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Ordinanza — n. 5368/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding bank account offset, ruling it barred by prior judgment. The court held that the lower court erred by applying offset ex officio despite a prior decision rejecting it. This established that such matters are precluded by res judicata. The case involves a bank dispute over interest and fees. The outcome was a remand for retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5368/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court judgment that ordered the offset of multiple bank account balances. The appellant argued the offset violated procedural rules, while the bank contended the lower court correctly applied Article 1853 of the Civil Code. The court ruled that a prior first-instance decision had already rejected the offset, creating a res judicata bar that the appellate court ignored by deciding the matter ex officio.

Regesto Legislator

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Art. 1853 cod. civ.; Art. 1242 cod. civ.; The principle of res judicata bars a court from deciding on the same issue of account offset if a prior judgment has already ruled on it, preventing the application of legal offset ex officio when it was previously rejected.

Parole chiave

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res judicata account offset ex officio ruling bank account balances Civil Code offset procedural preclusion remand for retrial compensazione dei crediti

Disposizioni normative citate

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Art. 1853 cod. civ.
11799/2017, ne discende l'intangibilità di essa per effetto del suo passaggio in cosa giudicata e, di conseguenza, la nullità della decisione qui impugnata che, disponendo, ex officio la compensazione ai sensi dell'art. 1853 cod.
Art. 1241 cod. civ.
sulla compensazione reciproca dei saldi di più conti correnti: quest'ultima norma è una forma di compensazione legale prevista dall'art. 1241 cc, per la quale l'art.1242 cc stabilisce che il Giudice non può rilevarla di Ufficio.
Art. 1242 cod. civ.
Art. 2909 cod. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE 2.Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si addebita alla Corte d'Appello la violazione dell'art. 2909 cod. civ. per aver taciuto, nel ritenere di regolare la vicenda in disamina alla stregua del principio affermato dall'art.
art. 1853 cod. civ
11799/2017, ne discende l'intangibilità di essa per effetto del suo passaggio in cosa giudicata e, di conseguenza, la nullità della decisione qui impugnata che, disponendo, ex officio la compensazione ai sensi dell'art. 1853 cod.
art. 1853 c.c
11799/2017, ne discende l'intangibilità di essa per effetto del suo passaggio in cosa giudicata e, di conseguenza, la nullità della decisione qui impugnata che, disponendo, ex officio la compensazione ai sensi dell'art. 1853 cod.
art. 2909 cod. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE 2.Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si addebita alla Corte d'Appello la violazione dell'art. 2909 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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SS.UU. 11799/2017
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Testo completo

NO Consigliere ORDINANZA sul ricorso 36235/2019proposto da: CORIM ELECTRONICS VATCHES DI COSMO PIETRO IMPORT EXPORT SAS IN LIQUIDAZIONE elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato Vincenzo Di Foggia rappresentata e difesadall'avvocato Francesco Paolo Pianese - ricorrente - contro BANCA INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliata in Roma , presso lo studio dell’avvocato Dario Martella che la rappresenta e difende -controricorrente – RG 36235/19 Corim-Intesa San Paolo Est. Cons. Marulli avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI 2293/2019 depositata il 26/04/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023dal Cons. Dott.

Marco Marulli . FATTI DI CAUSA 1. La Corim Electronics Watches di Cosmo Pietro Import - Export s.a.s. ricorre a questa Corte con tre motivi, ai quali resiste la Banca intesa San Paolo s.p.a. con controricorso e memoria, per sentire cassare l'epigrafata sentenza con la quale la Corte d'Appello di Napoli, pur accogliendone il gravame avverso la decisione che in primo grado aveva accolto solo parzialmente l'azione di ripetizione da essa intentata per la nullità delle clausole in materia di interessi, commissioni di massimo scoperto et similiaapplicate dalla banca, ha tuttavia ritenuto di dover regolare le reciproche partite di credito e di debito risultanti all'esito della CTU in applicazione del principio stabilito dall'art. 1853 cod. civ. operandone di conseguenza la compensazione; ciò sulla duplice considerazione , ha spiegato il decidente,che, «contrariamente a quanto dal primo giudice opinato, il disposto dell'articolo 1853 non impedisce affatto, rispetto a pluralità di conti intrattenuti dal medesimo soggetto presso unico istituto di credito, laddove ormai chiusi, di operare quella sorta di compensazione contabile, che consenta di appurare l'esito finale del rapporto svoltosi tra le medesime parti: banca e correntista; specie avendo riguardo all'ipotesi in esame, in cui, così come evidenziato dallo stesso CTU nella ridetta prima relazione, i vari conti correnti sonofunzionalmente e teleologicamente collegati, fungendo alcuni di essi da conti anticipi, rispetto a cui gli interessi e gli altri oneri applicati invece di essere ivi addebitati sono stati girocontati sul conto principale di riferimento»; e che «l'operazione contabile di RG 36235/19 Corim-Intesa San Paolo Est.

