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Ordinanza — n. 5361/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding contract nullity and calculation errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 5361/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds linking the lower court's decision to the alleged legal errors. The appellant argued that the appellate court ignored the lack of written form for credit contracts and applied incorrect calculation methodologies, but the court found these arguments generic and detached from the actual reasoning of the contested judgment. Consequently, the appeal was rejected under Article 366, paragraph 4 of the Code of Civil Procedure, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 117, 127 t.u.b.; Art. 1350, 1842, 1813, 1832 c.c.; Art. 2729, 2725 c.c.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds cited do not specifically relate to the reasoning of the contested judgment, rendering the attack generic and ineffective.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds contract nullity form calculation methodology Article 366 CPC generic attack legal costs divieto di finanziamento monetario

Disposizioni normative citate

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Art. 117, 127, comma 2, t.u.b. (d.lgs. n. 385/1993)
e dell’art. 117 t.u.b..
Art. 1350 c.c.
385/1993) , dell’art. 1350 c.c., degli artt.
Art. 2729, 2725, comma 2, e 1832 c.c.
Art. 1842, 1813, 1832 c.c.
Art. 366 n. 4 c.p.c.
― Ciò posto, con riferimento a entrambi i motivi va fatta applicazione del principio per cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
20910, che richiamano principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: cfr., infatti, già Cass. 13 ottobre 1995, n.
art. 1350 c.c
385/1993) , dell’art. 1350 c.c., degli artt.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3 luglio 2020, n. 13735
4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, la quale è rilevabile anche d'ufficio (in tema, Cass. 3 luglio 2020, n. 13735 e Cass.
Cass. 7 settembre 2017, n. 20910
13735 e Cass. 7 settembre 2017, n. 20910, che richiamano principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: cfr., infatti, già Cass.
Cass. 13 ottobre 1995, n. 10695
20910, che richiamano principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: cfr., infatti, già Cass. 13 ottobre 1995, n. 10695).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4157 R.G.anno 2021 proposto da: Selmo Vittorio, rappresentato e difes o dall’avvocato Walter Antonio Calabrò e dall’avvocato Riccardo Bolognesi, presso il quale è pure domiciliato; ricorrente contro Ifis NPL Servicing s.p.a. quale procuratrice di Elipso Finance s.r.l., rappresentat a e difes a dall’avvocato Marco Pesenti e dall’avvocato Giuseppe Caputi; controricorrente nonché contro Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e Banca d’Italia; intimate Sez. I–RG 4157/2021 camera di consiglio22.11.2023 avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia recante la data del 19 novembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2023 dal consigliere relatore Massimo Falabella. FATTI DI CAUSA 1. ― Giudicando delle contrapposte domande di Vittorio Selmo e Banca Antonveneta s.p.a., poi incorporata in Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a, il Tribunale ii Verona ha accertato che , con riguardo ai rapporti di conto corrente e apertura di credito intercorsi tra le parti, il primo risultava debitore del saldo finaledel conto acceso il 18 gennaio 2005, pari a euro 2.488,74 , e ha condannato l o stesso attore al pagamento della predetta somma; la condanna è stata pronunciata in favore diElipso Finance s.p.a. , intervenuta volontariamente in giudizio quale cessionaria del credito in contestazione. 2.

― H anno proposto appello sia Elipso Finance, sia B anca dei Monti di Paschi di Siena, sia Selmo. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha respinto l'appello incidentale proposto daSelmo e, in accoglimento deigravami propost i da Banca Monte dei Paschi di Siena e daElipso Finance, ha condannato il correntista al pagamento,in favore di quest'ultima, della somma di euro 104.439,70, oltre interessi legali. 3. ― I l ricorso per c assazione proposto da Vittorio Selmo si compone di due motivi. Resiste con controricorso Elipso Finance, costituita in giudizio a mezzo della procuratriceIfis NPL Servicing s.p.a..

Sono state depositate memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. ― Col primo motivo vengono denunciate la violazione e falsa applicazionedegli artt. 117, 127, comma 2, t.u.b, (d.lgs. n. 385/1993) , dell’art. 1350 c.c., degli artt. 2729,2725, comma 2 , e 1832 c.c.. Si Sez. I–RG 4157/2021 camera di consiglio22.11.2023 lamentache la Corte di appello, in contrasto con la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, abbia mancato di rilevare la nullità del contratto di conto correnteoltre che del primo contratto di apertura di credito in ragione della carenza della forma scritta, siccome previstaad substantiam.

