Cassation appeal dismissed as litigation settled by easy definition under Art. 100 D.L. 104/2020 via payment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the appeal judgment extinguished due to the intervention of an easy definition of the dispute. The appellant, Estoril 2000 Spa, had submitted proof of payment for the concession fees determined by the Comune di Genova, satisfying the requirements of Article 100 of the 2020 decree. The court held that the appellant's reservation of partial repayment regarding alleged calculation errors did not prevent the settlement, as the payment demonstrated a clear intent to conclude the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100, comma 7, d.l. n. 104/2020; Art. 100, comma 7, d.l. n. 104/2020: The intervention of an easy definition of the dispute, evidenced by the payment of the disputed sums, extinguishes the litigation regardless of reservations regarding partial repayment of alleged overpayments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
019 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6052/2019 R.G. proposto da : ESTORIL 2000 SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato ALTIERI GIORGIO (LTRGRG68L26H501L) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CRISTOFFANINI GIOVANNI (CRSGNN57D24D969G) -ricorrente- contro COMUNE DI GENOVA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ALLASIA MARIA LAURA (LLSMLR67D43A390N) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1503/2018 depositata il05/10/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere ROBERTO GIOVANNI CONTI. FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La Estoril 2000 s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro il comune di Genova, impugnando la sentenza della Corte di appello di Genova n.1503/2018, pubblicata il 5.10.2018 con la quale, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Genova, è stato rigettato l’appello proposto dalla società che aveva chiesto la rideterminazione dei canoni di concessione di uno stabilimento balneare operata dal comune di Genova per gli anni 2009 e 2010.
Il comune di Genova si è costituito con controricorso, mentre l’Agenzia del demanio è rimasta intimata. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato note, deducendo di avere aderito alla definizione agevolata della lite introdotta dall’art.100, c.7 d.l.n.104/2020, convertito dalla l.n.124/2020, sulla base di un’istanza notificata a mezzo p.e.c.alle controparti. La ricorrente ha depositato memoria e documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle somme determinate analiticamente dal comune di Genova per ciascuna annualità per addivenire alla definizione agevolata, nonché memoria conclusionale ed ulteriori documenti.
In particolare, in data 28 settembre 2021, Estoril ha provveduto al versamento degli importi richiesti dal Comune come risulta dai due modelli F24 allegati alla memoria. Tanto è sufficiente per ritenere maturata la definizione agevolata ex art. 100, comma 7 e seguenti, del D.L. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. 26/2020 e conseguentemente estinto il presente giudizio. Di nessun rilievo ai fini impeditivi della detta definizione è, infatti, la riserva di parziale ripetizione espressa dalla Estoril in relazione ad un asserito errato conteggio in eccesso da parte del Comune di Genova, non apparendo tale dichiarazione idonea ad incidere sulla volontà di definizione del procedimento correlata all’intervenuto pagamento, essendo estranea al tema attualedel contendere.
Per tali ragioni va dichiarata l’estinzione del giudizio. L’esito del procedimento giustifica la compensazione delle spese del giudizio PQM Visto l’art.100 d.l.n.104/2020, convertito dalla l.n.124/2020 Dichiara estinto il giudizio per intervenuta definizione agevolata della lite. Compensa le spese. Così deciso il 21 febbraio