against the Bank of Bari inadmissible for two grounds. The court found the first claim regarding usury lacked specificity because it failed to apply the correct legal formula for calculating the interest rate threshold, while the second claim was rejected as a new exception not properly raised in the first instance. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was not violative of procedural rules and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1224, 1813, 1215 c.p.c.; Art. 345 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the usury claim lacks specific calculation details according to current judicial principles, and if a new exception was not raised in the first instance or constitutes a mere defense rather than a precluded exception.

Parole chiave

Generato dall'IA
usury claim specificity new exception preclusion interest rate threshold procedural inadmissibility Italian civil procedure tasso d'interesse rateizzazione del debito spese bancarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1224 c.p.c.
1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt.
Art. 1813 c.p.c.
Art. 1215 c.p.c.
Art. 345 c.p.c.
Law n. 108 of 1996, Art. 2
articolo 345 c.p
Il secondo mezzo denuncia violazione dell’articolo 345 c.p.c., per avere il giudice di merito accolto l’appello della banca in ordine alla ritenuta illegittimità del piano di ammortamento alla «francese» sulla base di una eccezione nuova.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31843/2019 R.G. proposto da : DE MATTEIS ROMINA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato CAROLI CHIARA (CRLCHR73P48E986A) rappresentato e difeso dall'avvocato RINALDI GIUSEPPE (RNLGPP58H10Z133U) -ricorrente- contro BANCA POPOLARE BARI SCPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TORTORELLI GIROLAMO (TRTGLM63R11F604T) -controricorrente- avverso SENTENZAdi CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.

DI TARANTO n. 164/2019depositata il 18/03/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal Consigliere MAURO DI MARZIO. RILEVATO CHE 1. ― De Matteis Romina ricorre per due mezzi, nei confronti della Banca Popolare di Bari s.c.p.a., contro la sentenza del 18 marzo 2019 con cui la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, provvedendo in riforma di sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Taranto, ed in accoglimento dell’appello principale della banca e rigetto dell’incidentale della De Matteis, ha respinto integralmente la domanda originariamente spiegata da quest’ultima, la quale aveva sostenuto il carattere usurario degli interessi praticati dalla banca sull’obbligazione di restituzione di una somma mutuatale e l’illegittimità del piano di ammortamento secondo il metodo c.d.

«francese». 2. ― La Banca Popolare di Bari s.c.p.a. resiste con controricorso e deposita memoria. CONSIDERATO CHE 3. ― Il primo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione degli articoli 1224, 1813 e 1215 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per aver escluso il carattere usurario degli interessi praticati nell’ambito del contratto di mutuo stipulato con la banca. Il secondo mezzo denuncia violazione dell’articolo 345 c.p.c., per avere il giudice di merito accolto l’appello della banca in ordine alla ritenuta illegittimità del piano di ammortamento alla «francese» sulla base di una eccezione nuova.

RITENUTO CHE 4. ― Il ricorso è inammissibile. 4.1. ― È inammissibile il primo mezzo. La decisione impugnata è stata pronunciata prima che Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597, affermasse il seguente principio: «La disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali; ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti.

Dall'accertamento dell'usurarietà discende l'applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., di modo che gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell'art. 1224, comma 1, c.c.; nei contratti conclusi con i consumatori è altresì applicabile la tutela prevista dagli artt. 33, comma 2, lett.

f) e 36, comma 1, del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo), essendo rimessa all'interessato la scelta di far valere l'uno o l'altro rimedio». Nel caso di specie e dunque agevole evidenziare che la ricorrente si è limitata a sostenere la tesi del carattere usurario degli interessi attraverso il cumulo dei corrispettivi, 5,45%, e dei moratori, 4%, cumulo tale da eccedere la misura del tasso soglia per i corrispettivi fissato nel periodo al 9,09%: mentre il raffronto avrebbe dovuto essere effettuato con il T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 della legge n. 108 del 1996.

Sicché il motivo difetta del requisito di specificità, dal momento che dalla sua esposizione non risulta, neppure in astratto, l’usurarietà del tasso praticato dalla banca. 4.2. ― È inammissibile il secondo mezzo. La Corte territoriale ha osservato che la De Matteis aveva formulato eccezione di inammissibilità dell’appello principale della banca in quanto «fondato su eccezione mai sollevata in precedenza in primo grado e cioè che il sistema di ammortamento “alla francese” fosse stato espressamente pattuito nel contratto di mutuo», ed ha replicato che la banca aveva fin dall’inizio rivendicato la legittimità del piano di ammortamento in questione e che, in ogni caso, l’argomento svolto in appello, secondo cui la previsione del piano di ammortamento era contemplata nel contratto di mutuo, non aveva natura di eccezione, bensì di mera difesa.

Ora, l’inammissibilità deriva dalla constatazione che la ratio decidendi posta a fondamento della decisione non risulta censurata né dall’uno, né dall’altro versante: e cioè né con riguardo all’assunto secondo cui la banca aveva fin dall’origine affermato la legittimità del piano di ammortamento «alla francese», né con riguardo all’assunto secondo cui la previsione del piano di ammortamento era espressamente contenuta in contratto. Il che esime dall’osservare che, effettivamente, la tesi della banca, secondo cui il piano di ammortamento «alla francese» era espressamente contenuto nel contratto di mutuo, mira alla semplice contestazione della fondatezza della domanda attrice, con la quale la De Matteis aveva sostenuto che la banca avrebbe lucrato attraverso l’impiego di detto piano di ammortamento quantunque estraneo alla pattuizione, e non all’introduzione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi suscettibili di esser fatti valere esclusivamente dalla parte interessata e non rilevabili dal giudice: e cioè detta tesi aveva effettivamente il carattere di mera difesa e non di eccezione preclusa in appello. 5.

― Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. PER QUESTI MOTIVI dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 7.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a tito