Si osserva che , contrariamente a quanto affermato dal Giudice distrettuale, la mancata documentazione dei due contratti non avrebbe potuto ritenersi sanata dallaproduzione degli estratti conto. Il secondo mezzo oppone la violazione e falsa applicazionedegli artt. 1842, 1813, 1832c.c., degli artt. 2729, comma 2, 2725, comma 2, c.c. e dell’art. 117 t.u.b.. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente attribuito all'apertura di credito― la quale comporta la semplice messa a disposizione di somme ― un «effetto traslativo del denaro» che èproprio del contratto di mutuo.

Si rileva, in sostanza,che l’atto diretto ad attribuire il potere di utilizzare una data provvista è ontologicamente distint o da quello consistente nell’erogazione del denaro. 2. ― Il ricorso è inammissibile. 2.1. ― Quanto al primo motivo, n ella presente controversia vengono in questione un contratto di conto corrente e due contratti di apertura di credito: il primoconcluso il 26 giugno 1998 e il secondo in data 18 gennaio 2005. L’unico contratto scritto documentato in giudizio risulta essere il secondo contratto di apertura di credito (sentenza impugnata, pag.

13) e l’odierno ricorrente, all’udienza di precisazione delleconclusioni di primo grado, aveva ded otto la nullit à per difetto di forma scritta sia de l contratti di conto corrente che del contratto di apertura di credito del 26 giugno 1998 (sentenza, pag. 14); la questione fu poi riproposta in appello col terzo motivo di impugnazione incidentale (sentenza impugnata, pag. 16). Il Tribunale di Verona aveva dichiarato inammissibile l’eccezione di nullità proposta da Selmo e la Corte di merito ha confermato detta statuizione, osservando che l’odierno ricorrente non ave va alcun Sez.

I–RG 4157/2021 camera di consiglio22.11.2023 interesse alla pronuncia di nullità del contrattodi conto corrente, posto che ogni movimento contabile era stato compiutamente ricostruito grazie agli estratti dallo stessoSelmo prodotti e considerato , inoltre , che dallanullità in discorso sarebbe conseguito «lo stesso risultato ( cioè la restituzione del capitale utilizzato maggiorato di interessi) che è conseguito alla ricostruzione del consulente come sopra ricordata» (sentenza impugnata, pagg. 16 s.). La ratio decidendispesa dalla Corte di appello, incentrata sul fatto che il ricorrente non avrebbe avuto interesse a invocare la nullità contrattuale, risulta aggredita in modo generico e perciò inefficace, facendo riferimento auna «inapplicabilità del percorso di calcolo , delle metodologie contabili, dei criteri analitico-valutativi, degli oneri vari e delle pretese debenze, invece utilizzati per la condanna impugnata» (ricorso per cassazione, pagg. 14 s.): locuzione, questa, non comprensibilenella sua vaghezza, e che denota la mancata aderenza del motivo di ricorso alla sentenza impugnata.

Parte ricorrente avrebbe dovuto considerare, infatti, che la Corte di appello intese recepire le conclusioni del consulente tecnico, il quale, dopo aver escluso la ricorrenza di interessi usurari, aveva operato il ricalcolo del saldo eliminando gli interessi ulatralegali, la capitalizzazione e le spese (pag. 13 della sentenza). A fronte di una quantificazione del dare e avere operata senza considerare voci che non potevano effettivamente riconoscersi in assenza di pattuizione scritta , il ricorrente avrebbe dovuto formulare censure specifiche, maciò non è avvenuto. 2.2.

― Col secondo mezzo, poi, l’istante imputa all a Corte di appello un’affermazione che la stessa non ha enunciato. Quanto riportato nella parte iniziale del motivo ― la circostanza per cui secondo la Corte di merito la soluzione suggerita dal c.t.u. aveva«determinato la mancata restituzione da parte del correntista,che aveva comunque riconosciuto l'utilizzazione del credito di cui all'anticipazione» ― non costituisce asserzionedel Giudice di appello, ma parziale riproduzione, Sez. I–RG 4157/2021 camera di consiglio22.11.2023 nella sentenza, del contenuto del contenuto dell’impugnazione di Elipso Finance (cfr. pagg. 11 s. della sentenza). 2.3.

― Ciò posto, con riferimento a entrambi i motivi va fatta applicazione del principio per cui la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso, la quale è rilevabile anche d'ufficio (in tema, Cass. 3 luglio 2020, n. 13735 e Cass. 7 settembre 2017, n. 20910, che richiamano principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte: cfr., infatti, già Cass. 13 ottobre 1995, n. 10695). 3.

─ Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a qu