Cons. Marulli compensazione di cui all'art. 1853 c.c., riguardo ai saldi dei vari conto correnti intrattenuti dall'appellante, è stata in sostanza, da essa stessa richiesta, laddove fin dal primo grado ha concluso affinché fosse determinato l'esatto dare avere tra le parti in lite, dopo aver espunto tutte le illegittime appostazioni denunciate». RAGIONI DELLA DECISIONE 2.Il primo motivo di ricorso, mediante il quale si addebita alla Corte d'Appello la violazione dell'art. 2909 cod. civ. per aver taciuto, nel ritenere di regolare la vicenda in disamina alla stregua del principio affermato dall'art. 1853 cod. civ., la preclusione pro iudicato formatasi al riguardo a seguito della statuizione in contrario adottata dal primo giudice, che ne aveva negato l'applicabilità nella convinzione, non oggetto di gravame, che la compensazione non era stata eccepita dalla banca e non era rilevabile neppure d'ufficio trattandosi di eccezione in senso stretto, è fondato e va pertanto accolto, con conseguente assorbimento dei restanti motivi di gravame.

3. Consta per vero dall'illustrazione del motivo – che assolve in tal modo anche l'onere di autosufficienza gravante sul deducente –che, sebbene la circostanza della pluralità di saldi di conto corrente esistente tra le parti fosse stata accertata dal CTU, il Tribunale,nello scrutinarne la concludenza, ne avesse espressamente escluso la compensazione a mente dell'art. 1853 cod. civ. nella convinzione che «non è possibile compensare i saldi attivi di questi due conti con quelli passivi degli altri quattro conti, come pure sarebbe possibile ai sensi dell'art. 1853 cod. civ. sulla compensazione reciproca dei saldi di più conti correnti: quest'ultima norma è una forma di compensazione legale prevista dall'art. 1241 cc, per la quale l'art.1242 cc stabilisce che il Giudice non può rilevarla di Ufficio.

E in nessun punto della comparsa di risposta della Banca si eccepisce la RG 36235/19 Corim-Intesa San Paolo Est. Cons. Marulli compensazione dei saldi attivi (per il correntista) di alcuni conti con i saldi passivi degli altri». Poiché la predetta statuizione non ha formato oggetto di impugnazione, sebbene, ove la banca avesse voluto che su di essa non scendesse il giudicato, sarebbe stato onere della stessa impugnarla con l'appello incidentale, secondo i noti insegnamenti di SS.UU. 11799/2017, ne discende l'intangibilità di essa per effetto del suo passaggio in cosa giudicata e, di conseguenza, la nullità della decisione qui impugnata che, disponendo, ex officio la compensazione ai sensi dell'art. 1853 cod. civ., in disparte da ogni altro rilievo, ha ignorato l'esistenza della relativa preclusione ed ha statuito su un punto della controversia non più sindacabile nelle forme ordinarie.

4. In accoglimento, perciò, del primo motivo di ricorso, la sentenza va conseguentemente cassata e la causa va rinviata al giudice a quo per la rinnovazione del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa l'impugnata sentenza nei limiti del motivo accolto e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Napoli che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il giorno30.11.2023. Il Presidente Dott. Carlo De Chiara