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Ordinanza — n. 5391/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as litigation settled by payment under simplified definition procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5391/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was dismissed because the parties had already settled the dispute through a simplified definition procedure triggered by the payment of fees. Estoril 2000 SPA had submitted proof of payment to the Comune di Genova, fulfilling the requirements to extinguish the proceedings. The court ruled that the reservation of partial repayment regarding alleged calculation errors did not prevent the settlement from taking effect.

Regesto Legislator

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Art. 100, comma 7 d.l. n. 104/2020; Art. 100, comma 8 d.l. n. 104/2020: The simplified definition procedure is established when one party pays the disputed amount, and any reservation of partial repayment does not hinder the extinction of the litigation.

Parole chiave

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simplified definition procedure litigation settlement payment of fees partial repayment reservation extinction of proceedings cassation appeal dismissal administrative dispute resolution causa di carattere pecuniario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100, comma 7 d.l. n. 104/2020
Tanto è sufficiente per ritenere maturata la definizione agevolata ex art. 100, comma 7 e seguenti, del D.L.
Art. 100, comma 8 d.l. n. 104/2020
Tanto è sufficiente per ritenere maturata la definizione agevolata ex art. 100, comma 7 e seguenti, del D.L.
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Testo completo

019 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6051/2019 R.G. proposto da : ESTORIL 2000 SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato ALTIERI GIORGIO (LTRGRG68L26H501L) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRISTOFFANINI GIOVANNI (CRSGNN57D24D969G) -ricorrente- contro COMUNE DI GENOVA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALLASIA MARIA LAURA (LLSMLR67D43A390N) -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DEL DEMANIO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1639/2018 depositata il26/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI. FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La Estoril 2000 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro il comune di Genova, impugnando la sentenza della Corte di appello di Genova n.1639/2018, pubblicata il 26.10.2018 con la quale, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Genova, è stato rigettato l’appello proposto dalla società che aveva chiesto la rideterminazione dei canoni di concessione di uno stabilimento balneare operata dal comune di Genova per gli anni 2007 e 2008.

Il comune di Genova si è costituito con controricorso mentre l’Agenzia del demanio è rimasta intimata. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato note deducendo di avere aderito alla definizione agevolata della lite introdotta dall’art.100, c.7 d.l.n.104/2020, convertito dalla l.n.124/2020, sulla base di un’istanza notificata a mezzo p.e.c.alle controparti. La ricorrente ha depositato memoria e documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle somme determinate analiticamente dal comune di Genova per ciascuna annualità per addivenire alla definizione agevolata, nonché memoria conclusionale ed ulteriori documenti.

In particolare, in data 28 settembre 2021, Estoril ha provveduto al versamento degli importi richiesti dal Comune come risulta dai due modelli F24 allegati alla memoria. Tanto è sufficiente per ritenere maturata la definizione agevolata ex art. 100, comma 7 e seguenti, del D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26/2020 e conseguentemente estinto il presente giudizio. Di nessun rilievo ai fini impeditivi della detta definizione è, infatti, la riserva di parziale ripetizione espressa dalla Estoril in relazione ad un asserito errato conteggio in eccesso da parte del Comune di Genova, non apparendo tale dichiarazione idonea ad incidere sulla volontà di definizione del procedimento correlata all’intervenuto pagamento, essendo estranea al tema attuale del contendere.

Per tali ragioni va dichiarata l’estinzione del giudizio. L’esito del procedimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio PQM Visto l’art.100 d.l.n.104/2020, convertito dalla l.n.124/2020. Dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite. Compensa le spese. Così deciso il 21 f